Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 1 febbraio 2022 |
Approvazione delle modalita' di istanza per l'assegnazione, nell'anno 2022, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad opere pubbliche. |
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IL DIRETTORE CENTRALE per la finanza locale
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, la quale, all'art. 1, comma 415, ha apportato modifiche all'art. 1, commi 51-58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone testualmente: « Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.»; Visto il comma 52, ultimo periodo, del medesimo art. 1 che stabilisce che: «Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione»; Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; Rilevata la necessita' di acquisire dagli enti locali interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo da assegnare, in applicazione dei criteri di priorita' ed, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 53, 53-bis e 54 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019; Visto il comma 53-bis del ripetuto art. 1 della legge n. 160 del 2019, introdotto dall'art. 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale fissa, per il biennio 2022-2023, il seguente ordine prioritario di assegnazione dei contributi: a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente; Visto il comma 53-ter dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019, introdotto dal comma 415 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, che prevede che: «Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 e' fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022»; Visto il comma 54, il quale recita: «Ferme restando le priorita' di cui ai commi 53 e 53-bis, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse e' assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno»; Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni; Visto il comma 55, del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale recita: «Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati»; Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; Considerato che e' stata attivata la nuova Piattaforma di gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011); Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti; Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2022; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificazione con il quale gli enti locali comunicano la richiesta di contributo attraverso la nuova piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);
Decreta:
Art. 1
Enti locali destinatari del contributo relativo all'anno 2022
1. Hanno facolta' di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto. 2. Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali che abbiano avviato la progettazione in data antecedente all'emanazione del presente decreto. La verifica sull'avvio di cui al periodo precedente e' effettuata sulla data di pubblicazione del CIG perfezionato o dello smartCIG associato al CUP dell'opera indicato nella richiesta di contributo. 3. I CUP contenuti nelle richieste sono sottoposti ad apposito controllo teso a verificarne la rispondenza per natura, tipologia, settore, sotto-settore e categoria, come indicato al comma 4. Eventuali difformita' dei CUP precludono la possibilita' di perfezionare la richiesta di contributo. 4. Al fine di classificare correttamente, sul sistema CUP del DIPE, i codici unici di progetto (CUP) e stilare la graduatoria di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, si ricorda che: 1. i CUP vanno classificati per natura e tipologia nel seguente modo: i CUP di sola progettazione con una delle tipologie indicate: natura - Acquisto o realizzazione di servizi 02; tipologia - 11 Studi e progettazioni; tipologia - 18 Manutenzione straordinaria; tipologia - 20 Studi e progettazioni per l'adeguamento sismico; tipologia - 21 Studi e progettazioni per il miglioramento sismico; i CUP di lavori (che hanno nel quadro economico spese di progettazione) vanno classificati: natura - Realizzazione di lavori pubblici (Opere ed impiantistica) 03; tipologia - tutte tranne manutenzione ordinaria e tranne completamento manutenzione ordinaria; 2. i CUP vanno classificati per settore, sotto-settore e categoria nel seguente modo: nel caso di CUP per a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021: sono valide tutte le classificazioni di settore, sotto-settore e categoria secondo la ripartizione indicata per le finalita' successive distinte per lettere e di seguito riportate; nel caso di CUP per b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; sotto-settore - Difesa del suolo 05; categoria - tutte; settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; sotto-settore - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente 11; categoria - tutte; settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; sotto-settore - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi 12; categoria - tutte; settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; sotto-settore - Risorse idriche e acque reflue 15; categoria - tutte; nel caso di CUP per c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; settore - Infrastrutture di trasporto 01; sotto-settore - Stradali 01; categoria - tutte; nel caso di CUP per d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente: settore - Opere e infrastrutture sociali 05; sotto-settore - Sociali e scolastiche 08; categoria - tutte; settore - Opere e infrastrutture sociali 05; sotto-settore - abitative 10; categoria - tutte; settore - Opere e infrastrutture sociali 05; sotto-settore - Sanitarie 30; categoria - tutte; settore - Opere e infrastrutture sociali 05; sotto-settore - Difesa 32; categoria - tutte; settore - Opere e infrastrutture sociali 05; sotto-settore - Direzionali e amministrative 33; categoria - tutte; settore - Opere e infrastrutture sociali 05; sotto-settore - Giudiziarie e penitenziarie 34; categoria - tutte; settore - Opere e infrastrutture sociali 05; sotto-settore - Pubblica sicurezza 36; categoria - tutte. |
| Art. 2
Modalita' istanza
1. E' approvato il modello di istanza allegato al presente decreto, definito secondo apposita piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale gli enti locali comunicano la richiesta di contributi per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti di cui al comma 1 dell'art. 1. 2. L'istanza e' prodotta da parte degli enti locali interessati esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di cui al comma 1, anche attraverso le informazioni gia' trasmesse e presenti in detto sistema. 3. Gli enti locali che alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla Banca dati BDAP il rendiconto 2020, non potranno accedere al sistema fino all'invio delle informazioni. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione approvato e trasmesso alla banca dati. |
| Art. 3
Termini di trasmissione
1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalita' di cui all'art. 2, richiesta di contributo per l'anno 2022 a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23,59 del 15 marzo 2022. |
| Art. 4
Istruzioni e specifiche
1. La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico, trasmessa con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui agli articoli 2 e 3. 2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello gia' trasmesso telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2. 3. E' facolta' degli enti, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine delle ore 23,59 del 15 marzo 2022, previo annullamento della precedente certificazione che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale. 4. Le indicazioni operative inerenti alla piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF) per la presentazione della richiesta di contributo sono contenute nel «Manuale utente linee di finanziamento - Manuale utente per gli enti che accedono mediante istanza on-line ai contributi interventi per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, art. 1, commi da 51 a 58, legge n. 160/2019 - Annualita' 2022», visualizzabile anche sul sito della Direzione centrale per la finanza locale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2022
Il direttore centrale: Colaianni |
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