Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2022 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 18 novembre 2021 |
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche. (Delibera n. 376/21/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio del 18 novembre 2021; Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo cui l'Autorita' ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»; Vista la direttiva 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito Codice europeo) che abroga le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito Codice); Visto l'art. 1, comma 1, lettera g) del Codice, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice»; Viste le disposizioni di cui all'art. 34, commi 2-bis e 2-ter del Codice, introdotte con la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014», secondo cui: «per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso» (comma 2-bis); «Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche» (comma 2-ter); Considerato che la Corte di giustizia europea (CGUE), con ordinanza del 29 aprile 2020, resa sul secondo rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha chiarito che possono essere coperti, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, oggi art. 16 della direttiva 2018/1972, «i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attivita' di cui a detta disposizione, vale a dire: in primo luogo, le attivita' di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 3 della direttiva autorizzazioni, il quale comprende le condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale elencate all'allegato, parte A, di tale direttiva; in secondo luogo, le attivita' di gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri di cui all'art. 5 della direttiva autorizzazioni e delle condizioni che possono corredare tali diritti, elencate all'allegato, parti B e C, di tale direttiva; in terzo luogo, le attivita' di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, che comprendono gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell'art. 17 della direttiva servizio universale, nonche' gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio universale conformemente a quest'ultima direttiva. Possono essere inclusi nei costi amministrativi complessivi relativi a tali tre categorie di attivita' i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione» (cfr. par. 39 e 40); Ritenuto che, con l'ordinanza in parola, la CGUE ha pienamente confermato la correttezza dell'operato dell'Autorita' sia con riferimento all'individuazione del perimetro dei costi finanziabili sia alle modalita' di rendicontazione e rettifica dei costi; Tenuto conto, con specifico riferimento alla base imponibile, di quanto esplicitato dallo stesso legislatore europeo prima nel considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, oggi trasposto al considerando 54 della direttiva 2018/1972 a mente del quale: «I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Un sistema di autorizzazioni generali rende impossibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese, fuorche' per concedere i diritti d'uso delle risorse di numerazione, dello spettro radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato.»; Considerato che la Corte di giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011, telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'Autorita' nazionale competente»; Rilevato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005 e l'art. 34, comma 2-bis, del Codice, in stretta aderenza con il predetto considerato 54 della direttiva 2018/1972, individuano la base imponibile nei ricavi (e non negli utili) maturati nell'attivita' oggetto di autorizzazione generale, escludendo, dunque, la deducibilita' dalla suddetta base imponibile di qualunque tipologia di costo sostenuto dagli operatori; cio' anche in coerenza con quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, con la quale la fattispecie impositiva in esame e' stata qualificata come tributo; Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a definire, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale; Rilevato che il Consiglio di Stato con le piu' recenti pronunce dell'11 ottobre 2021, n. 6768, n. 6769, n. 6771, n. 6772, n. 6774, n. 6775, n. 6776 e n. 6777 ha prescritto all'Autorita' di motivare la delibera impositiva che definisce l'aliquota contributiva dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del Codice in modo analitico «con specifico riferimento ai veri elementi che "atomisticamente" contribuiscono a formare le voci del contributo richiesto agli operatori, tenuto anche conto del fatto che detto difetto di motivazione espone al conseguente rischio di duplice contribuzione (con specifico riferimento ai c.d. ricavi riversati): sia da parte dell'operatore che presta il servizio all'utente finale e al contempo paga il servizio di interconnessione/raccolta/terminazione (...) sia da parte del terzo operatore cui le quote sono riversate a titolo di corrispettivo e per il quale rappresentano un ricavo parimenti sottoponibile a contributo» (cosi': Consiglio di Stato, n. 6777/2021); Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», il quale prevede che «La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi»; Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando si assoggetti «a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi» (cosi' Cassazione, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27625) e che la violazione di tale divieto «non si verifica in caso di duplicita' meramente economica di prelievo sullo stesso reddito» (cosi' Cassazione, sentenza 29 maggio 2018, n. 13503); Ritenuto, conseguentemente, che la tassazione del cespite dei ricavi da vendita all'ingrosso, c.d. ricavi riversati o ricavi wholesale, non coincide con la tassazione del cespite dei ricavi da vendita al dettaglio, e che, altresi', i soggetti tenuti alla contribuzione sulle due diverse tipologie di ricavi da vendita non coincidono; Rilevato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti dall'attivita' caratteristica dell'impresa che, nel caso dei bilanci degli operatori di comunicazione elettronica, corrisponde al complesso delle attivita' svolte dall'operatore in quanto soggetto autorizzato; Tenuto conto, altresi', che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati dei media (radio-televisione, editoria, pubblicita', etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line finanziati, ai sensi dei commi 65 e 66-bis, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, dai soggetti ivi operanti; Rilevato che alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorita' negli altri settori si provvede con separati provvedimenti; Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 238/21/CONS; Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»; Visto il «Rendiconto ex art. 34, comma 2-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 2003 - Anno 2020» (di seguito, il Rendiconto 2020), adottato con delibera n. 228/21/CONS del 15 luglio 2021; Considerato che i costi amministrativi complessivi che l'Autorita', per l'anno 2022, dovra' finanziare con il contributo degli operatori di comunicazione elettronica per sostenere le attivita' di cui all'art. 34 del Codice e' pari a 41,344 milioni di euro; Considerato che con riferimento alle tre categorie di attivita' identificate dalla CGUE con la citata ordinanza del 29 aprile 2020, il fabbisogno complessivo di cui all'art. 34 del Codice, e' cosi' ripartito: A. circa il 40% del fabbisogno complessivo per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, con particolare riguardo alla tutela dei consumatori ed utenti atteso che a tale ambito di attivita' sono associati i costi sostenuti per le attivita' svolte dalla Direzione tutela dei consumatori - Ufficio servizio universale, trasparenza e regolamentazione; Ufficio per i diritti degli utenti di reti e servizi di comunicazione; Ufficio garanzie e tutele - competenti, tra l'altro, a: curare i procedimenti e svolgere le attivita' di regolamentazione e vigilanza in materia di servizio universale offerto dal soggetto designato e di accessibilita' e non discriminazione dei servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali disabili; predisporre indicatori di performance e criteri quantitativi per il confronto e l'analisi d'impatto delle condizioni di offerta di servizi all'ingrosso regolamentati e le prestazioni tecniche e qualitative ai consumatori finali; definire misure funzionali alla trasparenza dei prezzi, il dettaglio nella fatturazione, la comparabilita' delle offerte e la pubblicazione delle informazioni, verificandone il rispetto; verificare la qualita' dei servizi e a promuovere strumenti di trasparenza e informazione sulle prestazioni e la qualita' dei servizi (carte dei servizi, codici di autoregolamentazione); verificare il rispetto delle condizioni di offerta dei servizi alle misure di armonizzazione al regolamento UE in materia di roaming al dettaglio e net neutrality; curare i rapporti con le associazioni dei consumatori e delle imprese di servizi di comunicazione elettronica; curare i procedimenti e le attivita' necessarie per la definizione delle controversie tra utenti e operatori nei mercati dei servizi di comunicazione elettroniche; vigila sulla corretta applicazione della regolamentazione definita dall'Autorita' in tema di tutela dei consumatori ed utenti; gestire le segnalazioni degli utenti nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche; partecipazione alle attivita' di vigilanza e sanzionatoria in ordine al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari a tutela degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche, anche tramite verifiche e attivita' ispettive, presso le sedi delle imprese. In tale ambito rientrano altresi' i costi sostenuti per le attivita' svolte dall'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo e dall'Ufficio gestione contact center e relazioni con il pubblico del Segretariato generale incaricati di assicurare il coordinamento delle attivita' ispettive; collaborare alla gestione dei rapporti con i nuclei della Guardia di finanza e della Polizia postale e delle telecomunicazioni, nonche' curare i rapporti con i Comitati regionali delle comunicazioni svolgendo tutte le attivita' necessarie per la verifica del rispetto dell'accordo quadro e delle connesse convenzioni e verificando l'efficacia e l'efficienza dell'esercizio delle funzioni ad essi delegate; assicurare l'informazione ai singoli cittadini, utenti e consumatori, alle amministrazioni pubbliche, alle imprese o associazioni nelle materie di competenza dell'Autorita', con particolare riguardo alla informazione sugli strumenti di tutela attivabili dai consumatori; promuovere l'adozione di azioni che facilitano l'utilizzazione degli strumenti e dei servizi di risoluzione delle controversie; B. circa il 16% del fabbisogno complessivo per le attivita' di gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri, atteso che a tale ambito di attivita' sono associati i costi per l'Ufficio radio spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, competente a svolgere le attivita': di analisi dell'evoluzione delle norme tecniche in materia di radio spettro, partecipando all'attivita' dei relativi organismi di regolazione e standardizzazione; relative alla assegnazione e gestione delle frequenze, seguendone l'evoluzione, l'aggiornamento e assicurandone la conformita' e coerenza con la normativa europea; istruire i pareri in materia di radio spettro e della disciplina relativa ai diritti d'uso delle frequenze inclusi quelli relativi al trasferimento o affitto dei diritti d'uso individuali; curare l'attivita' di regolamentazione e vigilanza relativa alla pianificazione delle frequenze radiotelevisive, curare i rapporti con gli organismi nazionali, Unione europea e internazionali; curare i procedimenti e svolge tutte le attivita' finalizzate alla risoluzione delle controversie in materia di accesso alle piattaforme trasmissive; nonche' di parte dell'Ufficio vigilanza e controversia in materia di servizi di comunicazioni, della medesima direzione, competente a svolgere, tra l'altro, le attivita' relative alla disciplina e alla vigilanza sui piani e sulle procedure di assegnazione della numerazione e indirizzamento e alla connessa disciplina per i servizi finali di comunicazione elettronica, nonche' quelle in materia di garanzia della sicurezza delle comunicazioni; C. circa il 44% del fabbisogno complessivo per le attivita' di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 61, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 62, 68 e 83 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale di cui al Codice europeo, atteso che a tale ambito di attivita' sono associati i costi sostenuti per l'Ufficio regolamentazione dei mercati della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, competente, tra l'altro, a svolgere le seguenti attivita': predisposizione dei modelli di costo e di prezzo relativi ai servizi regolamentati e non regolamentati; predisposizione degli schemi di contabilita' regolatoria; svolgimento dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento relative ai servizi all'ingrosso di accesso e interconnessione sottoposti a obblighi; svolgimento delle attivita' relative al finanziamento degli obblighi di servizio universale, all'evoluzione del contenuto del servizio universale e alla designazione delle imprese incaricate della sua fornitura; svolge le attivita' regolamentari relative alle misure per l'armonizzazione dei servizi di roaming e per garantire l'accesso a una internet aperta (net neutrality) nel mercato unico europeo; nonche' di parte dell'Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni, della medesima direzione competente a svolgere attivita' di risoluzione delle controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e tra operatori e gestori di infrastrutture fisiche; curare i procedimenti sanzionatori per le violazioni a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche e gestori di infrastrutture fisiche; svolgere attivita' di vigilanza relative ai mercati all'ingrosso, e le connesse attivita' di verifica degli obblighi e dei rimedi in capo agli operatori; svolgere attivita' di vigilanza in materia di parita' di trattamento interno-esterno e non discriminazione tecnica, qualitativa ed economica (equivalence e condizioni di replicabilita' tecnica ed economica); svolgere attivita' istruttorie relative alla vigilanza sulle procedure di passaggio degli utenti tra operatori, inclusa la portabilita' del numero, su rete fissa e mobile. I sopra indicati costi amministrativi includono altresi' i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione; Considerato che il citato art. 34, comma 2-ter, del Codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai rendiconti annuali previsti nel citato articolo, sono apportate le opportune rettifiche; Rilevato, con riferimento al rendiconto analitico e alle rettifiche di cui all'art. 16 della direttiva 2018/1972, che la CGUE, nella richiamata ordinanza del 29 aprile 2020 (causa C-399/19), ha statuito che «l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione e' pubblicato successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall'altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi» (cfr. par. 50 dell'ordinanza); Tenuto conto che il citato Rendiconto 2020 dell'Autorita' ha evidenziato - per lo svolgimento delle attivita' di cui al citato art. 34 del Codice - un saldo negativo, per la gestione di competenza 2020, pari a 0,256 milioni di euro; Rilevato altresi' che le iniziative assunte dall'amministrazione nel campo del recupero dei contributi relativi alle annualita' 2013-2019 con riferimento al contributo dovuto dal settore delle comunicazioni elettroniche hanno prodotto nel 2020 un gettito di 0,462 milioni di euro; Rilevato che, a seguito della cancellazione dei residui passivi - disposta con l'approvazione del conto consuntivo 2020 (delibera n. 214/21/CONS) - relativi a impegni di spesa assunti nel periodo 2013-2019 per lo svolgimento delle attivita' di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche, sono risultate economie di spesa pari complessivamente a 0,533 milioni di euro; Rilevato, infine, che l'importo portato in riduzione a rettifica del fabbisogno 2020, come disposto con la delibera n. 434/19/CONS a valere sull'esercizio 2020, e' parzialmente rimasto nella disponibilita' dell'Autorita', alla luce dei risultati registrati nel Rendiconto 2020; Considerato, pertanto, che nell'esercizio 2020 e' registrato un disavanzo di competenza pari a 0,256 milioni di euro, cui si debbono sommare le somme relative agli esercizi pregressi - per un importo pari a 0,995 milioni di euro - per un totale complessivo pari a 0,739 milioni di euro, come illustrato nel sopra richiamato Rendiconto 2020; Tenuto conto dell'esigenza di distribuire su piu' esercizi, in modo graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine di garantire la stabilita' nel tempo delle aliquote contributive; Considerato, conseguentemente, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 34 del Codice pari a 41,344 milioni di euro vanno apportate le opportune rettifiche, in base alle risultanze dei documenti di rendicontazione analitica allo stato disponibili, relativi agli anni 2013-2020; Ritenuto, quindi, di dover portare in diminuzione rispetto alla stima del fabbisogno per l'anno 2022, per lo svolgimento delle attivita' elencate al richiamato art. 34, un importo pari a 4,600 milioni di euro, con l'effetto di portarne a 36,744 milioni di euro il valore; Ritenuto, altresi', di dover tendere all'equilibrio finanziario per ogni settore; Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della relativa base imponibile del mercato di competenza, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalita' di versamento all'Autorita' per l'anno 2022, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005; Considerato, conseguentemente, che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i sopra riportati fabbisogni per il funzionamento dell'Autorita', l'aliquota contributiva per l'anno 2022 e' fissata per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 36,744 milioni di euro, nella misura dell'1,30 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera; Considerata l'opportunita', al fine di garantire l'uniformita' delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, di adottare un modello telematico SCM per il calcolo del contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2022 dai soggetti operanti nei settori delle comunicazioni elettroniche, basato sulla classificazione delle attivita' economiche denominata ATECO 2007 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT sul sito web: www.istat.it Considerata, altresi', l'opportunita' di illustrare le modalita' operative di compilazione del modello telematico SCM e il sistema di calcolo del contributo dovuto per l'anno 2022 mediante l'adozione di «Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2022 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e media»; Ritenuto, inoltre, di confermare per l'anno 2022 la non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2021; Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorita' sulla esattezza della contribuzione versata, la societa' capogruppo deve indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette societa'; Udita la relazione della commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, esercenti attivita' che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2021. |
| Art. 2
Misura della contribuzione
1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione e' fissata in misura pari a 1,30 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2020. |
| Art. 3
Termini e modalita' di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2022, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, reso pubblico sul sito istituzionale. 2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' adotta le piu' opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente. 3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo SCM - Anno 2022». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorita'. |
| Art. 4
Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento
1. Entro il 1° marzo 2022 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2, utilizzando il modello telematico «Contributo SCM - Anno 2022» (allegato A alla presente delibera) corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera). 2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it 3. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4. Il mancato pagamento del contributo dovuto ai sensi della presente delibera comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 98, comma 12, del Codice. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.
Il Presidente: Lasorella La commissaria relatrice: Giomi
__________ Avvertenza: Gli allegati alla delibera n. 376/21/CONS (modello telematico da compilare da parte dei soggetti tenuti al versamento del contributo e relative istruzioni di compilazione) sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it |
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