Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 7 dicembre 2021 |
Criteri e modalita' di riparto del fondo per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni ricadenti nelle zone economiche ambientali, nelle riserve della biosfera MAB-UNESCO e nei siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanita' dall'UNESCO per criteri naturali. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 759, con cui e' stato istituito un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanita' e che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558, che ha autorizzato l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Londra del 1945, relativa alla costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1949, che vi ha dato esecuzione; Vista la legge 6 aprile 1977, n. 184, con cui e' stata ratificata ed e' stata data esecuzione alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale UNESCO del 1972, ed i relativi meccanismi attuativi tra cui la cd Lista del Patrimonio mondiale dell'umanita' e le Linee guida operative della Convenzione che disciplinano l'iscrizione di territori e aree protette per criteri naturali nella suddetta lista, individuando aree centrali e zone tampone; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'art. 1 che annovera, tra le finalita' delle aree naturali protette, la «promozione di attivita' di educazione» e che disciplina, tra le altre cose, modalita' istitutive e meccanismi di gestione delle aree naturali protette nazionali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 4-ter che al comma 1 ha istituito le Zone economiche ambientali; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ha dettato le relative disposizioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»; Visto il Programma scientifico intergovernativo «Uomo e Biosfera» (MAB, «Man and Biosphere»), lanciato dall'UNESCO nel 1971, la Rete mondiale delle riserve della biosfera, ed i meccanismi attuativi del programma tra cui la «Strategia di Siviglia» ed il Quadro statutario della Rete mondiale di cui alla risoluzione n. 28C/2 della XXVIII Conferenza generale dell'UNESCO che, anche alla luce della nuova strategia MAB 2015-2025 e del Piano d'azione di Lima 2016-2025, individuano la zonazione delle Riserve della biosfera della Rete mondiale in aree centrali, zone tampone e aree di cooperazione; Considerato che ogni anno, sulla base delle iniziative promosse da ogni paese, delle procedure previste per ogni tipologia di riconoscimento e delle valutazioni espresse dai rispettivi organismi tecnici, gli organi decisionali del Programma intergovernativo MAB e della Convenzione sul Patrimonio mondiale provvedono ad aggiornare l'elenco dei siti all'interno di tali liste e reti; Considerato che, al 30 settembre 2021, in Italia sono stati riconosciuti 5 siti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanita' per criteri naturali, 20 Riserve della biosfera della Rete mondiale MAB, di diverse caratteristiche ed estensione territoriale, nonche' 24 zone economiche ambientali (ZEA) istituite presso i parchi nazionali e gestite dai relativi Enti parco; Considerato che, anche al fine di assicurare tutela e promozione ai valori riconosciuti, coordinamento e iniziative progettuali pilota a favore di tali siti, anche a carattere educativo e di divulgazione, e di dare attuazione ai piani di gestione, nei formulari UNESCO e' prevista l'indicazione di un ente referente per la tutela, la gestione, il coordinamento e la programmazione che in Italia, e' individuato in un ente parco, nazionale o regionale, ovvero in altre specifiche strutture di gestione a carattere pubblico, enti con personalita' giuridica privata costituiti su iniziativa degli enti territoriali e locali competenti o altri soggetti cui lo Stato demanda la gestione dell'area protetta situata al centro del riconoscimento unescano; Considerato che in assenza di un soggetto responsabile cosi' individuato appare opportuno richiedere agli enti locali un «soggetto referente» con apposito atto d'intesa, in linea con quanto gia' avviene in attuazione di altre disposizioni normative con cui vengono erogati contributi economici a favore della eterogenea platea dei siti UNESCO, come la legge 20 febbraio 2006, n. 77; Considerato il ruolo su evidenziato svolto da Enti Parco nazionali ed enti gestori dei siti UNESCO nei propri contesti territoriali, nel raccordo operativo con i comuni ricadenti nei rispettivi perimetri, e nella programmazione di iniziative a favore di istituti scolastici e studenti per la diffusione dei valori naturali dei rispettivi comprensori, nonche' per la promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, e dello sviluppo sostenibile; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota del 17 novembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e dotazione finanziaria
1. Ai sensi dell' art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di riparto del fondo per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei Comuni che ricadono nelle Zone economiche ambientali (di seguito «ZEA»), di cui all'art. 4-ter, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle Riserve della biosfera MAB-UNESCO e nei siti dichiarati Patrimonio mondiale dell'Umanita' dall'UNESCO per criteri naturali (di seguito «siti naturali UNESCO»). 2. Il fondo di cui al comma 1, la cui dotazione finanziaria e' pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 759, della legge n. 178 del 2020, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nel capitolo 1559, piano gestionale 1, CdR 12. |
| Art. 2
Presentazione dei progetti e ruolo dei soggetti referenti
1. I progetti di cui all'art. 1, comma 1 sono presentati dai soggetti referenti di cui al comma 2. 2. E' soggetto referente: a) per le ZEA, il relativo ente Parco nazionale; b) per i siti naturali UNESCO, uno tra i seguenti enti, in quanto ente referente per la tutela, la gestione o il coordinamento di ciascun sito: 1) l'Ente parco nazionale; 2) l'Ente parco regionale; 3) altra specifica struttura di gestione a carattere pubblico istituita dagli Enti territoriali e locali competenti; 4) altro ente o fondazione con personalita' giuridica privata costituito e governato dagli enti territoriali o locali competenti; 5) soggetto cui lo Stato o gli Enti territoriali delegano la gestione dell'area protetta situata al centro del riconoscimento unescano; c) per i siti naturali UNESCO in cui risulti assente uno degli enti indicati dalla lettera b), il Comune designato dai Comuni competenti con apposito atto d'intesa. L'ente cosi' individuato e' garante presso il Ministero della transizione ecologica del suddetto atto d'intesa. 3. Sono ammessi a presentare i progetti i soggetti referenti delle ZEA e dei siti naturali UNESCO riconosciuti al 30 settembre 2021. 4. Ciascun soggetto referente presenta un unico progetto pilota di educazione ambientale che deve tenere conto dei particolari valori naturali riconosciuti a livello nazionale e internazionale sulla ZEA o sul sito naturale UNESCO. E' consentita la presentazione di due progetti di educazione ambientale unicamente da parte degli enti che siano al tempo stesso soggetti referenti di una ZEA e di un sito naturale UNESCO. |
| Art. 3
Ripartizione del fondo
1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 1, l'ammontare massimo del finanziamento per ciascun progetto di educazione ambientale e' calcolato sulla base della popolazione scolastica degli istituti di cui all'art. 1, comma 1 nei comuni ricadenti in ciascuna ZEA e in ciascun sito naturale UNESCO. 2. L'importo massimo di finanziamento per ogni progetto di educazione ambientale e' individuato da ciascun bando di cui all'art. 4 in misura crescente sulla base di quattro fasce di popolazione scolastica. In base alla popolazione scolastica dei propri comuni, ciascuna ZEA e ciascun sito naturale UNESCO rientrano in una fascia di appartenenza, cui corrisponde un importo massimo di finanziamento. 3. Le fasce di cui al comma 2 sono le seguenti: a) fino a 5.000 studenti: fascia 1; b) oltre 5.000 studenti e fino a 15.000 studenti: fascia 2; c) oltre 15.000 studenti e fino a 30.000 studenti: fascia 3; d) oltre 30.000 studenti: fascia 4. 4. Il finanziamento viene concesso ai soggetti referenti che presentano il progetto di educazione ambientale con le modalita' di cui all'art. 4. |
| Art. 4
Modalita' di accesso al contributo
1. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito web un bando per l'anno 2021 che individua i termini e le modalita' di presentazione delle istanze per la concessione e l'erogazione del contributo, le modalita' di attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione, oltre che gli importi massimi di finanziamento in relazione a ciascuna fascia di popolazione scolastica ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3. 2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito web il bando relativo all'anno successivo a quello corrente, entro il mese di settembre 2022. 3. Il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito web l'elenco dei soggetti referenti beneficiari del finanziamento. |
| Art. 5
Soggetto attuatore
1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero della transizione ecologica che si avvale, utilizzando in misura massima il 2% delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 2, delle societa': a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'art. 4, per le attivita' di istruttoria delle istanze ricevute, l'identificazione dei beneficiari ammessi e la definizione del contributo; b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 6 e degli adempimenti connessi. 2. Il Ministero della transizione ecologica, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, realizza, ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilita' semplificata del contributo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 6
Erogazione del contributo
1. Le risorse di cui all'art. 1 vengono ripartite, nei limiti di quanto spettante e nell'ambito della disponibilita' del fondo, tra i soggetti referenti di cui all'art. 2 dalla societa' CONSAP S.p.a., sulla base dell'elenco pubblicato sul sito web del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 4, comma 3. 2. Ove i contributi richiesti fossero superiori alle risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 1, le medesime risorse saranno erogate in maniera proporzionale fino alla concorrenza della dotazione totale del fondo. |
| Art. 7
Controllo e sanzioni
1. I soggetti referenti svolgono tutti i controlli necessari sulla realizzazione dei progetti di cui al presente decreto. 2. Il Ministero della transizione ecologica, successivamente all'erogazione del contributo economico, procede allo svolgimento dei controlli a campione avvalendosi della Guardia di finanza, per verificare la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il soggetto attuatore di cui all'art. 5 fornisce i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati ove richiesto dalla Guardia di finanza per lo svolgimento dell'attivita' di controllo. 4. Qualora il contributo, a seguito dei controlli effettuati, risulti in tutto o in parte non spettante, il Ministero della transizione ecologica procede alla revoca totale o parziale del medesimo e al recupero delle risorse erogate, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 5. Le risorse recuperate ai sensi del comma 4 sono versate su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'erario. |
| Art. 8
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del finanziamento di cui all'art. 1, comma 759, della legge n. 178 del 2020. 2. Il soggetto attuatore di cui all'art. 5 e' responsabile del trattamento dei dati personali cui il Ministero della transizione ecologica, in qualita' di titolare del trattamento, ricorre. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2021
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 69 |
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