Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2022 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 26 gennaio 2022 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Relvar Ellipta». (Determina n. 86/2022). |
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui e' stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»; Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3; Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; Vista la domanda con la quale la societa' Glaxosmithkline (Ireland) LTD ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Relvar Ellipta» (vilanterolo/fluticasone furoato) relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 043154057/E e 043154020/E; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta dell'11-13 novembre 2020; Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 20-22 ottobre 2021; Vista la delibera n. 67 del 20 dicembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; Visti gli atti d'ufficio;
Determina:
Art. 1
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale RELVAR ELLIPTA (vilanterolo/fluticasone furoato): «"Relvar Ellipta" e' indicato per il trattamento regolare dell'asma negli adulti e negli adolescenti di eta' maggiore o uguale a dodici anni quando l'uso di un medicinale di associazione (beta2-agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide per via inalatoria) e' appropriato: pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per inalazione a breve durata d'azione usati "al bisogno". Nuove indicazioni: pazienti gia' adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2 - agonisti per inalazione a lunga durata d'azione», sono rimborsate come segue. Per il primo anno: Confezione: «184 microgrammi/22 microgrammi - polvere per inalazione, pre-dosata - uso inalatorio - blister (ALU)» 1 inalatore x 30 dosi - A.I.C. n. 043154057/E (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 32,24; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 53,21. Confezione: «92 microgrammi/22 microgrammi - polvere per inalazione, pre-dosata - uso inalatorio - blister (ALU)» 1 inalatore x 30 dosi - A.I.C. n. 043154020/E (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 32,24; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 53,21; nota AIFA: 99. Per il secondo anno: Confezione: «184 microgrammi/22 microgrammi - polvere per inalazione, pre-dosata - uso inalatorio - blister (ALU)» 1 inalatore x 30 dosi - A.I.C. n. 043154057/E (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 31,58; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 52,12. Confezione: «92 microgrammi/22 microgrammi - polvere per inalazione, pre-dosata - uso inalatorio - blister (ALU)» 1 inalatore x 30 dosi - A.I.C. n. 043154020/E (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 31,58; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 52,12; nota AIFA: 99. Riduzione sul prezzo al pubblico, come da condizioni negoziali. La societa', fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. Il presente accordo deve intendersi novativo delle condizioni recepite con determina AIFA n. 1460/2014 del 9 dicembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2014, che, pertanto, si estingue. Validita' del contratto: ventiquattro mesi. |
| Art. 2
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Relvar Ellipta» (vilanterolo/fluticasone furoato) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). |
| Art. 3
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Roma, 26 gennaio 2022
Il dirigente: Trotta |
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