Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 dicembre 2021 |
Modalita' e criteri di contabilizzazione delle operazioni di raccolta e impiego della liquidita'. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 5, concernente la disciplina del conto «Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria» intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilita'»), come modificato dall'art. 1, comma 387 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190; Visto l'art. 47, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che stabilisce che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze siano definiti le modalita' e i criteri di contabilizzazione delle operazioni di gestione delle disponibilita' liquide, nonche' le modalita' e i tempi di movimentazione dei fondi presso la tesoreria statale; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2011, che disciplina la contabilizzazione e la rendicontazione delle operazioni di movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' e sui conti ad esso assimilabili ed individua i tempi di riferimento per il calcolo e la corresponsione della remunerazione sul conto disponibilita'; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015, che, ai sensi del menzionato art. 5, comma 5 del testo unico, ha individuato i conti istituiti presso la Banca d'Italia, che costituiscono depositi governativi; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2011, che disciplina le modalita' di movimentazione della liquidita' depositata sul conto «Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria» e sui conti ad esso assimilabili e di selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni; Considerata l'esigenza di regolare gli aspetti tecnico-contabili che consentano il corretto funzionamento delle procedure poste in essere per lo svolgimento dell'operativita' in pronti contro termine, come prevista dal predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2011;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto detta disposizioni per la contabilizzazione e la rendicontazione delle operazioni di movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' e sui conti assimilabili e individua i tempi di riferimento per il calcolo e la corresponsione della remunerazione sul conto disponibilita'. |
| Art. 2
Contabilizzazione, rendicontazione e accertamento delle operazioni di movimentazione della liquidita'
1. Per le operazioni sul mercato monetario, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2011, fatte salve quelle disciplinate al successivo art. 3 del presente decreto, la Banca d'Italia e' autorizzata in via continuativa a prelevare dal conto disponibilita', mediante scritturazione al conto sospeso collettivi: a) nel caso di operazioni di impiego: gli importi necessari a porre in essere le operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi al rientro dell'operazione; b) nel caso di operazioni di raccolta e impiego: gli importi per gli oneri derivanti dalle operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi con l'emissione di appositi ordini di pagare, a valere sulle disponibilita' dei pertinenti capitoli di spesa; gli eventuali ricavi sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. 2. Le operazioni di raccolta sono contabilizzate sul conto di tesoreria denominato «Dipartimento del Tesoro - Operazioni sui mercati finanziari». Il conto registra gli importi in linea capitale delle operazioni di raccolta e la relativa movimentazione avviene senza emissione di titoli di spesa o di quietanze di entrata. Al conto e' attribuita la struttura tecnica di un conto di tesoreria unica. 3. La Banca d'Italia invia al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero»), entro il giorno 10 di ciascun mese, un resoconto delle operazioni di raccolta e impiego di cui al comma 1, effettuate nel mese precedente. 4. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di raccolta e impiego di cui al comma 1 sono accertati mensilmente dal Ministero - Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda con appositi decreti e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze e al direttore generale del Tesoro. |
| Art. 3
Contabilizzazione, rendicontazione e accertamento delle operazioni pronti contro termine
1. Per le operazioni sul mercato monetario di cui all'art. 2, comma 1 del decreto Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2011 che si concludano sotto forma di pronti contro termine, la Banca d'Italia e' autorizzata in via continuativa a prelevare dal conto disponibilita', mediante scritturazione al conto sospeso collettivi: a) nel caso di operazioni di impiego: gli importi necessari a porre in essere le operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi al rientro dell'operazione; b) nel caso di operazioni di raccolta e di impiego: gli importi per gli oneri derivanti dalle operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi con l'emissione di appositi ordini di pagare, a valere sulle disponibilita' dei pertinenti capitoli di spesa. 2. Le operazioni di raccolta sono contabilizzate sul conto di tesoreria denominato «DIP.TES. REPO-GEST. RACCOLTA». Il conto registra gli importi in linea capitale delle operazioni di raccolta e la relativa movimentazione avviene senza emissione di titoli di spesa o di quietanze di entrata. Al conto e' attribuita la struttura tecnica di un conto di tesoreria unica. 3. La contabilizzazione dei margini positivi e' effettuata sul conto di tesoreria denominato «DIP.TES. -REPO-VERS.MARG.POS», al quale e' attribuita la struttura tecnica di un conto di tesoreria unica. Gli altri ricavi relativi alle operazioni di raccolta e impiego sono versati su appositi capitoli del bilancio statale. 4. La Banca d'Italia invia al Ministero, entro il giorno 10 di ciascun mese, un resoconto delle operazioni di raccolta e impiego di cui al comma 1, effettuate nel mese precedente. 5. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di raccolta e impiego di cui al comma 1 sono accertati mensilmente dal Ministero - Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda con appositi decreti e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze e al direttore generale del Tesoro. |
| Art. 4
Corresponsione della remunerazione riconosciuta sul conto disponibilita'
1. La Banca d'Italia corrisponde la remunerazione sulle giacenze depositate sul conto disponibilita' con cadenza semestrale - valuta 1° gennaio, 1° luglio - entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ciascun anno, con riferimento al semestre solare chiuso rispettivamente il 31 dicembre e il 30 giugno. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, che sostituisce il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2011, e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2021
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 60 |
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