Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 29 dicembre 2021
Assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (testo A) e successive modificazioni;
Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 2 stabilisce che «L'impegno puo' essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio».
Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 3 stabilisce che «Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente».
Visto l'art. 4-quater, comma 1, lettera b) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale, con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, per le spese in conto capitale i termini di conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio;
Visto l'art. 265 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, art. 2, comma 4, con cui sono stati individuati i compiti della Divisione 5 Abusivismo edilizio, osservatorio e contenzioso della ex Direzione generale per la condizione abitativa ora Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;
Visto il decreto Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 481 del 30 novembre 2021 di riorganizzazione degli Uffici di II livello del Ministero, ammesso a registrazione in data 19 dicembre 2021 al n. 3089;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017, con il quale e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora della mobilita' sostenibili) un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed e' stata, altresi', demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora della mobilita' sostenibili), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 27, della citata legge n. 205 del 2017;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 46-ter, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il fondo di cui all'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017 e' stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e' ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n, 22;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020 n. 3150, con cui sono stati definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;
Visto l'art. 2 (Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo) del predetto decreto n. 254 del 23 giugno 2020;
Visto, in particolare, l'art. 3 (Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5 prevede «2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del "Fondo demolizioni".»;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 6 (Modalita' di presentazione delle domande di contributo), ai sensi del quale «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a carico del «Fondo demolizioni». Nel sistema sono altresi' resi noti i termini per la presentazione delle domande e gli elementi amministrativi e contabili da indicare»;
Visto l'avviso pubblico prot. n. 8049 del 11 agosto 2021 del direttore generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali, ora direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;
Visto il decreto prot. n. 8048 del 11 agosto 2021 con cui la dirigente della Divisione 5 della ex Direzione generale per la condizione abitativa, ora Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, nomina il responsabile del procedimento per la fase di cui all'art. 6 del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, attinente alla presentazione delle istanze di contributo da parte dei comuni;
Visti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni indicati sul sito internet e sull'apposito sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili dalle ore 12,00 del 13 settembre 2021 alle ore 12,00 del 13 ottobre 2021;
Viste le centoquindici schede intervento proposte dai comuni attraverso l'apposito sistema informativo per la presentazione delle domande di contributo;
Visto il verbale di istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 12428 del 24 dicembre 2021;
Visto che la proposta di cui al verbale prot. n. 12428 24 dicembre 2021 si compone di due separati elenchi di interventi e relativi importi da ammettere al contributo, di cui un elenco di importo pari ad euro 1.168.663,74 contenente gli interventi ammessi senza riserva di integrazione documentale ed un secondo elenco, per un importo di euro 1.154.267,74 euro, contenente gli interventi ammessi con riserva di integrazione documentale;
Considerato che complessivamente la proposta di cui al verbale prot. n. 12428 del 24 dicembre 2021 riguarda l'ammissione al contributo di n. 99 interventi in n. 34 comuni e n. 9 regioni, per un importo complessivo di euro 2.322.931,48, da porre a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
Vista la relazione illustrativa del presente decreto;
Considerato che gli elenchi degli interventi da ammettere al contributo assicurano, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna delle n. 9 regioni, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso;
Visto che le risorse previste dall'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, come integrate dall'art. 46-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in qualita' di residui di lettera f) per un importo di euro 2.008.832,36 milioni con esercizio finanziario di provenienza 2019 e per un importo di euro 1 milione, con esercizio finanziario di provenienza 2020;
Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, vi e' la capienza necessaria per procedere all'assegnazione ai comuni di risorse complessivamente pari ad euro 2.322.931,48;
Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, l'elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive e le relative somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ritenuto necessario procedere celermente all'assegnazione dei contributi ai comuni e al successivo impegno dei fondi di derivazione 2019 e 2020 di cui alla legge 205/2017, art. 1, comma 26 entro il termine del corrente anno finanziario;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, sono ammessi al contributo gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'elenco A allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad euro 1.168.663,74, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco A allegato al presente decreto sono assegnati ai comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive ivi indicati.
 
Allegato
Elenco A interventi ammessi al contributo di cui alla L. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni

Parte di provvedimento in formato grafico
Elenco B interventi ammessi al contributo di cui alla L. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni con riserva di integrazione documentale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, sono ammessi al contributo con riserva di integrazione documentale gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'elenco B allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad euro 1.154.267,74, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco B allegato sono assegnati con riserva di integrazione documentale ai comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive ivi indicati.
 
Art. 3

Gli oneri derivanti dal presente decreto pari complessivamente ad euro 2.322.931,48 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, iscritte sul capitolo 7446, piano gestionale 1 in termini di residui di lettera f).
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
Roma, 29 dicembre 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 75