Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 7 febbraio 2022
Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione degli eventi denominati: «Mediterraneo, frontiera di pace. Incontro di riflessione e di spiritualita'» e «Conferenza internazionale dei sindaci - Mar Mediterraneo ponte per il dialogo».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del G20 e delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 giugno 2021, n. 150 e il relativo protocollo di sicurezza, recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20», allegato alla stessa;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2021, n. 296;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2022, n. 22;
Vista la nota 26 gennaio 2022, con la quale il sindaco di Firenze ha rappresentato l'opportunita' di adottare, in occasione della «Conferenza internazionale dei sindaci "Mar mediterraneo ponte per il dialogo"» in programma a Firenze dal 24 al 27 febbraio 2022, un apposito regime per l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei partecipanti alla predetta Conferenza provenienti da Stati o territori esteri, e per lo svolgimento dell'evento;
Vista la nota 4 febbraio 2022, a firma del Presidente della Conferenza episcopale italiana, con la quale e' stata manifestata analoga esigenza in relazione allo svolgimento dell'evento internazionale denominato «Mediterraneo, frontiera di pace. Incontro di riflessione e di spiritualita'», in programma a Firenze dal 23 al 27 febbraio 2022;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente, in considerazione della rilevanza internazionale dei predetti eventi, prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, specifiche disposizioni volte a consentire in sicurezza l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale ai partecipanti provenienti da Stati o territori esteri;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai partecipanti, provenienti da Stati o territori esteri, invitati agli eventi internazionali denominati «Mediterraneo, frontiera di pace. Incontro di riflessione e di spiritualita'» e «Conferenza internazionale dei Sindaci "Mar mediterraneo ponte per il dialogo"», in programma a Firenze, rispettivamente, dal 23 al 27 febbraio 2022, e dal 24 al 27 febbraio 2022, e' consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento stesso e alle attivita' a esso connesse, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, agli eventi di cui al comma 1 si applicano le misure previste nel protocollo di sicurezza, recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20», allegato all'ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021, citata in premessa.
3. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, i soggetti di cui al comma 1 non devono sottoporsi alle misure della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario previste, in relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e territori esteri, dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, le autorita' competenti comunicano agli uffici del Ministero della salute un elenco dettagliato dei partecipanti all'evento di cui al comma 1 dei singoli paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.
 
Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2022

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 256