Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 dicembre 2021
Cofinanziamento nazionale dei programmi di attivita' a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per il triennio 2018-2021, terza annualita' 2021, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 24/2021).


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed, in particolare, l'art. 29 che prevede un aiuto comunitario a favore dei programmi di attivita' triennali a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, il cui importo, per l'Italia, e' fissato in euro 35.991.000,00;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attivita' a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto l'art. 29, paragrafo 3, comma 1, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in base al quale il tasso di partecipazione del finanziamento comunitario per i predetti programmi varia dal 75 per cento al 50 per cento della spesa ammissibile, in relazione ai settori di attivita' di cui al paragrafo 1 di detto articolo;
Visto, altresi', l'art. 29, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che prevede, ad integrazione del finanziamento comunitario, un finanziamento complementare, a carico dello Stato membro, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile esclusa dal finanziamento comunitario;
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017 che ha fissato la quota di partecipazione, a carico delle organizzazioni di operatori nel settore oleicolo, per la spesa ammissibile esclusa dal finanziamento comunitario;
Considerato che il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, ha provveduto ad assegnare, per il suddetto programma, con il decreto direttoriale I.G.R.U.E. n. 41/2019, la prima annualita' 2019, per euro 8.790.690,37 e con il decreto direttoriale I.G.R.U.E. n. 30/2020, la seconda annualita' 2020, per euro 8.997.818,73;
Vista la nota n. 0178953 del 20 aprile 2021, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'annualita' 2021 per i programmi di attivita' a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, pari ad euro 36.068.143,93, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 9.012.056,31 a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;
Considerato che il predetto importo di 36.068.143,93 euro risulta incrementato rispetto alla quota annuale fissata in 35.991.000,00 euro, per effetto della rinuncia di una organizzazione di produttori alla quota assegnata, riallocata dallo Stato membro ad incremento delle annualita' 2020 e 2021;
Vista la nota d'integrazione n. 0224798 del 14 maggio 2021 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comunica che, per triennio 2018 - 2021, sono stati approvati trentaquattro programmi di attivita' a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola per un ammontare complessivo di euro 161.571.879,07 di cui euro 107.970.748,25 a carico dell'Unione europea;
Vista la nota di rettifica n. 0080102 del 26 novembre 2021 con la quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA specifica che i programmi realizzati, per la terza annualita', si sono ridotti da trentacinque, a trentadue per cause determinate da fusione, sospensione e revoca oltre al non riconoscimento del mantenimento dei requisiti minimi richiesti a favore di una organizzazione di produttori da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni;
Considerata la necessita' di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e che il predetto programma e' stato censito sul Sistema finanziario I.G.R.U.E. con codice intervento: OLIODOLIVA2021;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione dell'1 dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' del decreto-legge n. 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi di attivita' a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 1308/2013, per l'annualita' 2021, e' pari ad euro 9.012.056,31.
2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonche' verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.
5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale gia' erogate.
6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.
7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2021

L'Ispettore generale capo: Castaldi

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1775