Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 23 dicembre 2021 |
Nuove disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale. (Decreto n. 1326/2021). |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e in particolare l'art. 12; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)», e in particolare l'art. 72; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto l'art. 20 della predetta legge n. 240/2010, come modificato dall'art. 64 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che stabilisce che i progetti di ricerca fondamentale siano assoggettati a valutazione secondo criteri fissati con decreto ministeriale di natura non regolamentare; Visto, altresi', l'art. 21 della predetta legge n. 240, del 2010, come modificato dall'art. 64 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito, che istituisce il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR); Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'art. 31, recante misure di semplificazione in materia di ricerca fondamentale, che stabilisce le modalita' di effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca fondamentale; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'art. 62, comma 2, che prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in conformita' con le procedure di cui al citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 238, comma 4; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2020, n. 443, recante «Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento all'art. 25, comma 5, lettera a), che consente una intensita' di aiuto pari al 100 per cento per la ricerca fondamentale, oggetto del presente decreto; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014 C/198/01, recante disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista la Missione 4 «Istruzione e ricerca» del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare la componente C2 - investimento 1.1, Fondo per il Programma nazionale di ricerca e progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, mediante il quale sono assegnate alle singole amministrazioni titolari, le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR; Ritenuto opportuno procedere all'adeguamento della disciplina di cui al citato decreto ministeriale 443/2020, in conseguenza delle modifiche normative, anche di rango primario, sopraggiunte dalla emanazione del provvedimento, altresi' concernenti l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, al fine di individuare nuove procedure per disciplinare gli interventi volti a sostenere e garantire le attivita' di ricerca fondamentale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le nuove modalita' procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, con riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), altri fondi presenti nello stato di previsione del MUR destinati alla ricerca fondamentale, nonche' eventuali altre risorse presenti nelle contabilita' speciali dell'Amministrazione. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca; b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni; c) CNVR: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; d) Universita': le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale e) EPR (enti pubblici di ricerca): gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero; f) AFAM: le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiane riconosciute dal Ministero (di seguito, solo «istituzioni»); g) Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette; h) CdV: il Comitato di valutazione, la cui nomina e' prevista all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; i) ERC: l'European Research Council; j) REPRISE: l'albo degli esperti scientifici del MUR; k) Banche dati, anche internazionali: liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, individuati dal CNVR, in conformita' con i principi di cui all'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; l) Infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» in conformita' all'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); m) Unita' operativa: l'insieme delle persone fisiche costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale, con sede operativa presso una universita' o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, un ente pubblico di ricerca vigilato dal MUR o una istituzione AFAM; n) Responsabile scientifico del progetto: il coordinatore nazionale del progetto, articolato in una o piu' unita' operative; o) Responsabile scientifico locale: il responsabile scientifico di unita' operativa. |
| Art. 2
Norme generali
1. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalita' procedurali di tipo valutativo, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati. 2. I progetti possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall'ERC. 3. I singoli bandi/avvisi, nel rispetto e in attuazione delle disposizioni del presente decreto, indicano il costo massimo che puo' essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, nonche' per ciascuno dei relativi settori. 4. Il sostegno finanziario in favore dei progetti di ricerca fondamentale e' previsto interamente nella forma di contributo alla spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi/avvisi. Il contributo per la realizzazione dei progetti puo' essere erogato dal Ministero direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unita' di ricerca, in un'unica soluzione anticipata o per quote di finanziamento, secondo quanto disciplinato dai singoli bandi/avvisi. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione o mancato versamento, da parte del Ministero, su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo. 5. Una percentuale del budget, stabilita dai singoli bandi/avvisi, dovra' essere destinata a progetti presentati da giovani professori/ricercatori di eta' inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione dei bandi/avvisi, che siano in possesso delle qualifiche di cui al successivo art. 5, comma 2. |
| Art. 3
Modalita' procedurali di valutazione
1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, modificati dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le modalita' di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale si articolano nelle seguenti fasi: a. definizione, da parte del CNVR, dei criteri di valutazione dei progetti e dei relativi pesi, secondo canoni di imparzialita' e tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte, nonche' ispirandosi alle migliori pratiche applicate nei programmi dell'Unione europea finalizzate all'avanzamento della conoscenza. Tali criteri e pesi dovranno essere espressamente riportati nei singoli bandi/avvisi, che indicheranno altresi', una soglia di punteggio massimo per ogni progetto, pari a 100, ed una soglia minima per il possibile finanziamento, quest'ultima definita dal CNVR; b. individuazione da parte del CNVR dei nominativi degli esperti chiamati a far parte dei Comitati di valutazione (CdV), qualora previsti dal singolo bando/avviso, che ne determinera' anche il numero e la composizione; c. definizione, da parte del CNVR, delle «Linee guida» per gli eventuali CdV e per i revisori esterni, che saranno pubblicate contestualmente al bando/avviso; d. individuazione per ogni progetto, da parte dell'eventuale competente CdV o dal CNVR, di tre revisori esterni scelti mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato e individuati, nel rispetto del criterio della competenza scientifica, nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso (REPRISE), da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie e da banche dati, anche internazionali, individuate dal CNVR. All'interno della terna di revisori assegnata a ciascun progetto, il competente CdV o il CNVR individua un revisore, detto «rapporteur», i cui compiti sono descritti alla successiva lettera f). La procedura di nomina e' definita nel bando/avviso e garantisce che i revisori assicurino una valutazione rispondente ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza, speditezza, imparzialita' e assenza di conflitti di interesse; e. per ogni progetto, ciascun revisore esterno, utilizzando esclusivamente il sistema informatico dedicato al bando/avviso, redige autonomamente e senza alcun contatto con gli altri revisori dello stesso progetto, che restano tra loro anonimi, una dettagliata scheda di valutazione di almeno 500 caratteri per ogni criterio, nella quale deve evidenziare i punti di forza e di debolezza del progetto, dandone adeguata motivazione, ed esprimere per ogni criterio un punteggio numerico, secondo quanto stabilito dal CNVR; f. una volta completate le schede di valutazione, il «rapporteur» deve redigere, sulla base anche delle valutazioni formulate dagli altri due revisori, un dettagliato Rapporto di valutazione (Evaluation Summary Report - ESR) provvisorio, riportante un giudizio qualitativo e un punteggio numerico, sul quale dovra' essere acquisito il consenso degli altri revisori; g. a seguito del consenso espresso dagli altri due revisori, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso, spetta al CdV competente o al CNVR, collegialmente, la stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto della valutazione formulata da ciascuno dei tre revisori incaricati; h. al termine della procedura, i CdV o il CNVR, nel rigoroso rispetto dei punteggi finali, completano il proprio lavoro stilando, per ogni settore, la graduatoria dei progetti e analizzano le richieste finanziarie avanzate da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi/avvisi, il costo congruo ed il relativo finanziamento; i. ad ogni coordinatore nazionale e' resa nota dal Ministero la sola scheda ESR; j. nel rispetto delle graduatorie di settore stilate dai CdV o dal CNVR ed entro trenta giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il Ministero provvede alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie fino all'esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi/avvisi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non risultino sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato al CNVR, all'atto della definizione dei criteri di valutazione; k. il Ministero provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, alla pubblicazione dei decreti di ammissione al finanziamento; l. nei successivi novanta giorni il Ministero eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto di ammissione al finanziamento, secondo le effettive disponibilita' di cassa; m. i nominativi dei componenti degli eventuali CdV e gli elenchi dei revisori, che hanno partecipato alla procedura di valutazione, sono resi pubblici dal Ministero alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando/avviso. |
| Art. 4
Modalita' di gestione e controllo
1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del Ministero, mentre le varianti alla sola articolazione economica non sono soggette ad approvazione da parte del Ministero. 2. Il Ministero assicura, secondo modalita' procedurali previste dai singoli bandi/avvisi in osservanza delle disposizioni del presente decreto, la portabilita' dei progetti conseguente all'eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale. 3. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali o al termine delle stesse, secondo le tempistiche e la modulistica previste dal singolo bando/avviso, i soggetti beneficiari, per il tramite del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale, trasmettono al Ministero, mediante apposita procedura riservata con credenziali di accesso, la rendicontazione delle spese sostenute, corredata dalla relazione scientifica. 4. Nel caso di progetti che prevedono rendicontazioni intermedie, le verifiche amministrativo-contabili sono effettuate dal Ministero, previa acquisizione di idonea documentazione presentata dai soggetti beneficiari, secondo modalita' e termini stabiliti dai singoli bandi/avvisi. 5. Per i progetti con unica rendicontazione finale, secondo quanto previsto dall'art. 31 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le verifiche amministrativo-contabili dei progetti di ricerca fondamentale sono effettuate dal Ministero, anche mediante apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti e previa acquisizione di idonea documentazione che illustri i risultati di appositi audit interni effettuati dall'ente beneficiario. 6. L'accertamento da parte del Ministero di violazioni di norme di legge o delle relative disposizioni attuative e del presente decreto, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile dai successivi bandi del Ministero per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento. 7. Nei casi in cui dalle verifiche amministrativo-contabili si evidenzi un ammontare di spese ammissibili che, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi/avvisi, dia luogo ad un contributo del Ministero inferiore rispetto a quanto gia' erogato, o nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca del finanziamento, il Ministero procede al recupero delle somme gia' erogate in eccesso anche mediante compensazione con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli enti responsabili. 8. Entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilita', da definire nei singoli bandi/avvisi, di dilazioni per eventuali attivita' relative alla diffusione dei risultati, il responsabile scientifico del progetto trasmette al Ministero, mediante la procedura telematica di cui al comma 3, una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti. 9. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche resta di competenza dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e della ricerca. |
| Art. 5
Soggetti ammissibili
1. Possono presentare i progetti di cui all'art. 1 le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonche' gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero e le AFAM. 2. La presentazione dei progetti avviene da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, di ricercatori/tecnologi di ruolo a tempo indeterminato di EPR, o docenti di prima e di seconda fascia delle AFAM, secondo quanto stabilito dai singoli bandi/avvisi. 3. I singoli bandi/avvisi possono prevedere, in relazione a specifici obiettivi, l'ampliamento dei requisiti per la presentazione di progetti, con estensione ai ricercatori a tempo determinato e/o i tecnologi a tempo determinato degli EPR. Eventuali procedure in favore dell'ambito connesso ad European Research Council ERC potranno inoltre prevedere requisiti soggettivi diversi da quelli indicati nel comma 2 e nella prima parte del presente comma per la presentazione delle proposte progettuali. 4. In caso di sopravvenuta impossibilita' da parte del coordinatore nazionale del progetto alla prosecuzione dell'attivita' di coordinamento del progetto di ricerca, valutata dal Ministero, si procedera' alla sostituzione con altro soggetto indicato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, laddove cio' sia previsto dal bando/avviso, o, in ogni caso, secondo le modalita' individuate dal bando/avviso medesimo. Nel caso in cui il bando/avviso non preveda l'ipotesi di cui sopra, sara' comunque possibile procedere alla sostituzione del coordinatore nazionale del progetto con uno dei responsabili delle unita' di ricerca coinvolte nel progetto o, nel caso di progetti con una sola unita' di ricerca, con uno dei componenti dell'unita' stessa, purche' nei predetti casi il sostituto sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il ruolo di coordinatore nazionale dal bando/avviso. 5. I finanziamenti sono assegnati alle universita'/enti/istituzioni sedi delle unita' operative. 6. I singoli bandi/avvisi possono definire le modalita' per l'eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza di cui all'art. 2, par. 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, mediante affidamento di commesse di ricerca, senza che i predetti organismi possano costituire unita' operative autonome. |
| Art. 6
Costi ammissibili
1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi: a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi e qualunque altra figura professionale individuata dall'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da ricercatori, tecnologi e assegnisti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero, nonche' i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da docenti di prima e di seconda fascia delle AFAM; resta ferma la possibilita', per il Ministero, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi/avvisi, particolari categorie professionali tra quelle indicate dal citato art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell'ammortamento con le modalita' stabilite nei singoli bandi/avvisi, nel rispetto delle normative applicabili e dei principi della buona prassi contabile; c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d) altri costi di esercizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri e/o di articoli su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data; missioni e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia e all'estero purche' sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo art. 7. |
| Art. 7
Spese generali
1. Le spese generali sono ammissibili in misura forfettaria sui costi del personale o sul costo totale del progetto, secondo quanto stabilito dal singolo bando/avviso, e non sono soggette a rendicontazione. 2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi: a) personale indiretto quali, ad esempio, costi sostenuti per tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo, fattorini, magazzinieri, segretari e simili; b) funzionalita' ambientale quali ad esempio, costi sostenuti per vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari; c) funzionalita' operativa quali, ad esempio, costi sostenuti per comunicazioni, corrispondenza cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca; d) assistenza al personale quali, ad esempio, costi sostenuti per infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative; e) funzionalita' organizzativa quali, ad esempio, costi sostenuti per attivita' direzionale non tecnico-scientifica, contabilita' generale, acquisti; f) costi generali inerenti ad immobili ed impianti quali, ad esempio, costi per ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca; g) costi sostenuti per informazione e pubblicita', ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi; h) eventuali oneri per fideiussioni, garanzie, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative; i) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui al precedente art. 6. |
| Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle procedure di finanziamento di progetti di ricerca fondamentale indette in data posteriore al decreto stesso. 2. Resta fermo che per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione di progetti presentati sotto la vigenza del decreto ministeriale 10 agosto 2020, n. 443, continuano a spiegare effetti i criteri e le modalita' procedurali previste dal medesimo. 3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 23 dicembre 2021
Il Ministro: Messa
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 139 |
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