Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 13 dicembre 2021 |
Aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989; Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (ora Ministero delle infrastrutture e mobilita' sostenibili) sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che all'art. 100, comma 2, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera b), punto 2.1) dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con successive modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con «per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziari-direzionali ed di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)»; Visto il comma 4 del sopraccitato art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non puo' essere inferiore a euro 2.500 (duemilacinquecento)»; Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2022; Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 8034 in data 18 ottobre 2021, che per il periodo settembre 2020 - settembre 2021, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e' pari al +2,6% e, con nota prot. n. 9221 in data 29 novembre 2021, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e' pari al +13,3 %; Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2020 - settembre 2021, ultimo mese utile, la rideterminazione del canone dal 1° gennaio 2022, e' pari a + 7,95 %;
Decreta:
1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2022, applicando l'adeguamento del (7,95%) sette virgola novantacinque percento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2021. 2. Le misure unitarie cosi' aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2022. 3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorche' rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2022. 4. La misura minima di canone, prevista dal comma 4 dell'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 2.500 (duemilacinquecento) e' aggiornata a euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) a decorrere dal 1° gennaio 2022. 5. La misura minima di euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 13 dicembre 2021
Il direttore generale: Di Matteo
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3190 |
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