IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica; Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito «PRRI») adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi; Visto, altresi', il comma 6 del medesimo art. 27, che dispone che per la definizione e l'attuazione degli interventi del PRRI il Ministero dello sviluppo economico si avvale, stipulando apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (nel seguito «Invitalia»), e che gli oneri che ne derivano sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite massimo del tre per cento delle risorse stesse; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, nonche' fornite le relative direttive a Invitalia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019 che stabilisce i termini, le modalita' e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonche' i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, in sostituzione della disciplina attuativa recata dal decreto ministeriale 9 giugno 2015 e ai sensi dell'art. 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa norma, tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, relativa al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, e che per ciascuna delle finalita' del Fondo sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale, che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative previste dal decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche; Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2016, 7 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017 e 1° febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2018, con i quali sono state attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 83 del 2012 e destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989 somme complessivamente pari a euro 288.768.097,18, di cui euro 103.604.419,00 affluiti al Fondo ai sensi del citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 ed euro 185.163.678,51 a valere sulle risorse del Fondo disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 intestata al Fondo stesso; Considerato che, a valere sulle risorse del sul Fondo per la crescita sostenibile assegnate alla misura agevolativa di cui alla legge n. 181/1989, risulta destinato agli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale complessa attuati, ai sensi del citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, con PRRI adottati mediante accordi di programma, l'importo complessivo di euro 369.000.000,00; in particolare, con decreti del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2017, del 7 giugno 2017, del 1 febbraio 2018, del 5 settembre 2018, del 21 gennaio 2019 e del 30 ottobre 2019 sono stati assegnati ai suddetti interventi, rispettivamente, 20 milioni di euro, 12 milioni di euro, 60 milioni di euro, 10 milioni di euro, 30 milioni di euro e 120 milioni di euro; con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 aprile 2021 sono stati assegnati ai suddetti interventi ulteriori 210 milioni di euro, comprensivi della quota delle risorse gia' stanziate dal decreto del 30 ottobre 2019 e risultate inutilizzate alla data del successivo decreto, pari a 93 milioni di euro; Vista la convenzione stipulata in data 18 maggio 2015 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei PRRI di cui al citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, approvata con decreto direttoriale 19 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2015 al numero 2873; Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 18 maggio 2015, sottoscritto in data 23 ottobre 2018 ed approvato con decreto direttoriale n. 3633 del 16 novembre (registrato dalla Corte dei conti il 21 gennaio 2019 al n. 1-54) con il quale e' stato prorogato il termine di validita' della predetta convenzione alla data del 30 giugno 2021; Visto il successivo atto aggiuntivo alla convenzione del 18 maggio 2015, sottoscritto in data 8 giugno 2021 ed approvato con decreto direttoriale n. 1754 del 14 giugno 2021 (registrato dalla Corte dei conti l'8 agosto 2021 al n. 761) con il quale e' stato prorogato il termine di validita' della predetta convenzione alla data del 31 dicembre 2021; Considerato che, con l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e' stato accantonato, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla predetta convenzione, l'importo di euro 4.768.097,18, pari al tre per cento delle risorse attribuite, alla medesima data del 31 gennaio 2017, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da crisi industriali; Considerato che sul predetto accantonamento e' effettuato in favore di Invitalia il rimborso dei costi sostenuti e documentati dalla societa' per lo svolgimento delle attivita' previste dalla convenzione, sulla base della relazione sulle attivita' compiute nell'anno di riferimento e della relativa rendicontazione presentate dalla societa' con cadenza annuale, nella misura massima del tre per cento delle risorse assegnate agli accordi di programma ai sensi del piu' volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; Considerato che con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 novembre 2018 e' stata accantonata una quota pari a euro 1.441.902,82 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita destinata all'integrazione dell'accantonamento per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei PRRI per le aree di crisi industriale complessa; Considerato che risulta necessario integrare l'accantonamento recato dai citati decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21 novembre 2018 alla luce delle risorse finanziarie effettivamente destinate, con i decreti ministeriali sopra menzionati, agli accordi di programma di adozione dei PRRI delle aree di crisi industriale complessa, pari, come indicato, a euro 369.000.000,00; Ritenuto opportuno, stante il limite massimo del tre per cento previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, accantonare per la copertura degli oneri derivanti dalla citata convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, una percentuale pari al 2,5 per cento delle risorse assegnate agli accordi di programma ai sensi del piu' volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; Tenuto conto che l'importo accantonabile cosi' calcolato e' pari a euro 9.225.000,00 e che, considerato l'importo di euro 6.210.000,00 gia' accantonato, l'ulteriore somma da accantonare risulta pari a euro 3.015.000,00; Accertato che nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile risultano disponibili, al netto degli impegni gia' assunti, risorse sufficienti per procedere all'assegnazione agli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989 della somma di euro 3.015.000,00, destinata all'integrazione dell'accantonamento per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei PRRI per le aree di crisi industriale complessa;
Decreta:
Art. 1
1. Una quota pari a euro 3.015.000,00 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e' attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 83 del 2012 ed e' destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. 2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano l'accantonamento, di cui ai decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21 novembre 2018 citati nelle premesse, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, anch'esso citato nelle premesse. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 2021
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 77 |