Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 gennaio 2022 |
Disposizioni per la movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di Tesoreria. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «Testo unico»), e in particolare gli articoli 3 e 5, come modificati da ultimo dall'art. 1, comma 387, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190; Visto il quarto periodo del citato art. 5, comma 5, del testo unico, che prevede che «con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti»; Visto il comma 1, lettera b, del predetto art. 3 del testo unico, che consente al Tesoro di disporre l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine, nonche' la lettera b-bis del medesimo comma, che prevede la possibilita' di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015, n. 51961, che, ai sensi del menzionato art. 5, comma 5, del testo unico, ha individuato i conti istituiti presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca»), che costituiscono depositi governativi; Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2017, n. 103382, recante «Attuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del testo unico del debito pubblico, per l'introduzione delle garanzie bilaterali su operazioni in strumenti derivati (di seguito «decreto Collateral»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2011, n. 25391; Visto il decreto direttoriale del 28 novembre 2011, n. 95450; Ravvisata l'esigenza di adeguare il suddetto decreto con l'introduzione della operativita' in pronti contro termine, alle modalita' operative in uso sul mercato monetario e agli interventi normativi, in coerenza con gli indirizzi della Banca centrale europea, che hanno modificato i menzionati articoli 3 e 5 del testo unico;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di movimentazione della liquidita' depositata sul conto «Disponibilita' del Tesoro per il servizio di Tesoreria» e sui conti ad esso assimilabili (di seguito «Conto») e di selezione delle controparti con le quali saranno effettuate le operazioni sui mercati finanziari. |
| Art. 2
Operazioni di gestione della liquidita'
1. Il Conto e' movimentato con operazioni di raccolta e impiego di liquidita' attraverso il ricorso ad operazioni in uso nei mercati finanziari. 2. Con le operazioni di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») persegue l'obiettivo di garantire adeguate disponibilita' liquide per far fronte alle esigenze di Tesoreria e, considerando il contesto di mercato, di conseguire le migliori condizioni possibili di remunerazione tenuto conto della minimizzazione del rischio. |
| Art. 3
Esecuzione delle operazioni di gestione della liquidita'
1. Le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, possono essere svolte tramite: a) negoziazione bilaterale; b) negoziazione svolta su mercati regolamentati, su sistemi multilaterali di strumenti finanziari o su sistemi di scambio di depositi monetari in euro (di seguito «sedi di negoziazione»), anche attraverso meccanismi per la richiesta di proposte competitive ai partecipanti alle sedi di negoziazione. 2. Le operazioni di cui al presente articolo possono anche avere la forma tecnica di operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati. I titoli di Stato movimentati per le operazioni di cui al presente comma sono depositati in un conto specifico presso la societa' cui e' stato affidato il servizio di gestione accentrata, ai sensi del decreto del direttore generale del Tesoro del 23 agosto 2000. 3. Le operazioni di cui al presente articolo sono disposte ed eseguite dal Ministero; le attivita' di movimentazione dei conti di Tesoreria sono svolte dalla Banca mentre le attivita' di back-office possono essere effettuate dal Ministero o affidate alla Banca. Tali operazioni possono essere svolte in qualsiasi giornata lavorativa di calendario nella quale sia operativo il sistema di regolamento lordo TARGET2 (di seguito «TARGET2»). 4. Al fine di coordinare il complesso delle operazioni di monitoraggio e movimentazione del Conto, il Ministero e la Banca stipulano appositi protocolli per definire: a) le modalita' e il contenuto degli scambi informativi previsionali e di consuntivo del Conto; b) il contenuto e le modalita' di svolgimento delle attivita' di back-office eseguite dalla Banca. 5. Lo svolgimento delle attivita' di competenza della Banca, nell'ambito delle operazioni di cui al presente articolo, non da' luogo a oneri o commissioni a carico del Ministero. 6. Il Ministero ha la facolta' di stipulare convenzioni per affidare l'esecuzione e la gestione di determinate operazioni in uso sul mercato monetario ad intermediari finanziari selezionati sulla base di criteri di struttura e affidabilita'. |
| Art. 4
Controparti ammesse alle negoziazioni bilaterali
1. Alle operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a), possono partecipare: a) gli specialisti in titoli di Stato, di cui agli articoli 23 e 28 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, nonche' le controparti appartenenti al medesimo gruppo societario dello specialista; b) la Commissione europea e le istituzioni o gli enti pubblici che gestiscono la liquidita' degli Stati membri dell'Unione europea. Sono assimilate a tali istituzioni anche le entita' costituite nell'ambito degli interventi finalizzati alla salvaguardia della stabilita' dell'Area dell'euro, a cui abbia aderito la Repubblica italiana. 2. Possono inoltre essere ammesse alle suddette operazioni altre controparti selezionate dal Ministero sulla base di criteri di struttura e di affidabilita', tra cui il merito di credito e la patrimonializzazione ed eventuali altri criteri utili a garantire l'efficienza delle operazioni. 3. Le controparti, di cui al comma 2, interessate alla partecipazione alle operazioni del presente articolo, inoltrano al Ministero domanda di candidatura. La domanda di candidatura deve essere compilata secondo lo schema (denominato «Domanda di iscrizione nell'Elenco delle controparti ammesse all'operativita' money market con il Tesoro») presente sul sito internet del Debito pubblico. 4. Il Ministero, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. In caso di riscontro positivo, il Ministero iscrive la controparte in un Elenco pubblico (di seguito «Elenco») gestito dal Ministero. Fanno parte dell'elenco, di diritto, le controparti di cui al comma 1 del presente articolo. L'esclusione dall'elenco puo' aver luogo qualora le controparti lo richiedano o perdano i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le controparti iscritte nell'elenco, al fine di poter operare con il Ministero, dovranno fornire le informazioni necessarie per il regolamento delle operazioni e delle attivita' di back-office alla banca la quale ne verifica la correttezza. 5. Le operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a) che assumono la forma tecnica di operazioni pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati, possono essere eseguite con le controparti di cui al successivo art. 5. |
| Art. 5
Controparti ammesse alle operazioni eseguite sulle sedi di negoziazione
1. Il Ministero ha la facolta' di concludere le operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) in Controparte centrale con qualsiasi controparte. 2. Qualora il Ministero intenda concludere le operazioni di cui al comma precedente senza Controparte centrale, le controparti potranno essere scelte tra quelle aderenti alla sede di negoziazione e solo tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'art. 4, comma 4. Qualora le operazioni assumano la forma tecnica di pronti contro termine, verranno preventivamente stipulati, con dette controparti, appositi accordi quadro e/o convenzioni in uso sul mercato. |
| Art. 6
Gestione del rischio di credito
1. Il contenimento del rischio di credito, nelle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, e' assicurato attraverso limiti di credito, assegnati dal Ministero a ciascuna controparte ammessa alle operazioni di cui agli articoli 4 e 5, o attraverso la richiesta di strumenti finanziari a garanzia delle operazioni. 2. Le categorie delle attivita' finanziarie che saranno accettate come garanzia nelle operazioni di impiego con le controparti stesse sono quelle definite dall'art. 4 del decreto Collateral nonche' da titoli di debito emessi dall'Unione europea. 3. La gestione operativa delle garanzie per le operazioni di cui all'art. 3 puo' essere affidata alla Banca. |
| Art. 7
Rimedi in caso di inadempimento
1. Alle controparti che non adempiano all'obbligo di regolamento, nelle operazioni di raccolta o di impiego di liquidita' nei termini contrattuali, e' applicata una penale determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla Banca centrale europea, maggiorato di 3,5 punti percentuali, diviso per 360 e moltiplicato per i giorni effettivi di ritardo. La controparte dovra' corrispondere, oltre alla menzionata penale, anche gli interessi per ciascun giorno di ritardo, calcolati applicando il medesimo tasso dell'operazione. Qualora decorsi tre giorni dall'inadempimento, la controparte non abbia provveduto al pagamento dovuto, sara' considerata inadempiente ai sensi di legge. 2. Nel caso in cui il regolamento delle operazioni di cui al comma precedente avvenga tramite un intermediario diverso da quello che ha partecipato alle operazioni stesse, le penali di cui al comma 1, verranno addebitate all'intermediario incaricato del regolamento. 3. Sono escluse dalla procedura di cui ai commi precedenti, le operazioni disciplinate all'art. 3, comma 2. |
| Art. 8
Imputazione delle somme riscosse per inadempimento all'entrata del bilancio statale
1. La Banca provvede alla riscossione delle somme di cui al precedente art. 7, addebitando i conti delle controparti inadempienti o degli intermediari incaricati in essere presso TARGET2, per gli importi corrispondenti alle penali e agli interessi nel giorno: a) in cui si verifica l'inadempimento nel caso di operazioni di raccolta; b) in cui e' effettuato il versamento del pagamento dovuto nel caso di operazioni d'impiego. 2. La Banca stessa provvede a versare gli importi cosi' introitati, il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 3248 (unita' di voto 2.1.5) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. 3. La sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, in relazione a detti versamenti, rilascia apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato. 4. La Banca comunica al Ministero l'attivazione e l'esito della procedura di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto. |
| Art. 9
Disposizione delle operazioni di gestione della liquidita'
1. Le operazioni finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto sono eseguite dall'ufficio preposto, sotto la responsabilita' del dirigente, conformemente alle disposizioni operative impartite dal dirigente generale capo della direzione competente in materia di debito pubblico. 2. Per le attivita' che prevedono il coinvolgimento della Banca, il Ministero puo' stipulare con la stessa appositi protocolli operativi. |
| Art. 10
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' efficace a tutti gli effetti a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2011, n. 25391, recante «Disposizioni per la movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni», nonche' il decreto direttoriale del 28 novembre 2011, n. 95450, che definisce i dettagli tecnici relativi alle modalita' di svolgimento e di partecipazione delle controparti alle operazioni di movimentazione della liquidita' in essere sul conto disponibilita'. 2. Nelle more dell'istituzione dell'elenco di cui all'art. 4, comma 4, continua ad avere efficacia l'elenco vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e gli accordi che le controparti hanno sottoscritto con la Banca. 3. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 2022
Il Ministro: Franco |
|
|
|