Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 1 febbraio 2022
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. (Ordinanza n. 856).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 27 giugno 2019;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 555 del 5 novembre 2018 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 695 del 18 agosto 2020 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della medesima regione»;
Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, ed e' stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale e' stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonche' di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:
il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);
relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualita', fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-ter);
gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalita' di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);
con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);
la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);
gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi i quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);
Visto l'art. 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui si dispone che: «Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuita' e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, e' prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilita' speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;
Ritenuto quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 2, comma 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, con cui individuare le modalita' di completamento in ordinario dei piani degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo altresi' una disciplina omogenea rispetto alle procedure previste per le regioni - intestatarie di contabilita' speciali - interessate da ordinanze ai sensi dell'art. 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
D'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Assessore regionale delegato alla protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, gia' nominato soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 695 del 18 agosto 2020, prosegue nel coordinamento degli interventi connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il soggetto responsabile provvede alle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nonche' nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, e' autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalita', anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Friuli Venezia Giulia, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse ivi indicate fino al 31 dicembre 2023, previa verifica effettuata alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche.
5. In conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 richiamato in premessa, il soggetto responsabile e' autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
6. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 richiamato in premessa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2023, la relativa autorizzazione e' revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E' fatta salva la possibilita' di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonche' un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione e' revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al comma 6.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al presente articolo per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
9. Il soggetto responsabile e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
11. Le modalita' di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio