Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 14 dicembre 2021 |
Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art. 1, comma 73, che, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, riconosce a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432.2002, o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti; Visto il comma 74 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale detto credito d'imposta e' riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021; Visto, ancora, il comma 75 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale il credito d'imposta di cui al comma 73 e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; Visto il comma 76 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del predetto credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74; Visto altresi' il comma 77 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, che sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 destinando i conseguenti risparmi alla copertura dell'onere derivante dal comma 74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti ai componenti del reddito d'impresa; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto 29 dicembre 2016, n. 266 recante «Criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici, ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare, l'allegato 3 che ammette tra i rifiuti e materiali ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio di comunita' gli imballaggi in legno (15 01 03) e gli imballaggi in carta e cartone (15 01 01); Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, la voce «16. Rifiuti compostabili» che include nei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualita' gli scarti di legno non impregnato [150103] e la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101]; Acquisito il concerto espresso dal Ministro dello sviluppo economico; Acquisito il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 1, par. 1, lettera f), punto iii, della direttiva 2015/1535, trasmessa con nota del 21 ottobre 2020 dal Ministero dello sviluppo economico; Considerato che gli imballaggi in carta e in legno, costituiti da sostanze di origine naturale, sono compostabili ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, n. 22 e del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266; Ritenuto, pertanto, in considerazione della loro natura, di poter includere gli imballaggi in carta e cartone e in legno tra gli «imballaggi biodegradabili e compostabili» in quanto rientranti nelle disposizioni di cui alla norma UNI EN 13432.2002; Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali e applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito dall'art. 1, comma 73 della legge n. 145/2018 che garantiscano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 74 e con le modalita' indicate al comma 75 del medesimo articolo;
Decreta:
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui fissati dal comma 74, nonche' i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione. |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1 e' riconosciuto a tutte le imprese che acquistano: a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi: 1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; 2) gli imballaggi in legno non impregnati; c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta; d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio. |
| Art. 3
Requisiti tecnici e certificazioni
1. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto, i prodotti e gli imballaggi di cui all'art. 2 possiedono i requisiti tecnici di seguito indicati: a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); b) la conformita' alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); c) la biodegradabilita' e la compostabilita' per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b); d) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c); e) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) e' dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni: a) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato; b) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformita' accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformita' alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato. 3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b), e' dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformita' alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17. 4. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera c), degli imballaggi diversi da quelli in carta e cartone e in legno non impregnati e' dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformita' alla norma UNI EN 13432:2002. |
| Art. 4
Agevolazione concedibile
1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1 e' riconosciuto nella misura del 36 per cento delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. 3. L'effettivita' del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 4. Il credito di imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea. |
| Art. 5
Procedura di riconoscimento dell'incentivo
1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2019 e nel 2020, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito istituzionale. 2. Nella domanda di cui al comma 1, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, e' specificato: a) per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi di cui all'art. 2, l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento; b) l'ammontare del credito di imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi di cui all'art. 2; c) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa. 3. La domanda di cui al comma 1 e' corredata, pena esclusione: a) di copia del documento di identita' e del codice fiscale del richiedente; b) dalle certificazioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4; c) dall'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute. 4. Il credito di imposta e' riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 4, comma 1. 5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso e' utilizzabile. |
| Art. 6
Utilizzazione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ne' alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il credito di imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state sostenute le spese ammissibili, dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 5. A tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 3. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non eccede l'importo concesso dal Ministero della transizione ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero della transizione ecologica, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 4. Non si applicano i limiti di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto sono, rispettivamente, per l'anno 2020, gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale n. 1778 rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e, per l'anno 2021, da versare sulla medesima contabilita', per essere utilizzate dall'Agenzia per le regolazioni contabili delle compensazioni esercitate dalle imprese, ai sensi del presente articolo. |
| Art. 7
Cause di revoca del credito d'imposta
1. Il credito di imposta e' revocato: a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti; b) qualora la documentazione di cui all'art. 5 contenga elementi non veritieri. 2. Il credito di imposta e', altresi', revocato in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 8. |
| Art. 8 Controlli e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito
1. Il Ministero della transizione ecologica procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione ecologica l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta, con i relativi importi. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero della transizione ecologica, che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero. |
| Art. 9 Modalita' di scambio delle informazioni necessarie al riconoscimento e controllo della fruizione del credito 1. Gli scambi di dati tra il Ministero della transizione ecologica e l'Agenzia ai fini del riconoscimento del credito, della sua fruizione e del controllo, previsti negli articoli precedenti, sono effettuati secondo regole, modalita' e termini definiti d'intesa. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2021
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 58 |
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