IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni volte a disciplinare l'istituzione e il funzionamento del Fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale per abitante; Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009, che prevede, alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della perequazione della capacita' fiscale per le funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; Visto l'art. 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n. 42 del 2009, recante i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, il quale prevede che le spese per le funzioni di comuni, province e citta' metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il Fondo perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante; Visto l'art. 13, comma 1, della legge n. 42 del 2009 il quale prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entita' e del riparto dei Fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri valutati ad aliquota standard; Visto l'art. 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009, che, nel dettare i principi e i criteri direttivi concernenti l'entita' e il riparto dei Fondi perequativi per gli enti locali, stabilisce che, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il Fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le citta' metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacita' fiscali; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 42 del 2009, che prevede, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia garantita la trasparenza delle diverse capacita' fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacita' fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale; Visto l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale; Visto l'art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 in base al quale il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) dello stesso comma 449 non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030; Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che, ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al riparto del Fondo di solidarieta' comunale; Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 laddove stabilisce che l'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di Fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo; Considerato che sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 30 settembre 2021; Visto l'art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacita' fiscali dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento; Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012; Visto il medesimo art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'intesa; Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, secondo cui, qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo dello stesso comma 5-quater il quale stabilisce che lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, il decreto puo' comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri; Visto il medesimo art. 43, comma 5-quater, terzo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014 in base al quale nel caso di adozione delle sole capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto e' inviato alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali per l'intesa. Qualora ricorra la condizione di cui al citato comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 - vale a dire quando l'intesa e' espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo e' comunque adottato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 recante l'«Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 13 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 68 del 23 marzo 2015; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 concernente l'«Integrazione al decreto 11 marzo 2015 e alla nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2016 - Serie generale - n. 119; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 concernente l'«Adozione della stima delle capacita' fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2016 - Serie generale - n. 267; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2017 concernente l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacita' fiscali 2018 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 56 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 30 novembre 2017; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2018 recante l'adozione della stima della capacita' fiscale 2019 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018, n. 267; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2020 recante l'adozione della stima della capacita' fiscale 2021 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 9 della Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2021, n. 36; Ritenuto di dover procedere all'adozione delle sole capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilita' dei dati assunti a riferimento ai sensi del citato terzo periodo del comma 5-quater, dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale non prevede la trasmissione dello schema di decreto alle Camere dopo la conclusione dell'intesa; Approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in data 11 ottobre 2021 le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacita' fiscali dei comuni; Sancita l'intesa in Conferenza Stato-citta' e autonomie locali ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella seduta del 18 novembre 2021;
Decreta:
Art. 1 Adozione della stima delle capacita' fiscali 2022 rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti e della variabilita' dei dati assunti a riferimento.
1. Con il presente decreto viene adottata la stima delle capacita' fiscali per singolo comune rideterminata al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilita' dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle capacita' fiscali stesse. 2. Nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, e' indicata la stima della capacita' fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, e' contenuta la relativa nota tecnica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 16 dicembre 2021
Il Ministro: Franco |