Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 novembre 2021, n. 242
Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 179;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, riguardante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, relativo alle disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto 7 marzo 2019 del Ministro dello sviluppo economico, relativo alla ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016, recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;
Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 165/2014 e nei relativi regolamenti di esecuzione, raccordandole con le attribuzioni gia' svolte dalle Camere di commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. 22648 del 27 ottobre 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al Regolamento
(UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4
febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su
strada

1. Al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente: «Disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.»;
b) all'articolo 1, comma 1, le parole «applicative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale»;
c) all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente numero:
«5) il rilascio di chiavi di sicurezza e certificati digitali per le carte tachigrafiche;»;
d) l'articolo 2, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
a) all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014;
b) all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, cosi' come modificato dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/502.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende, altresi', per:
a) «controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e l'assenza di un eventuale collegamento del tachigrafo a dispositivi di manipolazione;
b) «Regolamento»: il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada;
c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica;
d) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni;
e) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle Camere di commercio;
g) «gestore del sistema informativo»: la societa' InfoCamere S.C.p.A. - Societa' Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni;
h) «Autorita' di controllo»: le autorita' di controllo deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di lavoro e previdenza sociale e trasporto stradale o adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale.»;
e) all'articolo 3, comma 2, le parole «per le operazioni di montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti: «agli installatori, officine e costruttori di veicoli per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione»;
f) all'articolo 3, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le Autorita' di controllo sono quelle deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro, di cui all'articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'articolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.»;
h) all'articolo 3, il comma 5, e' sostituito dal seguente:
«5. Le liste di cui all'articolo 24, comma 5, del Regolamento dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, sono formate dall'Unioncamere sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. L'Unioncamere ne cura altresi' l'aggiornamento e provvede alla divulgazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.»;
i) all'articolo 3, comma 6, le parole «dall'articolo 1, comma 5), lettera b), del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 31, del Regolamento» e le parole «all'articolo 1, comma 5), lettera c), dello stesso regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 24, comma 5, dello stesso Regolamento»;
l) all'articolo 3, comma 7, le parole «per le operazioni di montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti: «per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione»;
m) all'articolo 3, il comma 8, e' sostituito dal seguente:
«8. Le modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»;
n) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole «delle officine e dei montatori autorizzati di cui al precedente articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli installatori, officine e costruttori di veicoli, utilizzate per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione di cui al precedente articolo 3,»;
o) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole «dalle officine e dai montatori» sono sostituite dalle seguenti: «dagli installatori, officine e costruttori di veicoli».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- La legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente
«Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio
1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo
all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura
destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore
dei trasporti su strada» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 novembre 1978, n. 328, Supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 179, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario n.74), recante
«Nuovo codice della strada», e' il seguente:
«Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di
velocita'). - 1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n.
3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono
circolare provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel
regolamento stesso. Nei casi e con le modalita' previste
dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresi' di limitatore di velocita'.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero
circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel
regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il
foglio di registrazione o la scheda del conducente, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 866 a € 3.464. La sanzione amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del
cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito
di limitatore di velocita' ovvero circola con un
autoveicolo munito di un limitatore di velocita' avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non
funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 967 a € 3.867.
La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata
nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del
limitatore di velocita'.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un
veicolo sprovvisto di limitatore di velocita' o
cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione,
ovvero con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 831 a €
3.328.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre
violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
applica la sanzione accessoria della sospensione della
licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale
le violazioni sono state commesse, per la durata di un
anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie
previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e
il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le
sanzioni previste sono applicate una sola volta nella
misura stabilita per la sanzione piu' grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni
accertate devono essere comunicate all'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale
il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che
il cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano
alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli
organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, anche
scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di
sicurezza presso la piu' vicina officina autorizzata per
l'installazione o riparazione, possono disporre che sia
effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il
ripristino della funzionalita' del limitatore di velocita'
o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del
proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in
solido.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente
che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore
di velocita' o cronotachigrafo mancante, manomesso o non
funzionante diffida il conducente con annotazione sul
verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine
di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il
predetto termine decorre dalla data di ricezione della
notifica del verbale, da effettuare al piu' presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla
diffida di cui al comma 7, durante i quali trova
applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, e'
disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo
amministrativo dello stesso. Il veicolo verra' restituito
dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
di circolazione.
8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a
cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore
segnala il fatto all'autorita' competente, che dispone la
verifica presso la sede del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo
degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui
tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da quindici giorni a tre mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel
caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi
l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente
secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre
1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della
legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni,
si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di
accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio
metrico provinciale per le necessarie verifiche del
ripristino della regolarita' di funzionamento
dell'apparecchio cronotachigrafo.».
- Il testo dell'art. 1, comma 5 e dell'art. 2, comma 2,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, Supplemento ordinario n. 7, e'
il seguente:
«Art. 1 (Natura e sede). - (Omissis).
5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono
proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi
dei componenti, l'accorpamento delle rispettive
circoscrizioni territoriali o le modifiche delle
circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la
camera di commercio derivante dall'accorpamento delle
circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono
approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni
territoriali delle camere di commercio esistenti fermo
restando il numero massimo di 60 e la necessita' di
mantenere.».
«Art. 2 (Compiti e Funzioni). - 2. Le camere di
commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono
le funzioni relative a:
a) pubblicita' legale generale e di settore
mediante la tenuta del registro delle imprese, del
Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8,
e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di
commercio dalla legge;
b) formazione e gestione del fascicolo informatico
di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla
costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attivita'
dell'impresa, nonche' funzioni di punto unico di accesso
telematico in relazione alle vicende amministrative
riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su
base legale o convenzionale;
c) tutela del consumatore e della fede pubblica,
vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei
prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della
metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe,
rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla
legge;
d) sostegno alla competitivita' delle imprese e dei
territori tramite attivita' d'informazione economica e
assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up,
informazione, formazione, supporto organizzativo e
assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione
ai mercati internazionali nonche' collaborazione con
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE,
SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le
ricadute operative a livello aziendale delle loro
iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle
Camere di commercio le attivita' promozionali direttamente
svolte all'estero;
d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale
nonche' sviluppo e promozione del turismo, in
collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in
ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le
attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite
dalla normativa nonche' supporto alle piccole e medie
imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
e) orientamento al lavoro e alle professioni anche
mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e
privati competenti, in coordinamento con il Governo e con
le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico
dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti
di segreteria a carico delle imprese, del registro
nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 1,
comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di
accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'universita'
e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
2) la collaborazione per la realizzazione del
sistema di certificazione delle competenze acquisite in
contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro;
3) il supporto all'incontro domanda-offerta di
lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere
previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e
a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri
per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e
dall'universita' al lavoro, attraverso l'orientamento e lo
sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto
dei processi di placement svolti dalle Universita';
f) assistenza e supporto alle imprese in regime di
libera concorrenza da realizzare in regime di separazione
contabile. Dette attivita' sono limitate a quelle
strettamente indispensabili al perseguimento delle
finalita' istituzionali del sistema camerale e non possono
essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui
all'art. 18 comma 1 lettera b);
g) ferme restando quelle gia' in corso o da
completare, attivita' oggetto di convenzione con le regioni
ed altri soggetti pubblici e privati stipulate
compatibilmente con la normativa europea. Dette attivita'
riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione,
della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto
al placement e all'orientamento, della risoluzione
alternativa delle controversie. Le stesse possono essere
finanziate con le risorse di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a
carico delle controparti non inferiori al 50%.».
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 31
ottobre 2003, n. 361, recante «Disposizioni attuative del
regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del
Consiglio, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel
settore dei trasporti su strada», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2004, n. 1.
- Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
recante: «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in
materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
- Il regolamento (CE) n. 561/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea n. 11 aprile 2006 n. L 102.
- Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144,
recante: «Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle
norme minime per l'applicazione dei regolamenti n.
3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che
abroga la direttiva 88/599/CEE», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2008, n. 218.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
recante: «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE concernenti la patente di guida», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99.
- La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante: «Deleghe
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n.
290.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante: «Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2015, n. 53, Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per
l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro» e' pubblicato nel sito internet del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016.
- Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga
il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 febbraio
2014, n. L 60.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della
Commissione del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure
comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i
registri elettronici delle carte del conducente.» e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22
gennaio 2016, n. L 15.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della
Commissione del 18 marzo 2016 che applica il regolamento
(UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il
montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi
e dei loro componenti.» e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 26 maggio 2016, n. L 139.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della
Commissione del 28 febbraio 2018, recante le prescrizioni
per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il
funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro
componenti.» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 28 marzo 2018, n. L 85.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del
citato decreto del Ministro delle attivita' produttive 31
ottobre 2003, n. 361:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente regolamento
detta disposizioni applicative del regolamento (CE) n.
2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo
del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle Autorita' competenti per:
1) il rilascio delle omologazioni di modello
dell'apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione
o di carta tachigrafica;
2) il rilascio delle autorizzazioni al montaggio
ed alla riparazione dell'apparecchio di controllo;
3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta
del conducente, carta di controllo, carta dell'officina,
carta dell'azienda);
4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati
elettronici di sicurezza utilizzati nonche' delle carte di
officina e di montatore autorizzati rilasciate;
b) definizione ed attribuzione dei poteri di
accertamento e vigilanza sull'applicazione del presente
decreto.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente decreto, si intende per:
a) "apparecchio di controllo": insieme delle
apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di
veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in
modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di
detti veicoli e su determinati periodi di lavoro dei loro
conducenti;
b) "unita' elettronica di bordo": l'apparecchio di
controllo, escluso il sensore di movimento ed i relativi
cavi di collegamento;
c) "carta tachigrafica": una carta intelligente da
impiegare con l'apparecchio di controllo;
d) "omologazione": procedura in base alla quale
viene certificato che un apparecchio di controllo o la
carta tachigrafica in esame o un foglio di registrazione
soddisfi i requisiti fissati dal Regolamento (CE) n.
2135/98;
e) "montaggio": l'installazione di un apparecchio
di controllo su veicolo stradale;
f) "riparazione": ogni riparazione di un sensore di
movimento o di una unita' elettronica di bordo che comporta
l'interruzione dell'alimentazione di energia, o il
disinnesto da altri componenti dell'apparecchio di
controllo, o l'apertura dello stesso;
g) "regolamento": il regolamento (CE) n. 2135/98
del Consiglio del 24 settembre 1998;
h) "Ministero": il Ministero delle attivita'
produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del
mercato e la tutela dei consumatori.».
«Art. 3 (Autorita' competenti). - 1. L'autorita' per
il rilascio dell'omologazione e' il Ministero.
2. L'autorita' per il rilascio delle autorizzazioni per
le operazioni di montaggio e di riparazione
dell'apparecchio di controllo e' il Ministero che si avvale
degli uffici delle Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle
imprese e delle professioni.
3. Le autorita' per il rilascio delle carte
tachigrafiche sono le Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle
imprese e delle professioni.
4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle
professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al
registro di cui all'art. 1, comma 5), lettera b), del
Regolamento.
5. L'elenco dei montatori o delle officine autorizzate,
di cui all'art. 12, comma 3, del regolamento (CEE) n.
3821/85 e successive modificazioni, e' formato dall'Unione
italiana delle Camere di commercio sulla base dei dati in
possesso delle Camere di commercio e dalla Camera
valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono
alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche
informatiche e telematiche.
6. All'Unione italiana delle camere di commercio sono
affidati i compiti di aggiornamento e divulgazione, anche
mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla
tenuta del registro previsto dall'art. 1, comma 5), lettera
b), del regolamento, nonche' la cura delle comunicazioni di
cui all'art. 1, comma 5), lettera c), dello stesso
regolamento.
7. Le modalita' e le condizioni per il rilascio delle
omologazioni, delle autorizzazioni per le operazioni di
montaggio e di riparazione sono stabilite con decreto del
Ministero.
8. Le modalita' per il rilascio delle carte
tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti.».
«Art. 4 (Poteri di accertamento). - 1. Alle Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed alla
Camera valdostana delle imprese e delle professioni e'
affidato il compito di accertare:
a) la conformita' degli apparecchi di controllo,
dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai
ispettivi modelli omologati;
b) la rispondenza delle apparecchiature
metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati di
cui al precedente art. 3 alle disposizioni regolamentari e
a quelle particolari fissate nel provvedimento di
autorizzazione o di abilitazione;
c) la regolarita' delle operazioni metrologiche
effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla
precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione,
verificazione e controllo.».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di emanazione dei nuovi decreti ministeriali previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto 31 ottobre 2003, n. 361, come modificato dal presente decreto, rimangono in vigore il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 luglio 2005, n. 172, recante modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 agosto 2007, n. 198, recante modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3, del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 31 ottobre, n. 361, si vedano le
note all'art. 1.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 novembre 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, registrazione n. 84