Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA CULTURA |
DECRETO 1 ottobre 2021, n. 241 |
Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. |
|
|
IL MINISTRO DELLA CULTURA
d'intesa con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante «Regolamento per gli Archivi di Stato», e, in particolare, il Titolo II, Capo V (articoli da 58 a 64); Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 9, commi 3 e 4, ai sensi dei quali, con regolamento adottato ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica [...] si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409»; Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687, recante «Modificazione al regolamento per gli archivi di Stato approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato» e, in particolare, l'articolo 14, che istituisce le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica presso gli Archivi di Stato indicati nella Tabella B annessa allo stesso decreto (Torino, Milano, Mantova, Venezia, Bolzano, Trieste, Genova, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari), la cui permanenza in vigore e' stata individuata come indispensabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e, in particolare, gli articoli 2, 10, 20, 21, 30, 41, 42, 43, 44, 122, 123, 124 e 125; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo», e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera o), ai sensi del quale la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali «coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato», nonche' l'articolo 19, comma 2, lettera f), ai sensi del quale la Direzione generale Archivi «elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche»; Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 29 maggio 2019, recante «Ricostituzione del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi»; Acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi, reso nella riunione del 31 marzo 2020; Acquisite le intese del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 giugno 2021; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 luglio 2021; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 28 settembre 2021;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Funzioni
1. Le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, di seguito denominate Scuole, provvedono alla formazione dei funzionari archivisti di Stato e degli operatori degli archivi storici e correnti, sia pubblici sia privati, sviluppando competenze e conoscenze tecnico-scientifiche di livello avanzato.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il Titolo II, Capo V (articoli da 58 a 64) del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante «Regolamento per gli Archivi di Stato» reca: «Personale». - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro. 2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. 3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite. 4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»: «Art. 14 (Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi per il personale). - Presso gli Archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica. Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli Archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»: «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali e' indispensabile la permanenza in vigore. 2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. 3. Ai fini del presente decreto legislativo: a) per «disposizioni legislative statali» si intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati; b) per «pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970» si intendono tutte le disposizioni, contenute in atti legislativi statali, la cui pubblicazione, secondo le norme vigenti in materia di pubblicazione all'epoca di ciascun atto, e' avvenuta a far data dal 17 marzo 1861 fino a tutto il 31 dicembre 1969; c) per «anche se modificate con provvedimenti successivi» si intende che sono compresi anche gli atti legislativi statali che abbiano subito qualsiasi modifica anche dopo il 31 dicembre 1969; d) per «permanenza in vigore» si intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. 4. Le disposizioni legislative emanate ai sensi degli articoli 7, secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. 5. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». - Si riportano gli articoli 2, 10, 20, 21, 30, 41, 42, 43, 44, 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»: «Art. 2 (Patrimonio culturale). - 1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civilta'. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettivita', compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.». «Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresi' un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta'; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.». «Art. 20 (Interventi vietati). - 1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. 2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.». «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1. 5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.». «Art. 30 (Obblighi conservativi). - 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. 2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.». «Art. 41 (Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali). - 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. 2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti. 3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. 4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. 5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresi' agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonche' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.». «Art. 42 (Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali). - 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. 2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. 3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima. 3-bis.». «Art. 43 (Custodia coattiva). - 1. Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29. 1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero puo' stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». «Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. 2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato. 3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero. 4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5. 5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.». «Art. 122 (Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilita' dei documenti). - 1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; [b-bis) Abrogata] 2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa e' subentrata nell'esercizio delle relative competenze. 3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprieta' privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, cosi' come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.». «Art. 123 (Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilita' dei documenti riservati). - 1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, puo' autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione e' rilasciata, a parita' di condizioni, ad ogni richiedente. 2. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione. 3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 e' reso dal soprintendente archivistico.». «Art. 124 (Consultabilita' a scopi storici degli archivi correnti). - 1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito. 2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e' regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.». «Art. 125 (Declaratoria di riservatezza). - 1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 e' effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.». - Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. - Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000». - Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato». - Si riportano gli articoli 15 e 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»: «Art. 15 (Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali). - 1. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero e approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attivita' formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero; a-bis) cura la promozione e il coordinamento delle attivita' utili alla partecipazione del Ministero ai progetti di Servizio civile nazionale; b) autorizza e valuta, sentite le direzioni generali centrali competenti, le attivita' formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attivita' di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione; c) alloca risorse e stabilisce premialita', sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attivita' di educazione, formazione e ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero; d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attivita' di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le universita' e con enti e organismi di formazione, in particolare con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e con la Scuola dei beni e delle attivita' culturali; gestisce la banca dati della formazione; e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonche' da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero; f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attivita' formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero; g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Consiglio nazionale delle ricerche e con altri enti di ricerca italiani o esteri alle attivita' di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attivita' del Ministero; stipula accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti; h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attivita' culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali; i) predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile; il piano e' attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, universita' ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero; l) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione; m) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilita'; n) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale; o) coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato; p) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero; q) collabora con gli Istituti italiani di cultura all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione; r) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la professionalita' di restauratore, nonche' degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresi' i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori; cura altresi', raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; s) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari; t) coordina le attivita' di studio e di ricerca e la loro comunicazione e diffusione attraverso un apposito ufficio studi; u) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549; v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attivita' culturali e su ogni altro soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 3. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale. 4. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 5. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e l'Istituto centrale per la grafica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». «Art. 19 (Direzione generale Archivi). - 1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attivita' esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio; b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni degli Archivi di Stato e tenendo conto altresi' dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio; c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela; d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresi', l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; e) predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione; f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche; g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; cura i rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresi' le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere; h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; i) concede contributi per interventi su archivi vigilati; l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi; m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; n) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici; o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale; s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice; t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; u) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice; v) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice; z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 3. La Direzione generale Archivi esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali al suddetto Istituto dotato di autonomia speciale. 4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con la Direzione generale Bilancio e con la Direzione generale Organizzazione, nonche' con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio - Digital Library. 5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 6. La Direzione generale Archivi si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato di cui agli articoli 44 e 45, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»: «Art. 14 (Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi per il personale). - Presso gli Archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica. Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli Archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.». |
| Tabella A Insegnamenti previsti per il Corso di specializzazione per archivisti
Gli insegnamenti del gruppo A (54 crediti) sono obbligatori per tutti gli allievi. Gli insegnamenti del gruppo B (30 crediti) si riferiscono agli allievi che seguono gli insegnamenti dell'indirizzo paleografico. Gli insegnamenti del gruppo C (30 crediti) riguardano gli studenti dell'indirizzo contemporaneistico. Gli insegnamenti del gruppo D (18 crediti) sono considerati opzionali. Tra gli insegnamenti opzionali sono compresi anche quelli del gruppo C per gli allievi dell'indirizzo paleografico e quelli del gruppo B per gli allievi dell'indirizzo contemporaneistico. La prova finale da' diritto a 18 crediti. ==================================================================== | GRUPPO A | | | | | Insegnamenti |Crediti| | | | obbligatori |Corsi | Contenuti dei corsi |Anno| +==================+=======+==================================+====+ | | |Archivistica generale: a) Teoria | | | | |archivistica b) Storia degli | | | | 18 |archivi e dell'archivistica; c) | | | |(a = 6)|Legislazione archivistica, | | | |(b = 6)|organizzazione degli archivi | | | |(c = 6)|tutela e prassi amministrativa. |I/II| +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Archivistica tecnica: | | | | |approfondimento critico, | | | | |discussione e applicazione dei | | | | |metodi archivistici tradizionali e| | | | |innovativi per acquisizione, | | | | |gestione, ordinamento, selezione, | | | | |scarto, riordino, descrizione, | | | | |trattamento e fruizione degli | | | | 6 |archivi; standard descrittivi. | II | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Metodologie per l'edizione critica| | | | |dei documenti medievali, moderni e| | | | 6 |contemporanei. | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Storia delle istituzioni pre e | | | | 6 |post-unitarie. | II | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Elementi di diritto pubblico con | | | | 6 |elementi di contabilita' pubblica | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Sistemi di archivi digitali | | | | |(sistemi di informatizzazione di | | | | |documenti e immagini, reti, | | | | |database e strumenti di ricerca | | | | |sicurezza informatica, valutazione| | | | |dei SW, strumenti previsti dal | | | | |CAD, formati proprietari e liberi,| | | | |riuso, metodologie per lavorare in| | | | |rete, conservazione del | | | | 6 |digitale). | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Progettazione e organizzazione di | | | | |un servizio archivistico; analisi | | | | |e discussione di case studies; | | | | |tirocini o stages in strutture | | | 54 crediti | 6 |esterne. | II | +------------------+-------+----------------------------------+----+ |GRUPPO B | | | | |Insegnamenti | | | | |dell'indirizzo | | | | |paleografico | | | | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Diplomatica: aspetti generali; | | | | |approfondimento critico e analisi | | | | |della storia delle cancellerie | | | | |attive nello Stato preunitario o | | | | |negli Stati preunitari della | | | | |regione in cui opera la Scuola; | | | | |esame critico delle rispettive | | | | |tipologie documentarie (in | | | | |coordinamento con la storia delle | | | | 12 |istituzioni) |I/II| +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Paleografia latina: nozioni | | | | |generali; modulo funzionale alla | | | | |lettura di documenti medievali e | | | | |moderni; esercitazioni pratiche di| | | | 12 |lettura e trascrizione. |I/II| +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Storia del diritto medievale e | | | | |moderno. Storia delle istituzioni | | | | |dello stato preunitario della | | |30 crediti | 6 |regione in cui opera la Scuola | II | +------------------+-------+----------------------------------+----+ |GRUPPO C | | | | |Insegnamenti | | | | |dell'indirizzo | | | | |contemporaneistico| | | | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Diplomatica del documento | | | | |contemporaneo: analisi dei | | | | |documenti otto-novecenteschi degli| | | | |Stati italiani pre-unitari e dello| | | | |Stato post-unitario (in | | | | |coordinamento con la storia delle | | | | |istituzioni); Il documento | | | | |digitale: aspetti | | | | |strutturali/diplomatistici e | | | | 12 |tecnici. |I/II| +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Trattamento delle fonti | | | | 6 |fotografiche, orali e audiovisive.| II | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Teoria e metodi del records | | | | |management: sistemi di gestione | | | | |documentale e standard nazionali e| | | | |internazionali, progettazione di | | | | |sistemi di gestione documentale e | | | | |reingegnerizzazione dei processi e| | | | |sistemi (aspetti archivistici, | | | | |amministrativi e tecnologici), con| | | | |analisi critica di casi; Gestione | | | | |e conservazione di archivi | | | | |digitali: teoria, politiche | | | | |culturali e amministrative, | | |30 crediti | 12 |tecniche, strategie d'intervento. |I/II| +------------------+-------+----------------------------------+----+ |GRUPPO D | | | | |Insegnamenti | | | | |opzionali | | | | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Scienze ausiliarie | | | | |dell'archivistica con particolare | | | | |riferimento allo Stato | | | | |pre-unitario o degli Stati | | | | |pre-unitari della regione in cui | | | | |opera la Scuola (cronologia e | | | | |metrologia, araldica e diritto | | | | 6 |nobiliare, sigillografia) | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | 6 |Storia dell'Italia contemporanea | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Storia delle relazioni | | | | 6 |internazionali | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Principi di conservazione e | | | | |restauro dei supporti | | | | |tradizionali. Organizzazione e | | | | |gestione dei depositi | | | | 6 |archivistici. Sicurezza. | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Comunicazione e valorizzazione | | | | |culturale del patrimonio | | | | |archivistico e costruzione di siti| | | | 6 |istituzionali. | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Principi e metodi generali di | | | | |discipline biblioteconomiche e | | | | |museali; prospettive | | | | |interdisciplinari di cooperazione | | | | |ai fini della tutela e | | | | |valorizzazione integrata del | | |Fino a 18 crediti | 6 |patrimonio culturale- | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | 18 |PROVA FINALE | II | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | 120 |CREDITI TOTALI | | +------------------+-------+----------------------------------+----+ |
| Art. 2
Corsi organizzati e titoli rilasciati
1. Le Scuole organizzano corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale. 2. Le Scuole organizzano, altresi', corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, di durata non superiore all'anno, con prova finale, destinati al personale delle pubbliche amministrazioni e di enti privati. 3. Le Scuole possono organizzare i corsi di cui al comma 2 anche su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati o su iniziativa delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche ed, eventualmente, in collaborazione con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o altri enti pubblici e privati, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli Archivi di Stato. Tali corsi sono organizzati in ragione delle esigenze formative individuate nell'ambito di specifici accordi con le pubbliche amministrazioni e gli enti privati interessati. 4. Le Scuole rilasciano rispettivamente: a) il diploma di specializzazione per gli archivisti di cui al comma 1; b) l'attestato di superamento della prova finale dei corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale di cui al comma 2. 5. L'accesso ai corsi di cui al comma 2 e' riservato prioritariamente al personale delle pubbliche amministrazioni. |
| Art. 3
Sedi delle Scuole
1. Le Scuole hanno sede presso gli Archivi di Stato indicati nella Tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963.
Note all'art. 3: - Si riporta la Tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»:
«TABELLA B
ARCHIVI DI STATO PRESSO I QUALI SONO ISTITUITE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
1) Torino; 7) Genova; 13) Roma; 2) Milano; 8) Parma; 14) Napoli; 3) Mantova; 9) Modena; 15) Bari; 4) Venezia; 10) Bologna; 16) Palermo; 5) Bolzano; 11) Firenze; 17) Cagliari; 6) Trieste; 12) Perugia».
|
| Art. 4
Organi delle Scuole e loro compiti
1. Sono organi delle Scuole: a) il Direttore; b) il Consiglio didattico. 2. Le funzioni di Direttore sono svolte dal Direttore dell'Archivio di Stato presso cui e' istituita la Scuola. Il Direttore si avvale, per le attivita' di segreteria della Scuola, di una unita' interna all'istituto. Sia le funzioni di direzione sia le attivita' di segreteria non determinano alcun onere per la finanza pubblica, in quanto svolte da personale di ruolo dell'amministrazione. 3. Il Consiglio didattico e' presieduto dal Direttore della Scuola ed e' composto dai titolari degli insegnamenti attivati. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri in materia di organizzazione e coordinamento delle attivita' didattiche e formative. 4. Alle riunioni del Consiglio didattico in cui sono esaminati i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale sono ammessi a partecipare anche il Soprintendente archivistico e bibliografico competente per territorio, o un suo delegato, nonche' i rappresentanti designati dagli enti che hanno sottoscritto accordi con le Scuole ai sensi dell'articolo 2, comma 3, con oneri a loro carico. |
| Art. 5
Organizzazione didattica
1. Gli insegnamenti delle Scuole si distinguono in obbligatori e facoltativi, come indicato nella Tabella A allegata al presente decreto. Al fine di garantire l'uniformita' dei piani formativi, gli insegnamenti obbligatori sono gli stessi in tutte le Scuole. 2. Il Direttore di ciascuna Scuola, sentito il relativo Consiglio didattico, predispone ogni anno il piano degli insegnamenti opzionali, da individuare prioritariamente tra quelli indicati nella Tabella A. Le Scuole, su parere del Consiglio didattico, possono inserire ulteriori insegnamenti opzionali, collegati alla storia locale e ai fondi archivistici conservati. 3. Lo svolgimento dell'attivita' didattica puo' avvenire anche mediante insegnamento a distanza per mezzo di sistemi informatici, per un numero di ore comunque non superiore al 25% delle ore complessive di didattica. 4. Il conseguimento del diploma di specializzazione per archivisti e' subordinato al superamento degli esami di profitto di cui alla Tabella A e di quelli eventualmente attivati ai sensi del comma 2, secondo periodo, per un numero di crediti non inferiore a 120. 5. Il diploma di specializzazione per archivisti e' valido ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, anche in relazione al disposto di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»: «Art. 31 (Direzione delle sezioni separate d'archivio). - La direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30 deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivista, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, allorche' si tratti di: a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario; b) archivi delle Province; c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia; d) consorzi di cui al secondo comma dell'articolo 30; e) archivi che il Ministro per l'interno su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.». - Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»: «Art. 30 (Obblighi conservativi). - 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. 2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.». |
| Art. 6
Titoli per l'accesso
1. Sono ammessi ai corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale di cui all'articolo 2, comma 1, coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale o di diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, previo superamento della prova di ammissione di cui all'articolo 7. 2. L'ammissione ai corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale di durata annuale di cui all'articolo 2, comma 2, avviene sulla base della valutazione comparativa dei curricula, inviati dagli interessati, da parte del Consiglio didattico di cui all'articolo 4. Sono presi in considerazione, in ordine di priorita', i richiedenti l'ammissione ai corsi che siano in possesso di: a) laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; b) laurea triennale; c) diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Note all'art. 6: - Il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei». |
| Art. 7
Modalita' di ammissione ai corsi di specializzazione per archivisti
1. Il numero degli studenti ammessi ai corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale di cui all'articolo 2, comma 1, non puo' superare il numero massimo determinato, annualmente, da ciascuna delle Scuole in riferimento alle relative disponibilita' logistiche e organizzative. 2. Sono ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e abbiano superato una prova scritta volta ad accertare il possesso delle conoscenze di base in ambito archivistico e storico, nonche' una prova di traduzione dal latino di un documento edito di eta' medioevale. Il superamento di tali prove consente di accedere alla graduatoria di cui al comma 4. 3. Per la definizione del contenuto e per l'espletamento e la valutazione delle prove, e' istituita una commissione formata dal Direttore e da due docenti di ciascuna Scuola, nominati dal medesimo Direttore. Ai membri delle commissioni di esame non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altre indennita' comunque denominate. 4. Per ciascuna delle prove e' attribuita una votazione in trentesimi e le prove si intendono superate se la votazione ottenuta e' di almeno diciotto trentesimi. In base alle predette votazioni e' formata la graduatoria di accesso. 5. Gli aspiranti all'ammissione ai corsi presentano domanda ai Direttori delle Scuole entro il 5 settembre di ciascun anno. 6. Le prove di ammissione si svolgono, presso tutte le Scuole, il 1° ottobre di ogni anno. Se il 1° ottobre e' un giorno festivo, le prove sono posticipate al primo giorno utile successivo. 7. I dipendenti del Ministero della cultura, inquadrati nel profilo professionale di funzionario archivista, purche' in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 6, comma 1, sono ammessi ai corsi anche in soprannumero e sono esentati dal sostenere le prove di ammissione. 8. Gli archivisti preposti agli archivi di enti o istituzioni ecclesiastiche d'interesse storico, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, che hanno superato la prova di ammissione ai corsi di specializzazione per archivisti, possono essere ammessi ai corsi anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2000.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000»: «Art. 1 (Principi generali). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonche' gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente. 2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione. 3. Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla necessita' di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1. 4. Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purche' siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o societa'.». «Art. 3 (Interventi dello Stato). - 1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonche' per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale. 2. Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da programmare, il Ministero da la priorita' agli archivi storici diocesani nonche' agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica. 3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra l'amministrazione archivistica e la C.E.I. 4. Il Ministero si adopera per l'incremento dell'attivita' di vigilanza sul mercato antiquario, anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorita' ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.». |
| Art. 8
Iscrizione
1. Gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, e gli iscritti ai corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 2, concorrono alle spese sostenute dalle Scuole per l'erogazione del servizio didattico e per i materiali didattici loro forniti mediante rimborsi determinati nei relativi bandi dal Direttore di ciascuna Scuola sulla base dei criteri stabiliti dal Direttore generale Archivi. 2. Entro il 10 ottobre di ogni anno, il Direttore di ciascuna Scuola, sentito il Consiglio didattico, dispone l'eventuale iscrizione al secondo anno degli allievi che abbiano frequentato il primo anno presso una Scuola di un diverso Archivio di Stato o presso una Scuola equipollente di cui al comma 3, anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili. 3. Ai fini del comma 2, sono considerate equipollenti la Scuola vaticana di paleografia, archivistica e diplomatica di durata biennale, istituita presso l'Archivio Apostolico Vaticano, e le Scuole di alta specializzazione in archivistica e biblioteconomia, con indirizzo archivistico, istituite presso le Universita' statali. |
| Art. 9
Obbligo di frequenza
1. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle singole discipline, gli allievi di ciascun corso di insegnamento devono aver frequentato, anche in modalita' a distanza, le lezioni almeno per l'80% delle ore di insegnamento previste dal piano didattico. 2. Le Scuole provvedono all'accertamento dell'effettiva presenza mediante idonei sistemi di verifica, anche per le lezioni in modalita' a distanza. |
| Art. 10
Esami di profitto e prova finale
1. Gli esami di profitto, sia per gli iscritti ai corsi di specializzazione sia per gli iscritti ai corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, possono consistere, a seconda degli insegnamenti, in prove scritte, orali o pratiche. 2. La votazione di ogni esame di profitto e' espressa in trentesimi. L'esame si intende superato se la votazione e' di almeno diciotto trentesimi. 3. Le commissioni d'esame sono composte dal docente titolare della disciplina e da altri due docenti della stessa Scuola nominati dal Direttore. Ai membri delle commissioni d'esame non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altre indennita' comunque denominate. 4. Gli esami di profitto si svolgono, nell'arco dell'anno accademico, in due appelli, uno estivo e uno autunnale. Il calendario degli esami e' stabilito dal Direttore di ciascuna Scuola, sentito il Consiglio didattico. 5. Per gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, e' prevista una prova finale, consistente nella presentazione, da parte dello studente, di un elaborato originale in una delle discipline oggetto d'insegnamento, previa approvazione del docente relatore. La prova finale viene discussa davanti a una commissione composta da tre docenti nominati dal Direttore della Scuola, da un delegato del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali e dal docente relatore. La commissione puo' attribuire alla prova finale fino a un massimo di 10 punti aggiuntivi rispetto alla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Le prove finali sono stabilite in due sessioni annuali, dopo il termine degli appelli per gli esami di profitto, dal Direttore di ciascuna Scuola, sentito il rispettivo Consiglio didattico. 6. La votazione finale del corso di specializzazione e' espressa in centocinquantesimi e la votazione minima ai fini del conseguimento del diploma e' pari a novanta, tenendo conto della media dei voti conseguiti negli esami di profitto e dei punti conseguiti nella prova finale. La Commissione d'esame puo' conferire la distinzione della lode al candidato che abbia riportato la votazione di centocinquanta centocinquantesimi. 7. Agli allievi dei corsi di specializzazione che hanno sostenuto la prova finale le Scuole rilasciano, oltre al diploma, una certificazione comprensiva della votazione finale e dei voti riportati nei singoli esami di profitto con l'indicazione dei relativi moduli e dei rispettivi crediti. 8. Per gli iscritti ai corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), e' subordinato al superamento di una prova finale, scritta o orale, sulle materie oggetto del corso. 9. Agli allievi dei corsi di cui al comma 8 le Scuole rilasciano, oltre all'attestato di superamento della prova finale, una certificazione comprensiva dei voti riportati nei singoli esami di profitto con l'indicazione dei relativi moduli e dei rispettivi crediti. |
| Art. 11
Trasferimento infrannuale in altre Scuole
1. Gli studenti, sia dei corsi di specializzazione sia dei corsi di formazione, iscritti presso una delle Scuole, possono, per documentate ragioni, chiedere il trasferimento in corso d'anno presso altra Scuola fra quelle istituite ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963. 2. L'istanza di trasferimento e' presentata al Direttore della Scuola presso cui lo studente e' iscritto. Il Direttore della Scuola trasmette l'istanza, corredata del proprio nulla osta, al Direttore della Scuola presso la quale e' richiesto il trasferimento. 3. Il Direttore della Scuola presso cui e' richiesto il trasferimento, sentito il Consiglio didattico, dispone l'eventuale trasferimento, nei limiti dei posti disponibili. 4. Lo studente trasferito ha diritto all'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti presso la Scuola di provenienza.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»: «Art. 14 (Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi per il personale). -Presso gli Archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica. Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli Archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.». |
| Art. 12
Piano formativo
1. Gli insegnamenti, sia obbligatori sia facoltativi, attivabili presso ciascuna Scuola costituiscono il piano dell'offerta formativa. 2. Un insegnamento puo' essere organizzato in uno o piu' moduli a contenuto differenziato, ciascuno equivalente a non meno di 3 crediti. 3. Gli Archivi di Stato presso i quali hanno sede le Scuole assicurano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la disponibilita' e l'adeguata assistenza ai docenti e agli studenti per l'utilizzazione del materiale archivistico necessario allo svolgimento dei corsi. |
| Art. 13
Conferimento degli incarichi di docenza
1. I Direttori delle Scuole pubblicano sul rispettivo sito istituzionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bando per il conferimento degli incarichi di docenza e trasmettono alla Direzione generale Archivi, entro il 31 maggio successivo, le domande pervenute. 2. Il Direttore generale Archivi trasmette al Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi le domande pervenute, ai fini di una valutazione dei titoli presentati. Il Comitato formula un parere, valutando le domande, a parita' di titoli, secondo il seguente ordine di priorita': a) personale del Ministero della cultura, con priorita' per quello con residenza nella citta' sede della Scuola; b) personale di altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) personale esterno alle pubbliche amministrazioni, per incarichi di insegnamento, nel rispetto della disciplina per il conferimento di incarichi esterni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Il Direttore generale Archivi, entro il 15 luglio di ogni anno, approva il piano dei conferimenti degli incarichi di docenza e nomina i docenti. 4. Gli incarichi di docenza hanno durata corrispondente a quella dell'insegnamento nell'ambito del corso e decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo. 5. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo, ai membri del Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi non spettano compensi, gettoni di presenza o indennita' comunque denominate, ai sensi della normativa vigente.
Note all'art. 13: - Si riportano gli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane) (Art. 7 del D.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.lgs. n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». «Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi) (Art. 58 del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.lgs. n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del D.lgs. n. 387 del 1998). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica. 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. 13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica , tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.». |
| Art. 14
Retribuzione dei docenti
1. Gli incarichi di docenza presso le Scuole sono gratuiti. 2. Il personale del Ministero della cultura e di altre pubbliche amministrazioni e' considerato in servizio durante l'orario di insegnamento e ha diritto al rimborso delle spese di missione qualora l'insegnamento abbia luogo in una sede diversa da quella di servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia. 3. L'onere per le spese di missione del personale docente non puo' eccedere l'importo complessivo dello stanziamento assegnato per il funzionamento delle Scuole. |
| Art. 15
Clausola di neutralita' finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 16
Disposizioni transitorie
1. Ai corsi di archivistica, paleografia e diplomatica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi, sino alla loro conclusione, la normativa gia' vigente fino alla medesima data. 2. Le Scuole organizzano, entro un anno dalla conclusione dell'ultimo dei corsi di cui al comma 1, una sessione di esame suppletiva per il conseguimento del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. I diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono equipollenti a quelli conseguiti in applicazione del presente regolamento. |
| Art. 17
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° ottobre 2021
Il Ministro: Franceschini Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2831
Note all'art. 17: - Gli articoli da 58 a 64, abrogati dal presente regolamento, sono compresi nel titolo II, Capo IV del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante «Regolamento per gli Archivi di Stato». - Il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687, reca: «Modificazione al regolamento per gli archivi di Stato approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163». |
|
|
|