Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 28 dicembre 2021 |
Modifica del decreto 29 dicembre 2020, concernente il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante «Nuovi interventi in campo ambientale»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale, all'art. 2, comma 1, dispone che «Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione ecologica"»; Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021», che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, «di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonche', in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati»; Visto l'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha apportato modifiche al citato art. 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018; Considerato che il citato l'art. 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, prevede altresi' che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021, che, ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha adottato il «Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani»; Considerato che in fase di prima applicazione del «Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani» e' emersa la necessita' di una espressa previsione normativa in merito ai seguenti aspetti: la destinazione delle somme attribuite dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, ad un soggetto beneficiario che rinuncia al finanziamento; la possibilita' di finanziare il «Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani» con eventuali e ulteriori risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili; la possibilita' del soggetto beneficiario di individuare altre fonti di finanziamento per il completamento di interventi qualora le risorse del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020 non siano sufficienti; l'inclusione esplicita nell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020 delle misure per il ripristino ambientale di cui all'art. 240, comma 1, lett. q), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in coerenza con quanto gia' previsto dall'art. 1; Vista la nota prot. 5065 del 16 giugno 2021, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della transizione ecologica, a seguito di uno specifico quesito della Direzione generale per il risanamento ambientale, comunica che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020 non prevede una fattispecie di rinuncia al finanziamento da parte di uno o piu' soggetti potenzialmente beneficiari per assenza dei requisiti, sicche' le somme non coperte da specifici accordi dovrebbero, a stretto rigore, costituire economia di bilancio e che, pertanto, una ripartizione tra altri soggetti dovrebbe essere prevista mediante adozione di un decreto di modifica del predetto decreto ministeriale, soggetto alla registrazione della Corte dei conti, che stabilisca i criteri di riparto delle somme eventualmente disponibili in assenza di specifici accordi con le regioni e province autonome beneficiarie; Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 dell'art. 4, dopo le parole «bonifica e messa in sicurezza permanente» sono inserite le seguenti: «e ripristino ambientale»; b) dopo il comma 4 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente: «5. Le risorse non disciplinate negli accordi di cui al comma 3 per espressa rinuncia della regione o della provincia autonoma beneficiaria sono ripartite, secondo le annualita' di competenza, tra le Amministrazioni della medesima area geografica, Centro-Nord e Mezzogiorno, secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1, rideterminati non considerando l'amministrazione rinunciataria.»; c) al comma 1 dell'art. 5, dopo le parole «per gli anni dal 2019 al 2024» sono inserite le seguenti: «, e con altre fonti finanziarie che si rendessero disponibili»; d) dopo il comma 1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente: «2. Fermo restando il divieto del doppio finanziamento pubblico di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), il soggetto beneficiario puo' individuare altre fonti di finanziamento qualora le risorse di cui all'art. 4 non siano sufficienti.». Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2021
Il Ministro: Cingolani
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 43 |
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