Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 gennaio 2022
Modifica del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, recante: «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita'».


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare ippiche e della pesca

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, ed in particolare l'art. 39 «Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori» che dispone che, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, ed in particolare l'art. 3 «Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali» che dispone per gli operatori e i gruppi di operatori, che le loro dichiarazioni o comunicazioni, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all'autorita' competente e all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra l'altro, le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;
Visto il decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita';
Visto il decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga e sostituisce il decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2020, reg. n. 75, con il quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca;
Vista la nota ministeriale n. 6271 del 10 gennaio 2022, con la quale l'Ufficio competente PQAI1 ha fornito talune indicazioni volte, tra l'altro, a garantire un'applicazione omogenea e coerente nell'intero sistema dei controlli nazionali nelle more dell'adozione di specifici provvedimenti di recepimento, ed in particolare con la quale ha statuito che le comunicazioni di cui all'art. 3, lettera d) del regolamento UE 2021/2119, si configurano con i Programmi annuali di produzione (PAP), ed eventualmente PAP di variazione, disciplinati dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ed agli Allegati I, II, III, IV e V;
Considerato che esclusivamente per quanto concerne i Programmi annuali di produzione delle preparazioni, sulla base delle disposizioni riportate nell'Allegato IV del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, la stima delle indicazioni delle quantita' di prodotto ottenute nel periodo di riferimento e' opzionale;
Considerato che i controlli ufficiali, dovendo essere effettuati in particolare sulla base della probabilita' di non conformita' e dovendo essere pianificati in modo adeguato, necessitano di tutte le informazioni pertinenti ed aggiornate;
Ritenuto necessario pertanto rendere obbligatoria la stima delle indicazioni delle quantita' di prodotto ottenute nel periodo di riferimento anche per i Programmi annuali di produzione delle preparazioni;
Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo e da alcune amministrazioni regionali, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio del corrente anno al 15 maggio 2022;
Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio 2022 al 15 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1

1. Il campo «Quantita' prevista» incluso nella sezione «DATI IDENTIFICATIVI DELLE PREPARAZIONI» dell'Allegato IV, relativo al modello del Programma annuale di produzione delle preparazioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, deve essere obbligatoriamente compilato dall'operatore ed indica la stima, espressa nella relativa unita' dimensionale, della quantita' di «Prodotto» che si prevede di preparare nel periodo di riferimento.
2. La previsione di aggiornamento delle informazioni contenute nei Programmi annuali di produzione, indicate all'art. 4, del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, sono estese anche ai Programmi annuali di produzione delle preparazioni nei casi seguenti:
modifica delle qualita', secondo la classificazione uniforme dei prodotti riconducibile alle attivita' economiche secondo il sistema Ateco o codice NACE, dei «Prodotti» che si prevede di preparare nel periodo di riferimento;
aumento o diminuzione del 30% delle quantita' previste di Prodotto», espressa nella relativa unita' dimensionale, che si prevede di preparare nel periodo di riferimento.
 
Art. 2

1. Il termine di presentazione dei Programmi annuali di produzione, individuato dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 all'art. 2, comma 1, e' prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2022.
Il presente decreto e' immediatamente applicabile ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sul sito www.sinab.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: Abate