Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 25 novembre 2021 |
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella comunita' e, in particolare, l'art. 16 e l'art. 17; Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2012/L 7); Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2017/C del 17 giugno 2017); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo e alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuita' territoriale alla Regione autonoma della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione; Visto il protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili), l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 24 settembre 2018, recante, a far data dal 1° aprile 2019, una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle stesse rotte di cui al citato decreto ministeriale n. 61/2013 e la cessazione degli effetti del medesimo decreto ministeriale a partire dalla stessa data di entrata in vigore della nuova imposizione; Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2018, n. 483, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2018, che differisce al 17 aprile 2019 l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367 e proroga gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 fino alla data di decorrenza del nuovo regime impositivo; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 94 del 20 aprile 2019, che modifica il regime impositivo di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, limitandone gli effetti alle sole rotte Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa e prevede la prosecuzione, oltre la data del 17 aprile 2019, degli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 per i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2020, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 7 marzo 2020, che, a far data dal 17 aprile 2020, dispone la cessazione degli effetti dei decreti ministeriali 8 agosto 2018, n. 367 e 11 aprile 2019, n. 140, e fa rivivere gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 anche per i servizi aerei di linea sulle rotte Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2021, n. 357, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 28 settembre 2021 che, a far data dal 15 ottobre 2021, dispone la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 e, per evitare interruzioni del servizio pubblico, nelle more del perfezionamento di un nuovo regime impositivo di oneri di servizio pubblico, stabilisce in via transitoria che i servizi aerei di linea sulle rotte previste dallo stesso decreto n. 61/2013, di collegamento tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari, Olbia e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate siano sottoposti ad oneri di servizio pubblico per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2021 e il 14 maggio 2022; Considerata la necessita' di prevedere, con ogni consentita sollecitudine e nel rispetto del termine di sette mesi previsto dal richiamato art. 16, comma 12 del regolamento (CE) n. 1008/2008, un nuovo regime impositivo di oneri di servizio pubblico che assicuri, attraverso collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, la continuita' territoriale aerea della Sardegna; Considerato che i contenuti di detto nuovo regime impositivo, supportati dalle risultanze di un apposito studio condotto da un «advisor» indipendente che identifica, cosi' come richiesto dalla Commissione europea, le reali esigenze del territorio che non sarebbero soddisfatte dal libero mercato, sono stati condivisi con i competenti uffici della Commissione stessa dopo un intenso confronto e dopo considerevoli adattamenti in linea con le osservazioni della CE; Vista la nota prot.n. 10860 in data 21 ottobre 2021, con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna ha convocato per il giorno 25 ottobre 2021, con svolgimento da remoto, la conferenza di servizi, di cui all'art. 36, comma 2, della legge n. 144/1999, per la continuita' territoriale aerea della Sardegna con la finalita' di definire il nuovo regime di imposizione di oneri di servizio pubblico da/per la Sardegna di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 41/20 del 19 ottobre 2021; Atteso che il giorno 25 ottobre 2021, in modalita' da remoto, si e' tenuta la conferenza di servizi in materia di continuita' territoriale aerea ai cui lavori hanno preso parte i rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna, del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e dell'ENAC e che la conferenza, dopo aver concordato alcune modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione tecnica del progetto di continuita' territoriale, lo ha approvato all'unanimita'; Considerato che le amministrazioni coinvolte hanno, poi, condiviso l'opportunita' di adottare due decreti separati per le rotte da assoggettare ad OSP, ovvero uno per i collegamenti storici con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate (cd «CT1») e uno per le rotte Alghero - Bologna e viceversa, Cagliari - Bologna e viceversa, Cagliari - Torino e viceversa (rotte cd. «Minori»); Vista la nota prot. n. 3201 del 12 novembre 2021 - acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 8427 in data 15 novembre 2021 - con la quale l'Assessore ai trasporti della Regione autonoma della Sardegna ha comunicato che la giunta regionale, con DGR n. 44/23 del 9 novembre 2021, ha approvato definitivamente il progetto di OSP esitato dalla conferenza di servizi e ha trasmesso, per il seguito di competenza, il verbale del 25 ottobre 2021 corredato della pertinente documentazione tecnica, debitamente sottoscritto dalle amministrazioni coinvolte, nonche' due allegati tecnici elaborati, sulla base del documento tecnico condiviso in conferenza di servizi, con riferimento rispettivamente alle rotte CT1 e alle rotte minori; Considerato che alla data del 14 maggio 2022 cesseranno gli effetti del decreto ministeriale 14 settembre 2021, n. 357; Considerata la necessita' di assicurare senza interruzioni la continuita' territoriale della Regione autonoma della Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate; Atteso che costituisce parte integrante del presente decreto l'allegato tecnico all'uopo predisposto con riferimento alle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, trasmesso con la suindicata nota prot. n. 3201 del 12 novembre 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa costituiscono servizi d'interesse economico generale. |
| ALLEGATO TECNICO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, i servizi aerei di linea relativi alle rotte di cui all'art. 1 sono sottoposti a oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3
1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 sono obbligatori a far corso dal 15 maggio 2022. |
| Art. 4
1. I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art. 1, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione dell'intero servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto. 2. L'informativa relativa alla presente imposizione, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1008/2008, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
| Art. 5
1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione ai sensi del precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, puo' essere concesso in esclusiva a un unico vettore, per un periodo di due anni tramite gare pubbliche. 2. Le gare di cui al precedente comma 1 e i relativi bandi sono conformi al disposto dell'art. 17 del regolamento (CE) 1008/2008 nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. 3. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1008/2008, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
| Art. 6
1. La Regione autonoma della Sardegna provvede all'espletamento delle gare di cui all'art. 5, a pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it il testo dei bandi di gara, nonche' a fornire informazioni e a mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare stesse e agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto. |
| Art. 7
1. Con successivi decreti del direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari sono resi esecutivi gli esiti delle gare, e' concesso in esclusiva ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle medesime gare e sono altresi' approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla Regione autonoma della Sardegna e dal singolo vettore aggiudicatario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili www.mit.gov.it e in quello della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it Roma, 25 novembre 2021
Il Ministro: Giovannini |
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