Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 novembre 2021
Disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo. (Decreto n. 1253/2021)


Il MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMICA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 5 marzo 2020, n. 12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario.»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;
Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94, «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato.»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.»;
Visto l'art. 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, cosi' come sostituito dall'art. 60-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispone l'introduzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo;
Visto altresi', il suindicato art. 1, comma 536, della legge n. 178 del 2020, cosi' come sostituito dall'art. 60-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispone che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni applicative necessarie;
Visto il successivo comma 537 che statuisce per tipologie di iniziative formative, realizzate attraverso universita' pubbliche e private o erogate da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi dai precedenti, il numero di crediti formativi universitari o di European credit transfer system, il volume di ore di lavoro di apprendimento garantiti e, altresi', la durata complessiva della formazione;
Visto il comma 538 che prevede da parte dell'Istituto nazionale di statistica l'istituzione della sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive» al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e 537;
Visto il comma 539 che dispone che il beneficio di cui al comma 536 e' riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023;
Visto l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso l'ispettorato territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tra l'altro, dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa europea, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Considerato che il citato art. 1, comma 536, della legge n. 178 del 2020, cosi' come sostituito dall'art. 60-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede che le disposizioni per l'attuazione della agevolazione siano emanate «nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato»;
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visti il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Ritenuto che l'agevolazione di cui al comma 536 e seguenti della legge n. 178 del 2020, rientri tra gli aiuti di cui ai citati regolamenti «de minimis», e che pertanto e' esente dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni»;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 1, commi da 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo.
2. L'agevolazione fiscale di cui al presente decreto e' concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. L'aiuto e' espresso in termini di equivalente sovvenzione lorda, che coincide con l'importo dell'aiuto se fosse erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato, che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
2. Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in difficolta'», cosi' come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
 
Art. 3

Attivita' formative ammissibili

1. Sono ammissibili al credito d'imposta le donazioni effettuate dai soggetti di cui al precedente art. 2 ai soggetti promotori di cui ai successivi commi 2 e 3, nella forma di borse di studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, master di I livello, master di II livello e altri corsi formativi, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell'ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari, riconducibili alla sottocategoria ATECO da istituirsi ai sensi del successivo comma 4.
2. Le iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali devono essere promosse da universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche; tali iniziative, laddove erogate da Universita' pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
3. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al comma precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge n. 178 del 2020, al fine di identificare i soggetti titolati ad erogare attivita' formative ammissibili, all'interno della sezione di attivita' economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».
 
Art. 4

Procedura di accesso al contributo
sotto forma di credito d'imposta

1. L'agevolazione e' riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 539 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. A tal fine, le universita' pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al Ministero dell'universita' e della ricerca ogni iniziativa formativa di cui al precedente art. 3, deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022, sotto forma di borse di studio, finalizzate all'acquisizione di competenze manageriali promosse da universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.
3. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell'universita' e della ricerca, per le donazioni ricevute nel 2021, entro il 28 febbraio 2022, e per le donazioni ricevute nel 2022, entro il 28 febbraio 2023. A tal fine, il Ministero dell'universita' e della ricerca controllera' la conformita' dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti dal precedente art. 3. Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali, il Ministero dell'universita' e della ricerca emanera' un decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito d'imposta, ai sensi dell'art. 1, commi da 536 a 539, della legge n. 178 del 2020, per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.
4. Il contributo puo' essere concesso, nel limite delle risorse stanziate, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro annui, nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio a copertura di iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
5. Il limite di spesa annua e' pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, per le donazioni effettuate nell'anno 2021, e 2023, per le donazioni effettuate nell'anno 2022. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle somme stanziate l'agevolazione verra' riconosciuta integralmente fino all'esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
6. I soggetti di cui all'art. 2, successivamente al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al comma 3, formulano al Ministero dell'universita' e della ricerca istanza di accesso all'agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi necessari in merito. In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il Ministero dell'universita' e della ricerca predispone l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione. Il predetto elenco e' trasmesso all'Agenzia delle entrate prima della comunicazione ai soggetti beneficiari della concessione dell'agevolazione, secondo le modalita' concordate con l'Agenzia medesima ai sensi del successivo art. 11.
7. L'istanza di accesso di cui al comma 6 deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti dati:
a) elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore;
b) ammontare della donazione;
c) ammontare del credito d'imposta richiesto.
8. Le imprese possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto alle condizioni e nei limiti di importo previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.
 
Art. 5

Modalita' di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e' ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui e' stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, pena lo scarto del modello F24.
2. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta e' altresi' sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
3. Le eventuali decisioni relative alla sospensione del credito, di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, saranno comunicate all'Agenzia delle entrate con le stesse modalita' con cui viene trasmesso l'elenco iniziale dei beneficiari.
 
Art. 6

Obblighi documentali e dichiarativi

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta alle imprese, i soggetti promotori delle iniziative formative di cui al precedente art. 3, commi 2 e 3, comunicano al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'esatta denominazione sociale delle imprese donatrici, le donazioni ricevute e i correlati corsi di formazione sostenuti dalle borse di studio attivate a seguito delle donazioni. Tale dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sara' sottoscritta dal legale rappresentante, in forma riepilogativa e dovra' essere accompagnata dalla delibera degli organi accademici competenti e dall'asseverazione del Collegio dei Revisore dei conti, e fara' fede ai fini del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui all'art. 4, comma 3.
2. Ai fini dei successivi controlli di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, il soggetto promotore delle iniziative formative di cui al precedente art. 3, comma 1, e' comunque tenuto a rendere disponibile, oltre alla relazione illustrativa delle attivita' svolte:
a) l'asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti, che dovra' attestare la corrispondenza tra il versamento effettuato dall'impresa a favore del soggetto promotore, le borse di studio attivate e il costo sostenuto dal soggetto promotore a fronte della donazione ricevuta;
b) copia del bonifico effettuato dall'impresa a favore del soggetto promotore in cui nella causale risulti espressamente «versamento effettuato ai sensi dell'art. 1, commi da 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo»;
c) la convenzione e la lettera d'intenti sottoscritta tra il soggetto promotore e l'impresa donatrice ai fini della regolazione del rapporto di donazione contenente il numero di borse di studio da attivare, la tipologia del percorso formativo, il programma ditisco, eventuali periodi di tirocinio, i progetti formatici dei tirocini, i docenti del corso, gli esami finali e i lavori di esame finale - project work o tesina - e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'agevolazione in esame, sottoscritta da ambo le parti e successivamente approvata dai competenti organi accademici di Ateneo;
d) la documentazione di cui al percorso formativo relativa all'avviso in cui vengono riportate le borse di studio finanziate dalle donazioni dell'impresa, al verbale di selezione e di assegnazioni delle borse di studio, al registro presenza, se le lezioni si sono tenute on-line, alla registrazione delle stesse, ai verbali del collegio scientifico e del collegio didattico, ai lavori finali di PW e di tesina, ai verbali degli esami finali e alle attestazioni di frequenza del corso con il rinascimento di n. 60 CFU;
3. Il Ministero dell'universita' e della ricerca potra' richiedere, sia ai soggetti promotori che ai soggetti beneficiari, ulteriore documentazione probatoria, anche ai fini dei controlli di cui al successivo art. 7 e, comunque, non oltre i termini necessari alla conclusione dell'eventuale procedura di recupero di cui all'art. 7.
 
Art. 7

Controlli

1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca esegue controlli a campione al fine di accertare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta. In tali casi, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero dell'universita' e della ricerca, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.
3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo le modalita' concordate ai sensi del successivo art. 11, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso e in materia di imposte sui redditi.
 
Art. 8

Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' revocato dal Ministero dell'universita' e della ricerca:
a. nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto;
b. nel caso in cui la documentazione presentata ai sensi dell'art. 6, contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
c. in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese.
2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito secondo quanto previsto dal precedente art. 7 comma 1 del presente decreto.
 
Art. 9

Cumulo

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e delle intensita' massime di aiuto previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 della Commissione europea.
 
Art. 10

Risorse finanziarie

1. Per le finalita' previste dall'art. 1, commi da 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del comma 539 della medesima legge sono stanziate risorse finanziarie nel limite di una maggiore spesa annua per lo Stato italiano pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023.
 
Art. 11

Disposizioni finanziarie e monitoraggio

1. Le risorse indicate al precedente art. 10 sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778: «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24.
2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Ministero dell'universita' e della ricerca e l'Agenzia delle entrate concordano, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta a seguito di revoca o rideterminazione.
 
Art. 12

Registro nazionale aiuti di Stato

1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8, 9 e 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Ministero dell'universita' e della ricerca prima di procedere alla concessione dell'agevolazione verifica il rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti di riferimento e del divieto di cui all'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avvalendosi del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
 
Art. 13

Disposizioni finali

1. L'attivazione dell'agevolazione sara' oggetto di un successivo avviso emanato dalla competente direzione del Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2021

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 11