Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 1 ottobre 2021, n. 241
Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.


IL MINISTRO DELLA CULTURA

d'intesa con

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante «Regolamento per gli Archivi di Stato», e, in particolare, il Titolo II, Capo V (articoli da 58 a 64);
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 9, commi 3 e 4, ai sensi dei quali, con regolamento adottato ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica [...] si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409»;
Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687, recante «Modificazione al regolamento per gli archivi di Stato approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato» e, in particolare, l'articolo 14, che istituisce le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica presso gli Archivi di Stato indicati nella Tabella B annessa allo stesso decreto (Torino, Milano, Mantova, Venezia, Bolzano, Trieste, Genova, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari), la cui permanenza in vigore e' stata individuata come indispensabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e, in particolare, gli articoli 2, 10, 20, 21, 30, 41, 42, 43, 44, 122, 123, 124 e 125;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo», e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera o), ai sensi del quale la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali «coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato», nonche' l'articolo 19, comma 2, lettera f), ai sensi del quale la Direzione generale Archivi «elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche»;
Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 29 maggio 2019, recante «Ricostituzione del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi»;
Acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi, reso nella riunione del 31 marzo 2020;
Acquisite le intese del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 giugno 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 luglio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 28 settembre 2021;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni

1. Le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, di seguito denominate Scuole, provvedono alla formazione dei funzionari archivisti di Stato e degli operatori degli archivi storici e correnti, sia pubblici sia privati, sviluppando competenze e conoscenze tecnico-scientifiche di livello avanzato.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il Titolo II, Capo V (articoli da 58 a 64) del regio
decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante «Regolamento per
gli Archivi di Stato» reca: «Personale».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso
i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di
studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle
pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi
di formazione e di specializzazione anche con il concorso
di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e
stranieri e possono, a loro volta, partecipare e
contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti
di ammissione e i criteri di selezione del personale
docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Con decreto del
Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle
scuole gia' istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui
al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale
degli Archivi di Stato»:
«Art. 14 (Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi
per il personale). - Presso gli Archivi di Stato indicati
nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite
scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le
scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e
diplomatica.
Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico
delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su
proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i
Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.
Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli
150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, l'Amministrazione degli Archivi di Stato si avvale,
oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della
collaborazione delle scuole speciali per archivisti e
bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi,
con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e
151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante «Disposizioni
legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1.
Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14,
14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente
decreto legislativo sono individuate le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio
1970, anche se modificate con provvedimenti successivi,
delle quali e' indispensabile la permanenza in vigore.
2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al
presente decreto legislativo, che permangono in vigore
anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi
14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
e successive modificazioni.
3. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per «disposizioni legislative statali» si
intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo
atto normativo statale con valore di legge indicato negli
Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni
solo nei casi espressamente specificati;
b) per «pubblicate anteriormente al 1° gennaio
1970» si intendono tutte le disposizioni, contenute in atti
legislativi statali, la cui pubblicazione, secondo le norme
vigenti in materia di pubblicazione all'epoca di ciascun
atto, e' avvenuta a far data dal 17 marzo 1861 fino a tutto
il 31 dicembre 1969;
c) per «anche se modificate con provvedimenti
successivi» si intende che sono compresi anche gli atti
legislativi statali che abbiano subito qualsiasi modifica
anche dopo il 31 dicembre 1969;
d) per «permanenza in vigore» si intende che
restano in vigore le disposizioni legislative statali,
indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in
base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo
tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive
modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi
dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice
civile.
4. Le disposizioni legislative emanate ai sensi degli
articoli 7, secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo
comma, della Costituzione sono comunque escluse
dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14, comma
14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni.
5. Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Si riportano gli articoli 2, 10, 20, 21, 30, 41, 42,
43, 44, 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137»:
«Art. 2 (Patrimonio culturale). - 1. Il patrimonio
culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che,
ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi
valore di civilta'.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree
indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla
legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza
pubblica sono destinati alla fruizione della collettivita',
compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e
sempre che non vi ostino ragioni di tutela.».
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali
le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti
a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti
a privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
Se le cose rivestono altresi' un valore testimoniale o
esprimono un collegamento identitario o civico di
significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui
all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento
nazionale;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che
presentano un interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la
completezza del patrimonio culturale della Nazione;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in
rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di
produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano
carattere di rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici,
le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico
od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia
rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».
«Art. 20 (Interventi vietati). - 1. I beni culturali
non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o
adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere
storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla
loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13 non possono essere smembrati.».
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto
di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c),
e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato
e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
«Art. 30 (Obblighi conservativi). - 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di
garantire la sicurezza e la conservazione dei beni
culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni
culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi
correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato
dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di
beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di
conservare i propri archivi nella loro organicita' e di
ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di
inventariare i propri archivi storici, costituiti dai
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta
anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi
di conservazione e inventariazione sono assoggettati i
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di
archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari
e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla
soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli
accertamenti di cui all'articolo 125.».
«Art. 41 (Obblighi di versamento agli Archivi di
Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni
statali). - 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello
Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli
archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti
da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne
garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di
estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita
della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili
versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono
l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo
centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello
Stato e i direttori degli archivi di Stato possono
accettare versamenti di documenti piu' recenti, quando vi
sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero
siano stati definiti appositi accordi con i responsabili
delle amministrazioni versanti.
3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono
state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il
versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli
enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale
dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne
renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad
altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono
istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno
parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e
i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del
Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con
il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi
correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei
criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei
documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di
curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare
gli atti di natura riservata. La composizione e il
funzionamento delle commissioni sono disciplinati con
decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati
dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero degli affari esteri; non si
applicano altresi' agli stati maggiori della difesa,
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonche' al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto
attiene la documentazione di carattere militare e
operativo.».
«Art. 42 (Conservazione degli archivi storici di
organi costituzionali). - 1. La Presidenza della Repubblica
conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni assunte dal Presidente della
Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di
accesso agli atti conservati presso l'archivio storico
della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica conservano i loro atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi
uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti
presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni
stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente
normativa in materia di costituzione e funzionamento della
Corte medesima.
3-bis.».
«Art. 43 (Custodia coattiva). - 1. Il Ministero ha
facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in
pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di
garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai
sensi dell'articolo 29.
1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente
archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo,
negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate
di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo
periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti
pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata.
In alternativa, il Ministero puo' stabilire, su proposta
del soprintendente archivistico, l'istituzione della
sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri
derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al
presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui
l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non
devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
«Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). -
1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano
in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni
artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche
possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali
mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della
collettivita', qualora si tratti di beni di particolare
pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a
cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un
periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti
contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta
almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche
prima della scadenza le parti possono risolvere
consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo'
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito,
previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di
conservazione e custodia specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che
le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in
tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione
del particolare pregio dei beni e del rispetto degli
obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni in materia di
comodato e di deposito.».
«Art. 122 (Archivi di Stato e archivi storici degli
enti pubblici: consultabilita' dei documenti). - 1. I
documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi
storici delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto
pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai
sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o
interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta
anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i
dati relativi a provvedimenti di natura penale
espressamente indicati dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali, che diventano consultabili
quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta
anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
[b-bis) Abrogata]
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel
comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della
disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che
deteneva il documento prima del versamento o del deposito,
ove ancora operante, ovvero quella che ad essa e'
subentrata nell'esercizio delle relative competenze.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati
anche gli archivi e i documenti di proprieta' privata
depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici
degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o
venduti o lasciati in eredita' o legato. I depositanti e
coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato
i documenti possono anche stabilire la condizione della non
consultabilita' di tutti o di parte dei documenti
dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, cosi' come
quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non
opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei
venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata;
detta limitazione e' altresi' inoperante nei confronti
degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori,
quando si tratti di documenti concernenti oggetti
patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo
di acquisto.».
«Art. 123 (Archivi di Stato e archivi storici degli
enti pubblici: consultabilita' dei documenti riservati). -
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore
dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione
per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti
di archivio riservati, istituita presso il Ministero
dell'interno, puo' autorizzare la consultazione per scopi
storici di documenti di carattere riservato conservati
negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei
termini indicati nell'articolo 122, comma 1.
L'autorizzazione e' rilasciata, a parita' di condizioni, ad
ogni richiedente.
2. I documenti per i quali e' autorizzata la
consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro
carattere riservato e non possono essere ulteriormente
utilizzati da altri soggetti senza la relativa
autorizzazione.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' assoggettata
anche la consultazione per scopi storici di documenti di
carattere riservato conservati negli archivi storici delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al
comma 1 e' reso dal soprintendente archivistico.».
«Art. 124 (Consultabilita' a scopi storici degli
archivi correnti). - 1. Salvo quanto disposto dalla vigente
normativa in materia di accesso agli atti della pubblica
amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi
storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi
correnti e di deposito degli altri enti ed istituti
pubblici, e' regolata dagli enti ed istituti medesimi,
sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.».
«Art. 125 (Declaratoria di riservatezza). - 1.
L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non
liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127
e' effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il
Ministero.».
- Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
2000, n. 189, recante «Esecuzione dell'intesa fra il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e il
presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il
18 aprile 2000».
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio
2001, n. 37, recante «Regolamento di semplificazione del
procedimento di costituzione e rinnovo delle Commissioni di
sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti
degli uffici dello Stato».
- Si riportano gli articoli 15 e 19 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019,
n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo»:
«Art. 15 (Direzione generale Educazione, ricerca e
istituti culturali). - 1. La Direzione generale Educazione,
ricerca e istituti culturali svolge funzioni e compiti
relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla
valutazione dei programmi di educazione, formazione e
ricerca nei campi di pertinenza del Ministero.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) individua i fabbisogni formativi del personale
del Ministero e approva, con cadenza triennale, sentita la
Direzione generale Organizzazione, un piano delle attivita'
formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici
centrali e periferici del Ministero;
a-bis) cura la promozione e il coordinamento delle
attivita' utili alla partecipazione del Ministero ai
progetti di Servizio civile nazionale;
b) autorizza e valuta, sentite le direzioni
generali centrali competenti, le attivita' formative e di
ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del
Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura
delle attivita' di formazione e ricerca del Ministero;
indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno
finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di
valutazione;
c) alloca risorse e stabilisce premialita', sentito
il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale
Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in
relazione alle attivita' di educazione, formazione e
ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del
Ministero;
d) promuove e organizza periodici corsi di
formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa
con le direzioni generali competenti, la formazione e
l'aggiornamento professionale del personale del Ministero,
e a tale fine: coordina le attivita' di formazione;
definisce i piani di formazione, sulla base dei dati
forniti dalle strutture centrali e periferiche del
Ministero tramite appositi prospetti informativi;
pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e
valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i
rapporti con le universita' e con enti e organismi di
formazione, in particolare con la Scuola Nazionale
dell'Amministrazione e con la Scuola dei beni e delle
attivita' culturali; gestisce la banca dati della
formazione;
e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini
promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli
Archivi di Stato, nonche' da tutti gli uffici centrali e
periferici del Ministero;
f) autorizza e valuta iniziative di educazione,
formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da
soggetti privati che prevedano attivita' formative svolte
presso o in collaborazione con gli uffici centrali e
periferici del Ministero;
g) collabora con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Consiglio
nazionale delle ricerche e con altri enti di ricerca
italiani o esteri alle attivita' di coordinamento dei
programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di
attivita' del Ministero; stipula accordi con le Regioni al
fine di promuovere percorsi formativi congiunti;
h) promuove iniziative formative e di ricerca in
materia di beni e attivita' culturali, anche attraverso la
collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni
di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove
la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con
altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per
l'accesso a fondi europei e internazionali;
i) predispone ogni anno, su parere del Consiglio
superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano
nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che
abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua
funzione civile; il piano e' attuato anche mediante
apposite convenzioni con Regioni, enti locali, universita'
ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di
competenza del Ministero;
l) predispone annualmente un rapporto
sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;
m) cura il coordinamento del sistema dei servizi
educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione
ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il
Centro per i servizi educativi, anche in relazione al
pubblico con disabilita';
n) cura la promozione della conoscenza del
patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed
internazionale;
o) coordina, raccordandosi con la Direzione
generale Archivi, l'attivita' delle scuole di archivistica
istituite presso gli Archivi di Stato;
p) fornisce, per le materie di competenza, il
supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici
del Ministero;
q) collabora con gli Istituti italiani di cultura
all'estero al fine di promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale della Nazione;
r) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi
previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la
professionalita' di restauratore, nonche' degli elenchi di
cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresi' i
procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di
formazione dei restauratori; cura altresi', raccordandosi
con la Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio, la tenuta e il funzionamento dell'elenco,
disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli
istituti e dei dipartimenti archeologici universitari,
nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca
in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
s) redige e cura l'aggiornamento di appositi
elenchi degli ispettori onorari;
t) coordina le attivita' di studio e di ricerca e
la loro comunicazione e diffusione attraverso un apposito
ufficio studi;
u) provvede allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria per la concessione di contributi e alle
conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni
e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge
17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa
con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili
finanziari e contabili, di vigilanza sulla Scuola dei beni
e delle attivita' culturali e su ogni altro soggetto
giuridico costituito con la partecipazione del Ministero
per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della
Direzione generale.
3. La Direzione generale Educazione, ricerca e
istituti culturali esercita, d'intesa con la Direzione
generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e
contabili, la vigilanza sull'Istituto centrale per la
digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital
Library, sull'Istituto centrale per il restauro,
sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per
la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto
centrale per la grafica, e ne approva i relativi bilanci e
conti consuntivi, su parere conforme della Direzione
generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresi',
d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la
Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali
ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.
4. La Direzione generale Educazione, ricerca e
istituti culturali costituisce centro di responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della
stessa.
5. La Direzione generale Educazione, ricerca e
istituti culturali si articola in sei uffici dirigenziali
di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per
il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto
centrale per la patologia degli archivi e del libro e
l'Istituto centrale per la grafica, individuati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
«Art. 19 (Direzione generale Archivi). - 1. La
Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti
relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni
archivistici. Con riferimento all'attivita' esercitata
dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche
e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri
di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in
caso di necessita', informato il Segretario generale,
avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario
regionale.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e
degli spazi destinati agli archivi, al fine del
miglioramento dell'efficienza e del contenimento della
spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del
demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la
costituzione di poli archivistici per il coordinamento
dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni
analoghe nell'ambito dello stesso territorio;
b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore
di competenza, gli interventi da inserire nei programmi
annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa,
individuando le priorita' anche sulla base delle
indicazioni degli Archivi di Stato e tenendo conto altresi'
dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti
dalla Direzione generale Bilancio;
c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo
21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici
sottoposti a tutela;
d) autorizza il prestito di beni archivistici per
mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice;
autorizza, altresi', l'uscita temporanea per
manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto
interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice,
fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della
tutela;
e) predispone linee guida e direttive per la
formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi
degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le amministrazioni
competenti alla definizione delle regole tecniche e dei
requisiti funzionali in materia di formazione e
conservazione di documenti digitali della pubblica
amministrazione;
f) elabora, sentita la Direzione generale
Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi
concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;
g) esercita le funzioni in materia di riproduzione
e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica
e conservazione della memoria digitale, raccordandosi con
l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale
- Digital Library; cura i rapporti con gli organismi
internazionali di settore e coordina altresi' le relazioni
con le amministrazioni archivistiche estere;
h) approva i piani di conservazione e scarto degli
archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
i) concede contributi per interventi su archivi
vigilati;
l) cura le intese con i competenti organi del
Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti
di carattere riservato presso gli archivi pubblici e
privati e per la definizione delle modalita' di
consultazione dei medesimi;
m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6,
del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e
di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a
oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le
prioritarie esigenze della tutela;
n) esprime la volonta' dell'Amministrazione
nell'ambito delle determinazioni interministeriali
concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di
beni archivistici;
o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie
previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in
materia di beni archivistici;
p) adotta i provvedimenti in materia di
acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di
prelazione, di acquisto all'esportazione e di
espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60,
70, 95 e 98 del Codice;
q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a
trattativa privata, secondo le modalita' di cui
all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
r) adotta i provvedimenti di competenza
dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di
beni archivistici in ambito internazionale;
s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi
amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del
Codice;
t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in
materia di valorizzazione dei beni archivistici,
individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli
progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in
essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con
gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il
necessario sostegno tecnico-amministrativo per
l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata,
delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli
112 e 115 del Codice;
u) cura la promozione, anche su richiesta degli
uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di
accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato
prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla
organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne
assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa
intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni
archivistici interessati dalle manifestazioni culturali
concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte
seconda del Codice;
v) cura la predisposizione, anche sulla base della
rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali
delle intese istituzionali di programma, degli accordi di
programma quadro e degli altri strumenti di programmazione
negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonche' degli accordi di
valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del
Codice;
z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa
con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili
contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto
giuridico costituito con la partecipazione del Ministero
per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della
Direzione generale.
3. La Direzione generale Archivi esercita, d'intesa
con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili
finanziari e contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale
dello Stato, anche ai fini dell'approvazione, su parere
conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di
previsione, delle relative proposte di variazione e del
conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi',
d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la
Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali
al suddetto Istituto dotato di autonomia speciale.
4. La Direzione generale Archivi, in materia
informatica, elabora e coordina le metodologie
archivistiche relative all'attivita' di ordinamento e di
inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi
informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e
applica sistemi di conservazione permanente degli archivi
digitali, promuove l'applicazione di metodologie e
parametri, anche attraverso iniziative di formazione e
aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si
raccorda con la Direzione generale Bilancio e con la
Direzione generale Organizzazione, nonche' con l'Istituto
per la digitalizzazione del patrimonio - Digital Library.
5. La Direzione generale Archivi costituisce centro
di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo
21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e'
responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di
competenza della stessa.
6. La Direzione generale Archivi si articola in due
uffici dirigenziali di livello non generale centrali e
nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli
Archivi di Stato di cui agli articoli 44 e 45, individuati
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e
4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale
degli Archivi di Stato»:
«Art. 14 (Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi
per il personale). - Presso gli Archivi di Stato indicati
nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite
scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le
scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e
diplomatica.
Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico
delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su
proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i
Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.
Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli
150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, l'Amministrazione degli Archivi di Stato si avvale,
oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della
collaborazione delle scuole speciali per archivisti e
bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi,
con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e
151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.».
 
Tabella A
Insegnamenti previsti per il Corso di specializzazione per archivisti

Gli insegnamenti del gruppo A (54 crediti) sono obbligatori per tutti gli allievi. Gli insegnamenti del gruppo B (30 crediti) si riferiscono agli allievi che seguono gli insegnamenti dell'indirizzo paleografico. Gli insegnamenti del gruppo C (30 crediti) riguardano gli studenti dell'indirizzo contemporaneistico. Gli insegnamenti del gruppo D (18 crediti) sono considerati opzionali. Tra gli insegnamenti opzionali sono compresi anche quelli del gruppo C per gli allievi dell'indirizzo paleografico e quelli del gruppo B per gli allievi dell'indirizzo contemporaneistico. La prova finale da' diritto a 18 crediti.
==================================================================== | GRUPPO A | | | | | Insegnamenti |Crediti| | | | obbligatori  |Corsi  | Contenuti dei corsi  |Anno| +==================+=======+==================================+====+ | | |Archivistica generale: a) Teoria | | | | |archivistica b) Storia degli | | | | 18 |archivi e dell'archivistica; c) | | | |(a = 6)|Legislazione archivistica, | | | |(b = 6)|organizzazione degli archivi | | |  |(c = 6)|tutela e prassi amministrativa. |I/II| +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Archivistica tecnica: | | | | |approfondimento critico, | | | | |discussione e applicazione dei | | | | |metodi archivistici tradizionali e| | | | |innovativi per acquisizione, | | | | |gestione, ordinamento, selezione, | | | | |scarto, riordino, descrizione, | | | | |trattamento e fruizione degli | | |  |  6 |archivi; standard descrittivi.  | II | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Metodologie per l'edizione critica| | | | |dei documenti medievali, moderni e| | |  |  6 |contemporanei.  | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Storia delle istituzioni pre e | | |  |  6 |post-unitarie.  | II | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Elementi di diritto pubblico con | | |  |  6 |elementi di contabilita' pubblica | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Sistemi di archivi digitali | | | | |(sistemi di informatizzazione di | | | | |documenti e immagini, reti, | | | | |database e strumenti di ricerca | | | | |sicurezza informatica, valutazione| | | | |dei SW, strumenti previsti dal | | | | |CAD, formati proprietari e liberi,| | | | |riuso, metodologie per lavorare in| | | | |rete, conservazione del | | |  |  6 |digitale).  | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Progettazione e organizzazione di | | | | |un servizio archivistico; analisi | | | | |e discussione di case studies; | | | | |tirocini o stages in strutture | | | 54 crediti |  6 |esterne.  | II | +------------------+-------+----------------------------------+----+ |GRUPPO B | | | | |Insegnamenti | | | | |dell'indirizzo | | | | |paleografico  |   |  | | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Diplomatica: aspetti generali; | | | | |approfondimento critico e analisi | | | | |della storia delle cancellerie | | | | |attive nello Stato preunitario o | | | | |negli Stati preunitari della | | | | |regione in cui opera la Scuola; | | | | |esame critico delle rispettive | | | | |tipologie documentarie (in | | | | |coordinamento con la storia delle | | | | 12 |istituzioni) |I/II| +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Paleografia latina: nozioni | | | | |generali; modulo funzionale alla | | | | |lettura di documenti medievali e | | | | |moderni; esercitazioni pratiche di| | | | 12 |lettura e trascrizione. |I/II| +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Storia del diritto medievale e | | | | |moderno. Storia delle istituzioni | | | | |dello stato preunitario della | | |30 crediti | 6 |regione in cui opera la Scuola | II | +------------------+-------+----------------------------------+----+ |GRUPPO C | | | | |Insegnamenti | | | | |dell'indirizzo | | | | |contemporaneistico| | | | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Diplomatica del documento | | | | |contemporaneo: analisi dei | | | | |documenti otto-novecenteschi degli| | | | |Stati italiani pre-unitari e dello| | | | |Stato post-unitario (in | | | | |coordinamento con la storia delle | | | | |istituzioni); Il documento | | | | |digitale: aspetti | | | | |strutturali/diplomatistici e | | | | 12 |tecnici. |I/II| +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Trattamento delle fonti | | | | 6 |fotografiche, orali e audiovisive.| II | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Teoria e metodi del records | | | | |management: sistemi di gestione | | | | |documentale e standard nazionali e| | | | |internazionali, progettazione di | | | | |sistemi di gestione documentale e | | | | |reingegnerizzazione dei processi e| | | | |sistemi (aspetti archivistici, | | | | |amministrativi e tecnologici), con| | | | |analisi critica di casi; Gestione | | | | |e conservazione di archivi | | | | |digitali: teoria, politiche | | | | |culturali e amministrative, | | |30 crediti | 12 |tecniche, strategie d'intervento. |I/II| +------------------+-------+----------------------------------+----+ |GRUPPO D | | | | |Insegnamenti | | | | |opzionali | | | | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Scienze ausiliarie | | | | |dell'archivistica con particolare | | | | |riferimento allo Stato | | | | |pre-unitario o degli Stati | | | | |pre-unitari della regione in cui | | | | |opera la Scuola (cronologia e | | | | |metrologia, araldica e diritto | | | | 6 |nobiliare, sigillografia) | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | 6 |Storia dell'Italia contemporanea | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Storia delle relazioni | | | | 6 |internazionali | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Principi di conservazione e | | | | |restauro dei supporti | | | | |tradizionali. Organizzazione e | | | | |gestione dei depositi | | | | 6 |archivistici. Sicurezza. | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Comunicazione e valorizzazione | | | | |culturale del patrimonio | | | | |archivistico e costruzione di siti| | | | 6 |istituzionali. | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | |Principi e metodi generali di | | | | |discipline biblioteconomiche e | | | | |museali; prospettive | | | | |interdisciplinari di cooperazione | | | | |ai fini della tutela e | | | | |valorizzazione integrata del | | |Fino a 18 crediti | 6 |patrimonio culturale- | I | +------------------+-------+----------------------------------+----+ | | 18 |PROVA FINALE | II | +------------------+-------+----------------------------------+----+ |  |  120 |CREDITI TOTALI | | +------------------+-------+----------------------------------+----+

 
Art. 2

Corsi organizzati e titoli rilasciati

1. Le Scuole organizzano corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale.
2. Le Scuole organizzano, altresi', corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, di durata non superiore all'anno, con prova finale, destinati al personale delle pubbliche amministrazioni e di enti privati.
3. Le Scuole possono organizzare i corsi di cui al comma 2 anche su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati o su iniziativa delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche ed, eventualmente, in collaborazione con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o altri enti pubblici e privati, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli Archivi di Stato. Tali corsi sono organizzati in ragione delle esigenze formative individuate nell'ambito di specifici accordi con le pubbliche amministrazioni e gli enti privati interessati.
4. Le Scuole rilasciano rispettivamente:
a) il diploma di specializzazione per gli archivisti di cui al comma 1;
b) l'attestato di superamento della prova finale dei corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale di cui al comma 2.
5. L'accesso ai corsi di cui al comma 2 e' riservato prioritariamente al personale delle pubbliche amministrazioni.
 
Art. 3

Sedi delle Scuole

1. Le Scuole hanno sede presso gli Archivi di Stato indicati nella Tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963.


Note all'art. 3:
- Si riporta la Tabella B annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale
degli Archivi di Stato»:


«TABELLA B

ARCHIVI DI STATO PRESSO I QUALI SONO ISTITUITE SCUOLE
DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

1) Torino; 7) Genova; 13) Roma;

2) Milano; 8) Parma; 14) Napoli;

3) Mantova; 9) Modena; 15) Bari;

4) Venezia; 10) Bologna; 16) Palermo;

5) Bolzano; 11) Firenze; 17) Cagliari;

6) Trieste; 12) Perugia».


 
Art. 4

Organi delle Scuole e loro compiti

1. Sono organi delle Scuole:
a) il Direttore;
b) il Consiglio didattico.
2. Le funzioni di Direttore sono svolte dal Direttore dell'Archivio di Stato presso cui e' istituita la Scuola. Il Direttore si avvale, per le attivita' di segreteria della Scuola, di una unita' interna all'istituto. Sia le funzioni di direzione sia le attivita' di segreteria non determinano alcun onere per la finanza pubblica, in quanto svolte da personale di ruolo dell'amministrazione.
3. Il Consiglio didattico e' presieduto dal Direttore della Scuola ed e' composto dai titolari degli insegnamenti attivati. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri in materia di organizzazione e coordinamento delle attivita' didattiche e formative.
4. Alle riunioni del Consiglio didattico in cui sono esaminati i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale sono ammessi a partecipare anche il Soprintendente archivistico e bibliografico competente per territorio, o un suo delegato, nonche' i rappresentanti designati dagli enti che hanno sottoscritto accordi con le Scuole ai sensi dell'articolo 2, comma 3, con oneri a loro carico.
 
Art. 5

Organizzazione didattica

1. Gli insegnamenti delle Scuole si distinguono in obbligatori e facoltativi, come indicato nella Tabella A allegata al presente decreto. Al fine di garantire l'uniformita' dei piani formativi, gli insegnamenti obbligatori sono gli stessi in tutte le Scuole.
2. Il Direttore di ciascuna Scuola, sentito il relativo Consiglio didattico, predispone ogni anno il piano degli insegnamenti opzionali, da individuare prioritariamente tra quelli indicati nella Tabella A. Le Scuole, su parere del Consiglio didattico, possono inserire ulteriori insegnamenti opzionali, collegati alla storia locale e ai fondi archivistici conservati.
3. Lo svolgimento dell'attivita' didattica puo' avvenire anche mediante insegnamento a distanza per mezzo di sistemi informatici, per un numero di ore comunque non superiore al 25% delle ore complessive di didattica.
4. Il conseguimento del diploma di specializzazione per archivisti e' subordinato al superamento degli esami di profitto di cui alla Tabella A e di quelli eventualmente attivati ai sensi del comma 2, secondo periodo, per un numero di crediti non inferiore a 120.
5. Il diploma di specializzazione per archivisti e' valido ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, anche in relazione al disposto di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale
degli Archivi di Stato»:
«Art. 31 (Direzione delle sezioni separate
d'archivio). - La direzione delle sezioni separate
d'archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art.
30 deve essere affidata a impiegati che siano in possesso
del diploma conseguito nelle scuole di archivista,
paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di
Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari
istituite presso le Universita' degli studi, allorche' si
tratti di:
a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a
statuto ordinario;
b) archivi delle Province;
c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;
d) consorzi di cui al secondo comma dell'articolo
30;
e) archivi che il Ministro per l'interno su
proposta del sovrintendente archivistico competente e udita
la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, giudichi
di particolare importanza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»:
«Art. 30 (Obblighi conservativi). - 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di
garantire la sicurezza e la conservazione dei beni
culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni
culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi
correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato
dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di
beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di
conservare i propri archivi nella loro organicita' e di
ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di
inventariare i propri archivi storici, costituiti dai
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta
anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi
di conservazione e inventariazione sono assoggettati i
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di
archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari
e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla
soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli
accertamenti di cui all'articolo 125.».
 
Art. 6

Titoli per l'accesso

1. Sono ammessi ai corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale di cui all'articolo 2, comma 1, coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale o di diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, previo superamento della prova di ammissione di cui all'articolo 7.
2. L'ammissione ai corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale di durata annuale di cui all'articolo 2, comma 2, avviene sulla base della valutazione comparativa dei curricula, inviati dagli interessati, da parte del Consiglio didattico di cui all'articolo 4. Sono presi in considerazione, in ordine di priorita', i richiedenti l'ammissione ai corsi che siano in possesso di:
a) laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) laurea triennale;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Note all'art. 6:
- Il decreto del Ministro per l'universita' e la
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei».
 
Art. 7

Modalita' di ammissione ai corsi
di specializzazione per archivisti

1. Il numero degli studenti ammessi ai corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale di cui all'articolo 2, comma 1, non puo' superare il numero massimo determinato, annualmente, da ciascuna delle Scuole in riferimento alle relative disponibilita' logistiche e organizzative.
2. Sono ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e abbiano superato una prova scritta volta ad accertare il possesso delle conoscenze di base in ambito archivistico e storico, nonche' una prova di traduzione dal latino di un documento edito di eta' medioevale. Il superamento di tali prove consente di accedere alla graduatoria di cui al comma 4.
3. Per la definizione del contenuto e per l'espletamento e la valutazione delle prove, e' istituita una commissione formata dal Direttore e da due docenti di ciascuna Scuola, nominati dal medesimo Direttore. Ai membri delle commissioni di esame non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altre indennita' comunque denominate.
4. Per ciascuna delle prove e' attribuita una votazione in trentesimi e le prove si intendono superate se la votazione ottenuta e' di almeno diciotto trentesimi. In base alle predette votazioni e' formata la graduatoria di accesso.
5. Gli aspiranti all'ammissione ai corsi presentano domanda ai Direttori delle Scuole entro il 5 settembre di ciascun anno.
6. Le prove di ammissione si svolgono, presso tutte le Scuole, il 1° ottobre di ogni anno. Se il 1° ottobre e' un giorno festivo, le prove sono posticipate al primo giorno utile successivo.
7. I dipendenti del Ministero della cultura, inquadrati nel profilo professionale di funzionario archivista, purche' in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 6, comma 1, sono ammessi ai corsi anche in soprannumero e sono esentati dal sostenere le prove di ammissione.
8. Gli archivisti preposti agli archivi di enti o istituzioni ecclesiastiche d'interesse storico, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, che hanno superato la prova di ammissione ai corsi di specializzazione per archivisti, possono essere ammessi ai corsi anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2000.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189,
recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni
e le attivita' culturali e il presidente della Conferenza
episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000»:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali (di seguito denominato
Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di seguito
denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di
interesse storico, ai fini della presente intesa, gli
archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in
cui siano conservati documenti di data anteriore agli
ultimi settanta anni, nonche' gli archivi appartenenti ai
medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi della normativa civile vigente.
2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto
previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche
sul principio per il quale i beni culturali di carattere
documentario e archivistico di interesse storico
appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono
rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o
di attuale conservazione.
3. Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla
necessita' di assicurare, secondo le rispettive competenze,
ogni possibile intervento per garantire misure di
sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli
edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.
4. Per agevolarne la conservazione e la
consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono
depositati, quando necessario, presso l'archivio storico
della diocesi competente per territorio. Nel caso di
soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle
parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati
presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico
della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a
seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di
archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a
societa' di vita apostolica il deposito, quando necessario,
avviene presso l'archivio storico della provincia
corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio
storico generale o presso struttura analoga, purche' siti
in territorio italiano, dei medesimi istituti o societa'.».
«Art. 3 (Interventi dello Stato). - 1. Il Ministero
fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per il
tramite delle proprie soprintendenze archivistiche,
collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle
condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione
di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di
materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo,
nonche' per le pubblicazioni previste da apposite
convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software)
relativo a programmi e progetti di inventariazione, la
formazione del personale.
2. Al fine di favorire l'accesso agli interventi
indicati nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito
elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette,
periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo
deposita presso le soprintendenze archivistiche. Di tale
elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico
appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di
vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori
maggiori competenti. In relazione agli interventi da
programmare, il Ministero da la priorita' agli archivi
storici diocesani nonche' agli archivi generalizi e
provinciali di particolare rilevanza appartenenti a
istituti di vita consacrata o a societa' di vita
apostolica.
3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere
ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei
posti, alle scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica degli archivi di Stato e ai corsi di restauro,
nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con
particolari accordi, ove lo consentano le risorse
disponibili, potranno essere attivati presso le predette
scuole corsi specificamente destinati agli archivisti
ecclesiastici, in collaborazione tra l'amministrazione
archivistica e la C.E.I.
4. Il Ministero si adopera per l'incremento
dell'attivita' di vigilanza sul mercato antiquario, anche
tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal
fine le autorita' ecclesiastiche prestano la propria
collaborazione.».
 
Art. 8

Iscrizione

1. Gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, e gli iscritti ai corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 2, concorrono alle spese sostenute dalle Scuole per l'erogazione del servizio didattico e per i materiali didattici loro forniti mediante rimborsi determinati nei relativi bandi dal Direttore di ciascuna Scuola sulla base dei criteri stabiliti dal Direttore generale Archivi.
2. Entro il 10 ottobre di ogni anno, il Direttore di ciascuna Scuola, sentito il Consiglio didattico, dispone l'eventuale iscrizione al secondo anno degli allievi che abbiano frequentato il primo anno presso una Scuola di un diverso Archivio di Stato o presso una Scuola equipollente di cui al comma 3, anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate equipollenti la Scuola vaticana di paleografia, archivistica e diplomatica di durata biennale, istituita presso l'Archivio Apostolico Vaticano, e le Scuole di alta specializzazione in archivistica e biblioteconomia, con indirizzo archivistico, istituite presso le Universita' statali.
 
Art. 9

Obbligo di frequenza

1. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle singole discipline, gli allievi di ciascun corso di insegnamento devono aver frequentato, anche in modalita' a distanza, le lezioni almeno per l'80% delle ore di insegnamento previste dal piano didattico.
2. Le Scuole provvedono all'accertamento dell'effettiva presenza mediante idonei sistemi di verifica, anche per le lezioni in modalita' a distanza.
 
Art. 10

Esami di profitto e prova finale

1. Gli esami di profitto, sia per gli iscritti ai corsi di specializzazione sia per gli iscritti ai corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, possono consistere, a seconda degli insegnamenti, in prove scritte, orali o pratiche.
2. La votazione di ogni esame di profitto e' espressa in trentesimi. L'esame si intende superato se la votazione e' di almeno diciotto trentesimi.
3. Le commissioni d'esame sono composte dal docente titolare della disciplina e da altri due docenti della stessa Scuola nominati dal Direttore. Ai membri delle commissioni d'esame non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altre indennita' comunque denominate.
4. Gli esami di profitto si svolgono, nell'arco dell'anno accademico, in due appelli, uno estivo e uno autunnale. Il calendario degli esami e' stabilito dal Direttore di ciascuna Scuola, sentito il Consiglio didattico.
5. Per gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, e' prevista una prova finale, consistente nella presentazione, da parte dello studente, di un elaborato originale in una delle discipline oggetto d'insegnamento, previa approvazione del docente relatore. La prova finale viene discussa davanti a una commissione composta da tre docenti nominati dal Direttore della Scuola, da un delegato del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali e dal docente relatore. La commissione puo' attribuire alla prova finale fino a un massimo di 10 punti aggiuntivi rispetto alla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Le prove finali sono stabilite in due sessioni annuali, dopo il termine degli appelli per gli esami di profitto, dal Direttore di ciascuna Scuola, sentito il rispettivo Consiglio didattico.
6. La votazione finale del corso di specializzazione e' espressa in centocinquantesimi e la votazione minima ai fini del conseguimento del diploma e' pari a novanta, tenendo conto della media dei voti conseguiti negli esami di profitto e dei punti conseguiti nella prova finale. La Commissione d'esame puo' conferire la distinzione della lode al candidato che abbia riportato la votazione di centocinquanta centocinquantesimi.
7. Agli allievi dei corsi di specializzazione che hanno sostenuto la prova finale le Scuole rilasciano, oltre al diploma, una certificazione comprensiva della votazione finale e dei voti riportati nei singoli esami di profitto con l'indicazione dei relativi moduli e dei rispettivi crediti.
8. Per gli iscritti ai corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), e' subordinato al superamento di una prova finale, scritta o orale, sulle materie oggetto del corso.
9. Agli allievi dei corsi di cui al comma 8 le Scuole rilasciano, oltre all'attestato di superamento della prova finale, una certificazione comprensiva dei voti riportati nei singoli esami di profitto con l'indicazione dei relativi moduli e dei rispettivi crediti.
 
Art. 11

Trasferimento infrannuale in altre Scuole

1. Gli studenti, sia dei corsi di specializzazione sia dei corsi di formazione, iscritti presso una delle Scuole, possono, per documentate ragioni, chiedere il trasferimento in corso d'anno presso altra Scuola fra quelle istituite ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963.
2. L'istanza di trasferimento e' presentata al Direttore della Scuola presso cui lo studente e' iscritto. Il Direttore della Scuola trasmette l'istanza, corredata del proprio nulla osta, al Direttore della Scuola presso la quale e' richiesto il trasferimento.
3. Il Direttore della Scuola presso cui e' richiesto il trasferimento, sentito il Consiglio didattico, dispone l'eventuale trasferimento, nei limiti dei posti disponibili.
4. Lo studente trasferito ha diritto all'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti presso la Scuola di provenienza.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale
degli Archivi di Stato»:
«Art. 14 (Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi
per il personale). -Presso gli Archivi di Stato indicati
nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite
scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le
scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e
diplomatica.
Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico
delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su
proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i
Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.
Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli
150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, l'Amministrazione degli Archivi di Stato si avvale,
oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della
collaborazione delle scuole speciali per archivisti e
bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi,
con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e
151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.».
 
Art. 12

Piano formativo

1. Gli insegnamenti, sia obbligatori sia facoltativi, attivabili presso ciascuna Scuola costituiscono il piano dell'offerta formativa.
2. Un insegnamento puo' essere organizzato in uno o piu' moduli a contenuto differenziato, ciascuno equivalente a non meno di 3 crediti.
3. Gli Archivi di Stato presso i quali hanno sede le Scuole assicurano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la disponibilita' e l'adeguata assistenza ai docenti e agli studenti per l'utilizzazione del materiale archivistico necessario allo svolgimento dei corsi.
 
Art. 13

Conferimento degli incarichi di docenza

1. I Direttori delle Scuole pubblicano sul rispettivo sito istituzionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bando per il conferimento degli incarichi di docenza e trasmettono alla Direzione generale Archivi, entro il 31 maggio successivo, le domande pervenute.
2. Il Direttore generale Archivi trasmette al Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi le domande pervenute, ai fini di una valutazione dei titoli presentati. Il Comitato formula un parere, valutando le domande, a parita' di titoli, secondo il seguente ordine di priorita':
a) personale del Ministero della cultura, con priorita' per quello con residenza nella citta' sede della Scuola;
b) personale di altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) personale esterno alle pubbliche amministrazioni, per incarichi di insegnamento, nel rispetto della disciplina per il conferimento di incarichi esterni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Direttore generale Archivi, entro il 15 luglio di ogni anno, approva il piano dei conferimenti degli incarichi di docenza e nomina i docenti.
4. Gli incarichi di docenza hanno durata corrispondente a quella dell'insegnamento nell'ambito del corso e decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo.
5. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo, ai membri del Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi non spettano compensi, gettoni di presenza o indennita' comunque denominate, ai sensi della normativa vigente.

Note all'art. 13:
- Si riportano gli articoli 7 e 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane) (Art. 7 del
D.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5
del D.lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
D.lgs. n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento
sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi) (Art. 58 del D.lgs. n. 29 del 1993, come
modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del D.lgs. n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16
del D.lgs. n. 387 del 1998). - 1. Resta ferma per tutti i
dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita'
dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo
23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
 
Art. 14

Retribuzione dei docenti

1. Gli incarichi di docenza presso le Scuole sono gratuiti.
2. Il personale del Ministero della cultura e di altre pubbliche amministrazioni e' considerato in servizio durante l'orario di insegnamento e ha diritto al rimborso delle spese di missione qualora l'insegnamento abbia luogo in una sede diversa da quella di servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. L'onere per le spese di missione del personale docente non puo' eccedere l'importo complessivo dello stanziamento assegnato per il funzionamento delle Scuole.
 
Art. 15

Clausola di neutralita' finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 16

Disposizioni transitorie

1. Ai corsi di archivistica, paleografia e diplomatica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi, sino alla loro conclusione, la normativa gia' vigente fino alla medesima data.
2. Le Scuole organizzano, entro un anno dalla conclusione dell'ultimo dei corsi di cui al comma 1, una sessione di esame suppletiva per il conseguimento del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono equipollenti a quelli conseguiti in applicazione del presente regolamento.
 
Art. 17

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° ottobre 2021

Il Ministro: Franceschini
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2831

Note all'art. 17:
- Gli articoli da 58 a 64, abrogati dal presente
regolamento, sono compresi nel titolo II, Capo IV del regio
decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante «Regolamento per
gli Archivi di Stato».
- Il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687,
reca: «Modificazione al regolamento per gli archivi di
Stato approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163».