Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1 del 23 marzo 2011, sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, e in particolare l'art. 21;
Visto l'art. 53, comma 16-ter, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;
Visto il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto nelle more di un intervento legislativo, di introdurre, con riferimento agli incarichi di Vertice del DIS e delle agenzie e agli altri incarichi dirigenziali di prima fascia, una apposita disciplina in tema di incompatibilita' successive al rapporto di impiego presso gli organismi di informazione per la sicurezza, al fine di limitare il rischio di un possibile pregiudizio alla tutela del patrimonio informativo acquisito durante l'espletamento dell'incarico, ovvero alla sicurezza nazionale, che possa derivare dall'instaurazione di rapporti lavorativi, professionali o di consulenza, nonche' dall'assunzione di cariche, presso soggetti esteri o a questi riconducibili;
Visto l'art. 43 della legge n. 124 del 2007, che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;
Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, dopo l'art. 46 e' inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Incompatibilita' successive al rapporto di impiego presso gli Organismi). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 12, della legge, coloro che hanno ricoperto la carica di direttore generale e di vice direttore generale del DIS e di direttore e di vice direttore delle agenzie, ovvero abbiano svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale, non possono, nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, svolgere attivita' lavorativa, professionale o consulenziale, ovvero ricoprire cariche presso i soggetti esteri, pubblici o privati, di cui al comma 2.
2. Per soggetto estero si intende:
a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione, ovvero il centro di attivita' principale nello Stato italiano, o che non sia comunque ivi stabilita;
b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale nello Stato italiano o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, dai soggetti di cui alle lettere a) e c);
c) un'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o Forze armate, di uno Stato diverso da quello italiano.
3. Ferme restando le incompatibilita' di cui al comma 1, nei confronti dei soggetti e per il periodo di cui al medesimo comma, il Presidente o l'autorita' delegata, ove istituita, possono porre il veto all'assunzione di incarichi o cariche presso soggetti privati italiani cui si applica il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, qualora l'influenza da parte dei soggetti esteri di cui al comma 2 sia tale da poter porre un pregiudizio alla tutela del patrimonio informativo acquisito durante l'espletamento del mandato, ovvero possa costituire altrimenti un rischio per la sicurezza nazionale. Il Presidente o l'autorita' delegata, ove istituita, esercitano, con proprio decreto, il potere di veto entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, ovvero in assenza della predetta comunicazione, d'ufficio. In tale ultimo caso il termine di quarantacinque giorni decorre dalla comunicazione all'interessato di avvio del procedimento. Laddove l'istruttoria risulti di particolare complessita', il termine di quarantacinque giorni puo' essere sospeso, per una sola volta, per un massimo di venti giorni. Il decreto con cui e' esercitato il potere di veto e' trasmesso al COPASIR.
4. All'atto dell'assunzione dell'incarico presso gli organismi, i soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono apposita dichiarazione di impegno a non svolgere le attivita' di cui al medesimo comma 1 e a informare preventivamente il Presidente o l'autorita' delegata, ove istituita, qualora intendano svolgere attivita' o assumere cariche, nel periodo dei tre anni successivi alla cessazione del mandato, affinche' sia verificato che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 e ai fini delle valutazioni di cui al comma 3. La dichiarazione di impegno di cui al primo periodo e' confermata all'atto della cessazione dall'incarico presso gli organismi.
5. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Alla vigilanza e all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo provvede il DIS.».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 46-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, introdotto dall'art. 1, si applicano anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ricoprono la carica di direttore generale e di vice direttore generale del DIS e di direttore e di vice direttore delle agenzie, ovvero svolgono incarichi dirigenziali di prima fascia e siano preposti a strutture organizzative di livello dirigenziale generale presso il DIS o le agenzie.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento non e' sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 2.
Roma, 21 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Draghi