IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con cui e' stato integrato lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della predetta delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, con cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021 con cui il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616 e' stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziate con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed il territorio del Comune di Venezia» con la quale, tra l'altro, il Commissario delegato - Sindaco di Venezia nominato con la citata ordinanza n. 616 del 16 novembre 2019 e' stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea gia' trasferite a seguito della decisione (UE) n. C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 51.610.110,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del citato decreto legislativo n. 1/2018; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati; Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 23 dicembre 2021; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il Comune di Venezia e' individuato quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il sindaco del Comune di Venezia e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile e' autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616/2019 e successive modifiche e integrazioni. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 616/2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile, una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative del Comune di Venezia, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6163, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616/2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. 7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita' speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione. 8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita' speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalita' di cui al comma 9. 9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio del Comune di Venezia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile. 11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita' svolte. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 13. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 807/2021 si provvede secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalita' di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |