IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale» istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario»; Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che individuano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure connessi al regime dell'adempimento collaborativo; Visto l'art. 7, comma 4, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese»; Visto l'art. 7, comma 4, lettera b), terzo periodo, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ai sensi del quale «Entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2016, ai sensi del quale «E' fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2020, ai sensi del quale e' stato consentito l'ingresso al regime dell'adempimento collaborativo, per il biennio 2020/2021, a soggetti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro;
Decreta:
Art. 1 Ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell'adempimento collaborativo
1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, possono essere ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2022
Il Ministro: Franco |