Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 febbraio 2022
Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, attuativo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante le specifiche tecniche e modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria;
Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 1, comma 1105 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, concernente la semplificazione in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, tramite il Sistema TS;
Visto l'art. 5, comma 12-ter, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, il quale ha modificato l'art. 2, comma 6- quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, in particolare al fine di rinviare al 1 ° gennaio 2023 la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, tramite il medesimo Sistema TS;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il quale, all'art. 9, provvede alla modifica dei termini per l'esercizio dell'opposizione, da parte dell'assistito, di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, prevedendo che:
l'assistito possa accedere al Sistema TS dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento ai fini dell'esercizio dell'opposizione per le proprie spese sanitarie;
resta fermo che in caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici di cui all'art. 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, la trasmissione dei dati corretti va effettuata, per le spese sanitarie e veterinarie, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di invio;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 28 luglio 2021, il quale ha prorogato, al 30 settembre 2021, il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2021 al Sistema tessera sanitaria;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, come modificato dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2021, il quale prevede al comma 1 dell'art. 7 che la trasmissione dei dati e' effettuata:
entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;
entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;
entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;
entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 28825 del 28 gennaio 2022 il quale prevede la proroga dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2021;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 28854 del 28 gennaio 2022 con la quale si prevede l'ampliamento delle tempistiche per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria per l'anno 2022;
Considerato che risulta necessario prorogare le scadenze di cui al citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dal predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 28825 del 28 gennaio 2022 e dalla predetta nota dell'Agenzia delle entrate n. 28854 del 28 gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.
 
Art. 2
Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative
all'anno 2021 e 2022

1. All'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, il comma 1 e' sostituito con il seguente comma: «1. La trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto e' effettuata:
a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;
b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;
c) entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;
d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
f) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.»
2. Come previsto dall'art. 9 del decreto 9 maggio 2019, di modifica del decreto 31 luglio 2015, per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nell'anno 2021 e trasmessi al Sistema tessera sanitaria, il termine e' fissato al 15 febbraio 2022.
3. Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2021 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del decreto 19 ottobre 2020, l'assistito puo' esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni, dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022.
 
Art. 3

Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri
delle spese sanitarie e veterinarie

1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 6, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2022»;
b) all'art. 6, comma 2, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2023».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2022

Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta