Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 dicembre 2021
Individuazione delle condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, della durata minima della stessa assegnazione e dei criteri di priorita' nei casi di sostituzione o di assegnazione.


LA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante «Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura» e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 379, con cui il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, individuato dalla tabella 2 allegata al medesimo provvedimento, e' stato aumentato di complessive 600 unita' prevedendo, altresi', che le piante organiche degli uffici giudiziari siano rideterminate mediante l'adozione, sentito il Consiglio superiore della magistratura, di uno o piu' decreti del Ministro della giustizia;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2019, con cui, in attuazione della norma citata e in conformita' dei contingenti fissati dalla predetta tabella 2 per le diverse funzioni del personale di magistratura, le piante organiche della Corte di cassazione e della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione sono state ampliate, rispettivamente, in ragione di 4 posti di presidente di sezione e 48 posti di consigliere e di 1 posto di avvocato generale e 17 posti di sostituto procuratore generale;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 432, che provvede all'integrale sostituzione del Capo II della richiamata legge n. 48/2001, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2020, con il quale sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito in attuazione dell'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, distribuendo tra i singoli presidi 422 delle 600 unita' recate in aumento dalla medesima norma;
Vista la proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali tramessa dal Ministro, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura, con cui viene individuato in 176 unita' il contingente complessivo nazionale nonche' il numero di unita' assegnate a ciascun distretto, definendo, in ottemperanza alla previsione normativa, in 122 unita' il numero di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti ed in 54 unita' il numero di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti;
Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell'8 settembre 2021, in fase di valutazione ai fini della prossima emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 4 della legge n. 48/2001, come novellato dalla citata legge n. 160/2019;
Visto il successivo art. 5 della medesima legge con cui sono individuate le ipotesi nelle quali i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione del personale di magistratura nei casi di assenza dall'ufficio;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 48/2001 come novellato dalla citata legge n. 160/2019, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, devono essere individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione e la relativa durata minima, nonche' i criteri di priorita' per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici che versino in condizioni critiche di rendimento;
Ritenuto che la norma innanzi citata demanda al Ministro della giustizia, nell'ambito delle prerogative costituzionalmente attribuite in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, l'individuazione, mediante specifico decreto, della tipologia di situazioni che integrano le condizioni critiche di rendimento idonee a dar luogo all'assegnazione dei magistrati delle piante organiche flessibili ai singoli uffici giudiziari;
Considerato che, col medesimo decreto, deve essere stabilita la durata minima del periodo di assegnazione dei magistrati ai singoli uffici, in funzione delle concrete esigenze da soddisfare e degli specifici obiettivi da raggiungere in termini di superamento delle criticita', nonche' i criteri di priorita' da seguire nel dar luogo alle sostituzioni ovvero alle assegnazioni;
Valutato, preliminarmente, che le funzioni attribuite alle piante organiche flessibili distrettuali assorbono integralmente le attivita' in precedenza rimesse alla competenza del magistrato distrettuale, estendendone l'ambito di applicabilita' non solo alla sostituzione di magistrati assenti dal servizio, ma anche a fronteggiare predeterminate situazioni di disagio operativo riscontrate presso uno o piu' uffici giudiziari del distretto, anche indipendentemente dall'assenza dei magistrati in organico;
Ritenuto, in linea generale, che le condizioni critiche di rendimento possono essere riferite a criticita' di funzionamento dell'ufficio giudiziario legate ad eventi non prevedibili, di elevata gravita' e di portata ampia e generale, ovvero connesse ad indicatori specifici, elaborati sulla base dei dati statistici rilevati presso gli uffici, confrontando i valori del singolo ufficio con i valori medi del distretto di appartenenza ovvero individuati a livello nazionale;
Considerato che, in tale contesto, si rende necessario tener conto della specificita' delle attivita' e dei flussi giudiziari che connotano gli uffici giudicanti e gli uffici requirenti, individuando, per ciascuna tipologia, le fattispecie che integrano le suddette condizioni;
Ritenuto che, al fine di garantire un adeguato e funzionale impiego della nuova figura di magistrato, la durata minima dell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale puo' essere determinato in un anno, in coerenza con i termini fissati per l'istituto previsto dall'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Ritenuto, altresi', che, nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, carattere prioritario deve essere riconosciuto alle condizioni critiche di rendimento determinate da eventi eccezionali di portata ampia e generale rispetto alle situazioni di disagio operativo riferite ad indicatori specifici, nonche', fatta salva la fattispecie prevista dall'art. 5, comma 4, del presente decreto, sulla destinazione in sostituzione di magistrati assenti dal servizio;
Ritenuto, inoltre, che, nella definizione delle condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari ai fini dell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale occorre considerare come prioritari gli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento alla riduzione dell'arretrato e della durata dei procedimenti, nonche' le esigenze connesse alla attuazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in relazione alla necessita' di specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali;
Considerato che, ove non ricorrano le condizioni per la destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici che versino nelle condizioni critiche di rendimento individuate nel presente decreto, questi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva in attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come modificato dall'art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Acquisito il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 22 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) iscrizioni: il numero dei procedimenti iscritti nei registri dell'ufficio giudiziario nel corso di ciascun anno;
b) pendenze: il numero dei procedimenti in carico all'ufficio e non definiti al 31 dicembre di ciascun anno;
c) pendenze pro capite: il numero dei procedimenti pendenti in carico all'ufficio al 31 dicembre di ciascun anno in rapporto alla pianta organica vigente alla medesima data;
d) arretrato civile: il sottoinsieme dei procedimenti pendenti che risultano non definiti entro i termini di ragionevole durata previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89;
e) turn-over: il numero di «uscite» di magistrati registrate presso ciascun ufficio giudiziario in rapporto all'organico complessivo in un arco temporale annuale o pluriennale, considerando tutti i trasferimenti da una sede all'altra, nonche' i casi in cui e' stato autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giurisdizionali, secondo l'ultima rilevazione operata in materia dal Consiglio superiore della magistratura;
f) tasso di scopertura: la percentuale dei posti non coperti - scopertura effettiva - di ciascun ufficio rispetto alla relativa pianta organica.
2. Il Ministro della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura, negli ambiti di rispettiva competenza, provvedono annualmente al monitoraggio ed alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali dei dati riferiti alle definizioni di cui al comma 1 ed agli indicatori di cui al presente decreto.
 
Art. 2

Condizioni critiche di rendimento degli uffici giudicanti

1. Sono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari giudicanti:
a) eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile ne' fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni, anche con riferimento ad uno specifico settore della giurisdizione penale e civile;
b) eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessita', per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attivita' con modalita' tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%;
c) in relazione alle corti di appello: pendenze pro capite dell'ufficio di corte di appello superiori al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultrabiennale, sulle pendenze superiore al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile della corte di appello superiore rispetto al valore medio dei tribunali del distretto; in relazione ai tribunali: percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultratriennale, sulle pendenze del tribunale superiore rispetto al dato medio dei tribunali del distretto, ovvero pendenze pro capite superiori rispetto alle pendenze pro capite medie registrate nei tribunali del distretto;
d) turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;
e) tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi.
 
Art. 3

Condizioni critiche di rendimento degli uffici requirenti

1. Sono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari requirenti:
a) eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile ne' fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni;
b) eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessita', per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attivita' con modalita' tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%;
c) pendenze pro capite della procura della Repubblica presso il tribunale superiori rispetto alle pendenze pro capite medie registrate nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto;
d) turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;
e) tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi;
f) presenza in udienza del magistrato dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale in misura prossima o superiore al 25% rispetto alla media registrata nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto.
 
Art. 4
Durata minima dell'assegnazione dei magistrati della pianta organica
flessibile distrettuale

1. L'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti, per fronteggiare le condizioni critiche di rendimento di cui al presente decreto, non puo' avere durata inferiore ad un anno.
2. Il termine di cui al comma 1 e' derogabile nei casi in cui si renda necessario fronteggiare le sopravvenute condizioni critiche individuate dall'art. 2, lettera a), b) e dall'art. 3, lettera a) e b).
 
Art. 5
Criteri di priorita' per l'assegnazione dei magistrati della pianta
organica flessibile distrettuale

1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto, in via prioritaria, della sussistenza delle condizioni critiche di rendimento individuate all'art. 2, lettera a), b) e all'art. 3, lettera a), b).
2. Ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari e nel rispetto della previsione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell'art. 2 e nell'art. 3 sono considerate preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate.
3. L'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari per la sussistenza delle condizioni critiche di rendimento di cui all'art. 2, lettera a), b), c) e all'art. 3, lettera a), b) riveste carattere prioritario rispetto alla loro destinazione in sostituzione di magistrati assenti dal servizio nei casi specificatamente indicati all'art. 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui le assenze per malattia o altro impedimento ovvero le vacanze d'organico per qualunque ragione verificatesi nell'ufficio comportino una sensibile e grave riduzione delle presenze effettive rispetto all'organico dell'ufficio, per cui il provvedimento di destinazione in sostituzione risultera' prioritario rispetto all'assegnazione connessa alla sussistenza delle condizioni critiche di rendimento.
 
Art. 6
Criteri di priorita' per l'assegnazione dei magistrati della pianta
organica flessibile distrettuale e il Piano nazionale di ripresa e
resilienza.

1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto degli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, entro i limiti temporali fissati per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell'arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali assumono carattere prioritario ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari.
Roma, 27 dicembre 2021

La Ministra: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 163