Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 novembre 2021
Definizione dei criteri e delle modalita' di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la comunicazione COM (2016) 588 final della Commissione europea del 14 settembre 2016, «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il 5G per l'Europa: un piano d'azione»;
Vista la decisione n. 2017/899/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come rettificata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», finalizzata a stabilire misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli obiettivi della comunicazione della commissione europea sopra indicata;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la delibera n. 231/18/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni «Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per i sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
Visto l'esito della procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il 5G nelle bande 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz svolta dal Ministero dello sviluppo economico e conclusasi in data 2 ottobre 2018;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, pubblicato sul Supplemento ordinario - n. 49 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 ottobre 2018, n. 244, con il quale e' stata approvata la revisione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze effettuata secondo quanto previsto dalle suddette disposizioni in materia di uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G;
Visto l'art. 1, comma 1029, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che «Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz, in uso, per la finalita' di cui al comma 1026, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,6-3,7 GHz ai fini dell'attivita' di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonche' le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1° dicembre 2018 [...]»;
Visto l'art. 1, comma 1039, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce «a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle frequenze di spettro 3,6 - 3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022»;
Tenuto conto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1039, lett. a), legge n. 205/2017, e' stato adottato in data 4 settembre 2019 il decreto interministeriale MISE-MEF concernente le misure compensative per la liberazione dei ponti radio nelle bande 3.6 - 3.8 GHz «Definizione dei criteri e delle modalita' di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete, ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205», registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019;
Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2020, prot. n. 63432, con il quale si e' conclusa la procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa a favore di operatori di rete, ai sensi del decreto Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2019 attuativo dell'art. 1, comma 1039, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto l'art. 1, comma 1040, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che «Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039 [...]», tra cui rientra, altresi', la procedura relativa all'erogazione delle misure compensative di cui al citato comma 1039;
visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, come modificato dal decreto 30 luglio 2021, con il quale e' stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il riassetto del quadro frequenziale televisivo, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Ritenuto di dover definire le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di erogazione delle suddette misure compensative;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lett. a), legge n. 205/2017, i criteri e le modalita' relativi alla erogazione delle misure compensative, a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre.
 
Art. 2

Beneficiari e ripartizione
delle misure compensative

1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare delle misure compensative di cui all'art. 1, comma 1039, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205:
a) gli operatori di rete nazionali tenuti al rilascio anticipato delle frequenze secondo quanto previsto dal decreto 19 giugno 2019 e gli operatori di rete nazionali, gia' titolari di diritto d'uso, che singolarmente oppure congiuntamente, in virtu' di un accordo commerciale (o intesa), risultino assegnatari di una rete in DVB-T2, ai sensi della delibera AGCOM 39/19/CONS, come modificata dalla delibera 162/20/CONS, tenuti a sostenere i costi di adeguamento per il refarming delle frequenze e per la predisposizione al passaggio degli impianti al nuovo standard di trasmissione DVB-T2;
b) gli interventi di cui all'art. 1 devono essere stati effettuati per lo svolgimento delle operazioni calendarizzate dal decreto ministeriale 19 giugno 2019 a partire dalla data del 1° gennaio 2020 fino alla conclusione secondo il calendario di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2019 e successive modifiche;
c) le misure compensative sono erogate, ai sensi degli articoli seguenti, agli aventi titolo a compensazione dell'80% delle spese documentate ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Qualora l'operatore di rete, nello svolgimento della propria attivita', si avvalga di uno o piu' fornitori, operanti in forza di contratti con modalita' «full service», il cui canone/corrispettivo include tanto le spese operative quanto il rimborso degli investimenti necessari per l'adeguamento degli impianti trasmissivi necessari per il refarming delle frequenze e la predisposizione per il passaggio al nuovo standard tecnologico DVB-T2, al fine di documentare le spese ammissibili sostenute, dovra' allegare alle fatture quietanzate, risultanti dalla dichiarazione resa dal professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'asseverazione autocertificata del fornitore di servizi che, oltre alla descrizione degli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione del soggetto richiedente, attesti la corretta ripartizione della quota del canone/corrispettivo contrattuale da imputare ai costi di adeguamento ammissibili»;
d) per gli interventi di cui alla lettera b), secondo le modalita' di presentazione fissate dall'art. 3, sara' erogato un acconto pari al 70% delle spese ritenute ammissibili. Il saldo degli importi sara' erogato a conclusione delle opere previste di cui alla lett. b).
2. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l'ammontare complessivo delle somme stanziate, al netto di quanto gia' corrisposto ai sensi del decreto 4 settembre 2019, la percentuale di cui alla lettera c) del presente articolo e' ridotta proporzionalmente nella misura necessaria a rispettare il suddetto limite di stanziamento.
 
Art. 3

Domanda di ammissione al contributo

1. I soggetti come sopra individuati, che intendono beneficiare delle misure compensative, devono inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali - Divisione V, viale America n. 201 - 00144 Roma, apposita domanda a mezzo PEC, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per gli interventi effettuati per lo svolgimento delle operazioni calendarizzate dal decreto ministeriale 19 giugno 2019 a partire dalla data del 1° gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la domanda va presentata a decorrere dal 1° marzo 2022 fino al 30 aprile 2022; per gli interventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la domanda va presentata nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.
2. La domanda, sottoscritta secondo le modalita' stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», deve contenere, a pena di esclusione:
a. l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'operatore di rete richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare;
b. la dichiarazione che il richiedente e' titolare di autorizzazione generale come operatore di rete ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
c. l'indicazione della rete DVB-T2 pianificata dal PNAF per la quale chiede le misure compensative;
d. la descrizione degli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione del soggetto richiedente con l'indicazione delle spese complessivamente sostenute, dettagliatamente documentate a mezzo di originale delle fatture e indicazione degli estremi di ciascuno dei pagamenti effettuati e/o l'asseverazione autocertificata del fornitore di servizi;
e. una dichiarazione resa da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attestante l'esclusiva riferibilita' delle spese documentate agli interventi di cui all'art. 1, con un elenco riepilogativo e dettagliato delle fatture presentate con l'indicazione per ciascuna degli importi ritenuti ammissibili.
 
Art. 4

Erogazione e revoca
della misura compensativa

1. La misura compensativa e' erogata, previa valutazione della domanda da parte del Ministero, con le modalita' previste dall'art. 2, comma 1, a ciascun richiedente avente titolo entro sessanta giorni dalla scadenza dei singoli termini di presentazione previsti dall'art. 3, comma 1. In occasione dei pagamenti dovuti per gli interventi realizzati nell'ultimo periodo utile saranno erogati anche i saldi eventualmente maturati fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2.
2. La misura compensativa e' revocata qualora risulti che il beneficiario della stessa abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della domanda o nella documentazione alla stessa allegata.
3. La revoca della misura compensativa comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di corrispondere all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della misura compensativa e degli accessori alla misura stessa, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.
 
Art. 5

Copertura degli oneri

1. Le misure compensative di cui al presente decreto sono erogate a valere sulle disponibilita' presenti sull'apposito capitolo di bilancio 7590 (pg. 1) istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ciascuno per quanto di competenza.
Roma, 17 novembre 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 61

______
Avvertenza:
In ragione dei tempi relativi al perfezionamento ed alla registrazione del presente decreto, le tempistiche di cui al comma 1 dell'art. 3 sono da intendersi come di seguito specificato: le domande per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore del decreto possono essere presentate entro sessanta giorni a partire dall'8 febbraio 2022; per gli interventi realizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto, le domande possono essere presentate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.