Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 21 gennaio 2022
Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe).


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare gli articoli 177, 178 e 179 che dettano i principi generali e i criteri di priorita' in materia di gestione di rifiuti;
Visto l'art. 206-bis del citato decreto n. 152 del 2006 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica, gia' Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta dello stesso decreto, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione degli stessi;
Visto, inoltre, l'art. 233 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (Conoe), gia' riconosciuto dalla previgente normativa e istituito al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
Visto, in particolare, il comma 2 del richiamato articolo che prevede che il predetto Consorzio adegui il proprio statuto allo schema tipo approvato con decreto del 22 giugno 2016 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visto l'art. 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che definisce i criteri direttivi a cui i sistemi di gestioni adottati hanno l'obbligo di conformarsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno, 2019, n. 97, come modificato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all'art. 2, comma 1, ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto 22 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto-tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 158 dell'8 luglio 2016;
Visto lo statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti approvato dall'assemblea straordinaria del 15 maggio 2018 e trasmesso ai fini dell'approvazione con nota del 24 settembre 2018;
Visto il supplemento istruttorio richiesto dall'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota acquisita agli atti in data 18 gennaio 2019 al prot. n. 928/RIN;
Considerato che la ex Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, ora Direzione generale per l'economia circolare, ha effettuato l'approfondimento giuridico e, con nota prot. n. 3884/RIN del 1° marzo 2019 ha richiesto al Consorzio le necessarie integrazioni al testo di statuto;
Considerato che il Consorzio ha recepito le integrazioni richieste e con l'assemblea straordinaria del 29 ottobre 2019 ha deliberato il nuovo testo di statuto adeguato;
Visto l'ulteriore supplemento istruttorio richiesto dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro con particolare riferimento alla composizione del consiglio di amministrazione ed alla facolta' di recesso ed esclusione del consorziato, formalizzato con nota prot. n. 7802/MATTM del 7 febbraio 2020;
Vista la nota acquisita agli atti dell'amministrazione al prot. n. 22654/MATTM del 4 marzo 2021, con cui il Consorzio ha trasmesso il nuovo di testo statuto debitamente aggiornato;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota prot. 23516 del 9 dicembre 2021;
Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto-tipo approvato con decreto del 22 giugno 2016;
Tanto premesso e considerato, richiamate integralmente le motivazioni rappresentate e contenute nella relazione istruttoria di chiusura del procedimento prot. n. 28615/MATTM del 18 marzo 2021;

Decreta:

Art. 1

Approvazione dello statuto

1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 233, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (Conoe) di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2022

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani
Il Ministro dello sviluppo economico
Giorgetti
 
Allegato A

Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli
e dei grassi vegetali ed animali esausti

STATUTO CONOE

Art. 1.

Costituzione del Consorzio

1. E' costituito il «Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali, esausti», di seguito denominato «Consorzio», ai sensi dell'art. 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ed opera su tutto il territorio nazionale al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.
3. Il Consorzio opera nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' del diritto alla liberta' d'iniziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgono attivita' nei settori di interesse del Consorzio, nell'ambito di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 237.
 
Art. 2.

Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in Roma, lo spostamento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifiche dello statuto. Il Consorzio ha inoltre sede operativa a Milano e lo spostamento di tale sede non comporta modifiche dello statuto.
2. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali con relative sedi, attraverso modifica dello statuto.
3. Il Consorzio ha durata illimitata e, comunque, fino alla permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.
4. Il Consorzio, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico, puo' essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione secondo le modalita' di cui all'art. 27 del presente statuto.
 
Art. 3.

Oggetto e finalita'

1. Nello svolgimento della propria attivita', il Consorzio si conforma alle norme ed ai principi di cui ai Titoli I, Il e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare nel rispetto dei criteri individuati all'art. 237 del medesimo decreto legislativo.
2. ll Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalita', svolge i seguenti compiti:
a) assicura, operando anche in via sussidiaria, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero di oli e grassi vegetali ed animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;
d) promuove l'innalzamento della qualita' della vita, la tutela dell'ambiente e la tutela della salute;
e) pone in essere o organizza attivita' di servizio a supporto delle imprese consorziate.
3. Il Consorzio per garantire lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2 puo' affidare gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza e senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza nelle attivita' di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalita' ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione. Il rapporto tra il Consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attivita' di gestione e' regolato mediante una o piu' convenzioni. Fino alla definizione delle convenzioni, le attivita' di raccolta, trasporto, riciclo e recupero continuano ad essere svolt dalle imprese consorziate debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni nonche' al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attivita' del Concorzio e conformarle alle regole di concorrenza, nonche' al fine di favorire il mercato dei prodotti e dei materiali recuperati, il Consorzio puo' svolgere tutte le attivita' complementari e sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile. In particolare il Consorio puo':
a) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili, purche' comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;
b) adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del consumo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, al fine di promuovere l'introduzione di buone pratiche di gestione;
c) stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalita' consortili, in conformita' con quanto previsto al comma 5;
d) promuovere accordi con i soggetti, pubblici o privati, che effettuano le attivita' di raccolta differenziata;
e) promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attivita' similari;
f) rappresentare le imprese consorziate presso le autorita' locali, nazionali, europee ed internazionali.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio puo' stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, specifici accordi o contratti di programma, o protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:
a) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico;
b) regioni, comuni e loro consorzi, comunita' montane, autorita' d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;
c) consorzi, societa', enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali;
d) i soggetti di cui all'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio puo' agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
7. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il Consorzio puo' costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in societa' gia' esistenti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di partecipazioni in altre societa': non e' consentita se determina la sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalita' come definite dal presente statuto.
8. Nel perseguimento delle attivita' istituzionali, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di gestione degli di e grassi vegetali ed animali esausti regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.
9. E' fatta salva la possibilita' per i soggetti di cui all'art. 233, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di conferire oli e grassi vegetali ed animali esausti ad operatori di altro Stato membro della Comunita' europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dai Paesi di appartenenza nonche' dalla normativa nazionale e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero degli oli e grassi esausti nello stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti.
 
Art. 4.

I consorziati

1. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
d) eventualmente, le imprese che abbiano versato i contributi di cui all'art. 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. I soggetti che esercitano attivita' rientranti nelle categorie di cui al comma 1 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con regolamento da adottarsi a norma dell'art. 26. La presente disposizione si applica anche in caso di societa' controllate e collegate.
3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.
4. Il numero dei consorziati e' illimitato.
 
Art. 5.

Ammissione dei consorziati

1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che intendano aderire al Consorzio inviano apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione, dichiarando e dando evidenza di possedere i necessari requisiti di ammissione, di essere a conoscenza delle disposizioni di riferimento, di eventuali regolamenti consortili e di ogni altra disposizione vincolante per il Consorzio.
2. La domanda deve altresi' contenere tutte le informazioni relative all'attivita' svolta dal richiedente.
3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovra' essere accompagnata da copia dello statuto.
4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di adesione.
 
Art. 6.

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in maniera paritetica.
2. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati, all'interno di ciascuna categoria di cui al comma 1, dell'art. 4, sono determinate annualmente dal consiglio di amministrazione secondo le modalita' indicate in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 26 ed in base al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
3. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico, il pagamento degli importi dovuti e' condizione indispensabile per poter partecipare all'assemblea.
4. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento dell'azienda, contestualmente ad esso, nonche' in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili e' nullo e privo di effetti giuridici.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, le quote sono assegnate alle associazioni di categoria partecipanti al Consorzio sulla base di quanto disciplinato con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 26.
 
Art. 7.

Diritti e obblighi dei consorziati

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.
2. I consorziati sono obbligati a:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
b) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
c) sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di amministrazione al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi consortili, con modalita' che fanno salva la riservatezza dei dati ed i diritti di proprieta' industriale ed intellettuale;
d) trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le informazioni da questo richiesti nonche' attinenti all'oggetto consortile, con particolare riferimento ad atti, provvedimenti o fatti che incidono sulle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni necessarie per l'espletamento dell'attivita';
e) operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di cui all'oggetto consortile.
 
Art. 8.

Sanzioni

1. Il Consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi, avvalendosi di propri organi o anche delle competenti autorita' locali e nazionali.
2. In caso d'inadempimento agli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con apposito regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'art. 26, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di assemblea, il consorziato sanzionato non puo' esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.
 
Art. 9.

Cessazione della qualita' di consorziato. Recesso ed esclusione

1. Le imprese di cui all'art. 4, comma 1, possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:
a) cessazione dell'attivita';
b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita';
c) perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attivita';
d) organizzazione autonoma della gestione degli oli e grassi vegetali ed animali esausti su tutto il territorio nazionale ai sensi del comma 9, dell'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. L'adempimento a tutti gli obblighi consortili e' condizione necessaria per poter esercitare il diritto di recesso, che viene richiesto mediante l'invio di apposita comunicazione al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale o produce i suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.
3. Nei casi indicati nella lettera d) del comma 1, il recesso diviene efficace dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento del sistema autonomo di gestione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne accerti il corretto funzionamento, dandone comunicazione al Consorzio.
4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.
5. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare l'esclusione dal Consorzio noi confronti del consorziato che:
a) abbia perso i requisiti di ammissione;
b) sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non posso piu' partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile;
c) nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 26;
d) in ogni altro caso in cui non possa partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
6. Altre cause di esclusione dal Consorzio possono essere previste e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 26 per i casi in cui il consorziato si renda responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.
7. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata dall'assemblea del Consorzio, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato.
8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.
 
Art. 10.

Fondo consortile - Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati concorre alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui e' titolare.
2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea.
3. La quota di fondo consortile e' intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda o di successione nell'attivita' di impresa esercitata su medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea.
4. Il fondo consortile, per la quota parte non proveniente dal contributo ambientale, previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, puo' essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma e' reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
5. L'assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla ricostituzione del fondo consortile nell'esercizio in cui si determina il recesso o l'esclusione. In ogni caso e' vietata la distribuzione del fondo consortile, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio. L'eventuale avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale determina la riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.
 
Art. 11.

Finanziamento delle attivita' del Consorzio

1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attivita' ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti da:
a) i proventi delle attivita' svolte in attuazione delle norme, dei regolamenti e dello statuto, ed in particolare il prezzo di riferimento per la cessione di oli e grassi vegetali ed animali esausti alle imprese che ne effettuano la rigenerazione, eventualmente differenziato rispetto alle diverse destinazioni del materiale ricavato dalla rigenerazione;
b) i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile con le modalita' indicate all'art. 10;
c) le quote di partecipazione consortili;
d) il contributo ambientale sugli oli e grassi vegetali ed animali a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalita' consortili. Tale contributo e' determinato annualmente su proposta del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nella misura necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio;
e) eventuali liberalita', contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
f) l'utilizzazione dei fondi di riserva;
g) eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita' indicate all'art. 10, comma 4;
h) eventuali proventi derivanti dalle diverse destinazioni del materiale ricavato dalla rigenerazione.
2. Le modalita' ed i termini di riscossione e versamento al Consorzio del contributo di cui al comma 1, lettera d), sono stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dall'assemblea.
 
Art. 12.

Determinazione compensi e prezzo di riferimento per la cessione

1. I criteri per la determinazione del compenso per la raccolta e del prezzo di riferimento di cessione per la cessione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti sono individuati dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 13.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
a) l'assemblea dei consorziati;
b) il consiglio d'amministrazione;
c) il presidente e vicepresidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 14.

Composizione e rappresentanza in assemblea

1. L'assemblea e' costituita dai soci consorziati. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio.
2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che e' conservata dal Consorzio. Il numero delle deleghe possedute dal singolo partecipante e' limitato a tre. La rappresentanza puo' essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.
3. La rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, al collegio dei revisori dei conti e ai dipendenti del Consorzio.
4. La partecipazione all'assemblea puo' essere estesa ai rappresentanti territoriali piu' significativi delle stesse categorie produttive dei settori inerenti l'attivita' del Consorzio, alle Istituzioni ed enti locali, mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con le categorie nazionali rappresentate.
 
Art. 15.

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria e' convocata dal presidente su mandato del consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea e' altresi' convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta cio' sia ritenuto necessario da almeno un terzo dei componenti dello stesso consiglio di amministrazione oppure sia richiesto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio per ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 del presente statuto. L'assemblea straordinaria e' convocata dal presidente su mandato del consiglio d'amministrazione, laddove quest'ultimo lo ritenga necessario, con le modalita' previste al comma 3. La convocazione straordinaria puo', altresi', essere richiesta da un numero di consorziati titolari di almeno il 15 per cento delle quote. In tale ipotesi il presidente deve procedere entro dieci giorni dalla richiesta alla convocazione dell'assemblea.
2. La convocazione dell'assemblea puo' anche avvenire su richiesta del collegio dei revisori dei conti entro dieci giorni dalla stessa.
3. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web, e pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea; in alternativa, la convocazione ha luogo ci mezzo lettera raccomandata o telefax o via posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che puo' essere fissata non prima di ventiquattro ore dalla prima adunanza.
4. L'assemblea puo' tenersi anche per via telematica od informatica a condizione che sia assicurata l'effettiva partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario.
5. L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, e' presieduta dar consigliere piu' anziano.
6. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che e' sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.
 
Art. 16.

Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:
a) determina le direttive di massima dell'attivita' del Consorzio;
b) determina il numero dei consiglieri di ogni singola categoria;
c) elegge i membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e ne determina i compensi;
d) approva il bilancio consuntivo annuale, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dall'approvazione ai sensi dell'art. 233, comma 11 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
e) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti;
f) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;
g) approva i programmi di attivita' e di investimento del Consorzio;
h) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio, approva la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato, ridefinisce la ripartizione delle quote in caso di variazione del numero dei consorziati;
i) approva la relazione sulla gestione di cui all'art. 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprendente il programma di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
l) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di carica al presidente ed al vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennita' di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
m) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11;
n) ratifica sulla istituzione o variazione di eventuali sedi secondarie deliberate dal consiglio di amministrazione;
o) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.
2. L'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale, o per delega di tanti consorziati che rappresentino almeno la meta' delle quote consortili e delibera a maggioranza delle quote presenti. In seconda convocazione l'assemblea e' validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote presenti qualunque siano le quote di fondo rappresentate dai consorziati intervenuti personalmente o per delega. Il numero delle deleghe possedute puo' essere al massimo di tre per singolo consorziato.
 
Art. 17.

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello statuto che devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;
b) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e, in questo caso, sulle modalita' della liquidazione, ivi compresa la nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio rimanente una volta pagate le passivita', in osservanza degli scopi sociali o affini e nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico in conformita' alla normativa applicabile;
c) sulla proposta del consiglio di amministrazione di costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione in partecipazioni in societa' esistenti di cui all'art. 3, comma 7, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;
d) su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge.
2. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria e' validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino piu' della meta' delle quote consortili.
3. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria e' validamente costituita qualunque siano le quote consortili presenti e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione presenti, salvo le diverse maggioranze previste per altre motivazioni dello statuto.
4. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.
 
Art. 18.

Diritto e modalita' di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui e' titolare, ad ogni singolo consorziato potranno essere affidate al massimo tre deleghe. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 26 sono determinate le modalita' operative ed i sistemi di voto.
2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7.
 
Art. 19.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da almeno otto membri nominati in rappresentanza dei consorziati ed espressione di questi, tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessita' di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate.
2. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri in rappresentanza dei produttori di materie prime, al fine di garantire la paritetica rappresentanza di cui all'art. 6, comma 1 del presente statuto.
3. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato a tre preferenze.
 
Art. 20.

Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e, comunque, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di incarico e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il collegio dei revisori dei conti, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentativita' indicato nell'art. 19, comma 2.
3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinche' provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo e' immediatamente convocata dal collegio dei revisori dei conti o, in mancanza, anche, da un solo consorziato.
4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa.
5. Il consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito scritto dal presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere piu' anziano di eta' tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata o fax o via posta elettronica certificata e non e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei consiglieri. Il quorum costitutivo si intende relativo ai soli consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie consorziate. La riunione si considera altresi' valida allorche', anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti.
8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purche' in Italia. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti.
10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio in caso di assenza del vicepresidente.
11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.
12. Il verbale della riunione del consiglio e' redatto dal segretario del consiglio di amministrazione nominato dal presidente, che assiste alle riunioni. ll verbale della riunione del consiglio e' sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.
13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro componente del consiglio.
14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.
15. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano i componenti del collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 21.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati all'assemblea ed ha la facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.
2. Spetta segnatamente al consiglio di amministrazione:
a) nominare tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente;
b) determinare le funzioni ed assegnare le deleghe operative al presidente, al vicepresidente;
c) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea fissandone l'ordine del giorno;
d) istituire sedi secondarie da sottoporre a ratifica assembleare;
e) predisporre ed approvare il bilancio preventivo annuale;
f) predisporre la bozza di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nonche' la relazione tecnica illustrativa.
g) redigere la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile;
h) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'assemblea ordinaria per l'approvazione e da comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico;
i) adottare il programma annuale e pluriennale di attivita' e di investimenti;
k) sottoporre all'assemblea straordinaria, ai fini dell'approvazione, le proposte di modifica dello Statuto, anche con riferimento alla costituzione di eventuali articolazioni regionali ed interregionali del Consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2 e trasmettere, poi, la relativa delibera al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico;
l) deliberare sulle proposte di convenzione con gli enti locali territoriali e le loro aziende di cui all'art. 3 del presente statuto;
m) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attivita' consortile, e sulle proposte di accordi di programma, protocolli, intese e convenzioni previsti dal presente statuto;
n) definire le strutture organizzative interne al Consorzio, determinare l'organico del Consorzio e le modalita' di gestione amministrativa interna;
o) deliberare l'ammissione di nuovi consorziati, motivando quelle respinte;
p) deliberare, motivando, sull'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art. 9;
q) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e lo loro entita' secondo i modi e le procedure previste in un apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 26;
r) autorizzare il presidente o il vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
s) porre in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o dello statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;
t) proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico la misura del contributo ambientale di cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
u) determinare e assegnare le quote di partecipazione al consorzio di cui all'art. 11, comma 2 sulla base del loro valore unitario come approvato dall'assemblea;
v) stabilire le modalita' ed i termini di riscossione e versamento del contributo di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) e all'art. 10, comma 1;
w) su proposta del presidente ratifica fa nomina ed i poteri del direttore generale;
x) stabilire i requisiti delle aziende per gli incarichi di cui all'art. 3, comma 3 e definire uno schema tipo di convenzione;
y) stabilire i criteri per la determinazione del compenso alla raccolta e i prezzi di cessione;
z) modificare la sede legale o la sede operativa nell'ambito della stessa citta';
3. Il consiglio di amministrazione puo':
a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati;
b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attivita'.
4. Il consiglio di amministrazione puo' delegare al presidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione puo' altresi' affidare al presidente, laddove previsto, specifici incarichi. Il consiglio puo' altresi' delegare le proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da membri del consiglio medesimo, determinando i limiti della delega.
5. Non puo' essere oggetto di delega la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
 
Art. 22.

Presidente e vicepresidente

1. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, durano in carica tre anni ovvero sino alla data di cessazione del consiglio di amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili per l'ulteriore mandato oltre quello di nomina.
2. Qualora il presidente cessi dalla carica, il consiglio di amministrazione elegge tra i propri componenti il nuovo presidente che resta in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
3. Il presidente:
a) rappresenta legalmente il Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi, promuove azioni ed istanze innanzi all'autorita' giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;
b) ha la firma sociale;
c) rappresenta il Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
d) presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
e) attua le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
f) conferisce, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti;
g) accerta che si operi in conformita' agli interessi del Consorzio;
h) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
i) nomina il direttore generale e ne definisce poteri e competenze.
4. In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni attribuite al presidente sono svolte dal vice presidente ed in sua assenza dal consigliere piu' anziano di eta'.
5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il presidente o altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del consiglio amministrazione alla prima riunione utile.
 
Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico ed uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli altri membri sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori legali. Per i membri di nomina ministeriale non e' richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali.
2. I revisori durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei revisori supplenti secondo il criterio della maggiore anzianita' di carica o, in subordine, della maggiore eta' anagrafica. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva.
4. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.
5. Il collegio dei revisori:
a) controlla la gestione del Consorzio;
b) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo.
L'assemblea puo' conferire al collegio l'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f);
c) redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo.
6. I revisori partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
7. Le riunioni del collegio dei revisori dei conti possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 8.
8. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.
 
Art. 24.

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa e redige un conto economico separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) del presente statuto.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione puo' avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano: in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.
4. Il bilancio preventivo, approvato entro il mese di ottobre dell'anno precedente e' accompagnato da:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. I documenti menzionati ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il bilancio consuntivo.
6. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed e' accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
7. I progetti di bilancio devono essere comunicati al collegio dei revisori almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea o del consiglio che deve deliberare sulla loro approvazione.
8. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo corredati da relazione tecnica sull'attivita' consortile sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
9. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il consiglio sono tenuti a deliberare su di essi entra i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministreriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni i bilanci si intendono approvati.
10. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le societa' per azioni, e' depositata presso il registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.
11. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e legalita' sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 26.
12. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione e di riserve alle imprese consorziate.
 
Art. 25.

Rapporti con le pubbliche amministrazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in collegamento ed in costante collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni competenti.
2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'art. 6.
3. Il Consorzio trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 maggio di ogni anno una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
 
Art. 26.

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attivita' il consiglio di amministrazione approva uno o piu' schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria per l'approvazione.
2. I regolamenti approvati e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.
 
Art. 27.

Scioglimento anticipato

1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passivita'.
2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, in conformita' alle norme applicabili.
 
Art. 28.

Vigilanza

1. L'attivita' del Consorzio e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o di impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non e' possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.
 
Art. 29.

Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia

1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.