Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 dicembre 2021 |
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualita' 2021 dei programmi di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Programmazione 2014-2022, per la riserva di efficacia - annualita' 2015/20 - dei programmi di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Programmazione 2014-2022, per la quota regionale della riserva di efficacia - annualita' 2016/20 - dei programmi di sviluppo rurale FEASR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e per le risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - annualita' 2021 e 2022. (Decreto n. 37/2021). |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l'unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2020/2220 recante alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; Visto l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio successivamente modificato ed integrato, da ultimo, dal suddetto regolamento (UE) n. 2020/2220, che, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2022, azzerando l'annualita' 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualita' successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad euro 13.454.889.673,00, di cui euro 1.654.587.531,00 per l'anno 2021; Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; Vista l'intesa sancita in conferenza Stato-regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020; Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione; Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014/2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto l'art. 21, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 che, per i programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dispone la copertura a carico dello Stato dell'intera quota del cofinanziamento regionale delle annualita' 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 attraverso le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della rete rurale nazionale ed al programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualita', che complessivamente ammonta, a lordo della riserva di efficacia, a 8.086.844.241,50 euro ed e' a carico del predetto Fondo di rotazione, comprese le quote regionali delle regioni colpite dagli eventi sismici per le annualita' dal 2016 al 2020 ai sensi dell'art. 21, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016; Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del budget assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013); Considerato, inoltre, che il predetto quadro finanziario tiene conto dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai programmi di sviluppo rurale per le annualita' 2018, 2019 e 2020, approvato dalla conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei programmi di sviluppo rurale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; Visti gli articoli 20-22 del regolamento (UE) n. 1303/2013, in base ai quali la ventilazione annuale, di cui alla citata nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 del Mipaaf, e' stata calcolata distinguendo per ciascuna annualita' di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che e' stata definitivamente assegnata dalla Commissione con decisioni adottate a seguito della verifica del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorita' dei programmi di sviluppo rurale; Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualita' di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e regione) per un importo complessivo di euro 566.427,00 rispetto a quanto stabilito nell'accordo della conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014; Viste le decisioni della Commissione europea con le quali e' stata assegnata la riserva di efficacia ai programmi di sviluppo rurale 2014/20 e le decisioni con cui sono state approvate le versioni vigenti dei programmi di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014/2022, riportate nella tabella contenuta nell'allegato 1 - colonna A «Decisione di assegnazione della riserva di efficacia» e colonna D «Ultima decisione di approvazione» che costituisce parte integrante del presente decreto; Visto il quadro finanziario allegato alla suddetta nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che evidenzia, relativamente alla riserva di efficacia, la quota di cofinanziamento statale, distinta per singola annualita', relativa alla riserva di efficacia, che ammonta a 459.989.850,66 euro; Considerato che per i programmi di sviluppo rurale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria occorre assicurare la copertura a carico dello Stato della quota del cofinanziamento regionale della riserva di efficacia, che e' stata definitivamente assegnata dalla Commissione, limitatamente alle annualita' 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e che tale importo, quantificato nella citata nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, e' pari ad euro 24.009.540,57; Considerato pertanto che la quota di cofinanziamento statale, distinta per singola annualita', relativa alla riserva di efficacia, complessivamente ammonta pari a 483.999.391,24 risultante dalla somma dei citati importi di 459.989.850,66 euro ed euro 24.009.540,57, che sono poste a carico del Fondo di rotazione; Considerato che per i suddetti programmi e' stato gia' assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualita' dal 2014 al 2020 con i decreti direttoriali I.G.R.U.E. numeri 7 e 47 del 2016, n. 59 del 2017, numeri 15- 16-17-18-19 e 36 del 2019, numeri 6-8 e 37 del 2020, n. 2 del 2021; Considerato che per la quota regionale dei suddetti programmi delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e' stato gia' assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualita' dal 2016 al 2020 con i decreti direttoriali I.G.R.U.E. numeri 8-9-10-11 del 2017, numeri 16-17-18-19 del 2019; Vista la delibera del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, in merito al riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativo agli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Considerato che nella tabella allegata alla citata delibera del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 si prevede che per l'anno 2021 a fronte di risorse del Fondo FEASR pari ad euro 1.654.587.531,00, di cui 1.445.587.531,00 per i programmi regionali e 209.000.000,00 per i programmi nazionali, occorre attivare risorse a titolo di cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 per 997.076.279,64 euro per i programmi regionali e 254.241.950,64 euro per i programmi nazionale, per un totale complessivo di euro 1.251.318.230,33; Considerato che le risorse del Next generation Eu (NGEU), come evidenziate nella tabella allegata alla citata delibera del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pari a euro 269.404.179,00 per il 2021 ed euro 641.181.946,57 per il 2022, non attivano risorse di cofinanziamento nazionale secondo quanto previsto dal cit. reg. 1305/2013, art 59, par. 4 lettera e-bis, come modificata dal reg. 2220/2020; Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, rubricato «Risorse per il riequilibrio degli interventi FEASR» abrogato dall'art. 1, comma 2, legge 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 25 luglio 2021; Visto l'articolo n. 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, rubricato «Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» che, al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonche' al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 ha destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, inserito nei piani finanziari dei programmi di sviluppo rurale delle regioni coinvolte come finanziamento nazionale integrativo; Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 300760 del 1° luglio 2021 con la quale e' stata effettuata la suddivisione dell'importo sopraccitato di 92.717.455,29 euro tra i programmi di sviluppo rurale delle regioni beneficiarie delle risorse destinate al riequilibrio finanziario; Vista la nota n. 0630621 del 1° dicembre 2021 con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato la suddivisione tra le annualita' 2021 e 2022 dell'importo sopraccitato di 92.717.455,29; Ritenuto pertanto necessario assicurare il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione delle risorse per la riserva di efficacia riferita a tutti programmi di sviluppo rurale per l'importo complessivo di euro 459.989.850,66, della quota regionale della riserva di efficacia delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici per le annualita' dal 2016 al 2020 per l'importo complessivo di euro 24.009.540,57, per l'anno 2021 riferita a tutti programmi di sviluppo rurale per l'importo complessivo di euro 1.251.318.230,33, nonche' delle risorse previste dal citato art. 68-ter a titolo di riequilibrio finanziario per l'importo complessivo di euro 92.717.455,29; Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 1° dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' del decreto-legge n. 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;
Decreta:
1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il periodo di programmazione 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 459.989.850,66 ed e' destinato per ciascun programma di sviluppo rurale nella misura definita nella tabella contenuta nell'Allegato 1 - colonna B «Riserva di efficacia». 2. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 che assicura la copertura a carico dello Stato della quota del cofinanziamento regionale della riserva di efficacia per i programmi di sviluppo rurale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria riferita alle annualita' 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ammonta a complessivi euro 24.009.540,57 ed e' destinato per ciascuno dei 4 programmi di sviluppo rurale interessati nella misura definita nella tabella contenuta nell'Allegato 1 - colonna C «Risorse a copertura della quota regionale della riserva di efficacia - annualita' 2016/20 - regioni colpite dal sisma del 2016». 3. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assegnato per l'annualita' 2021 dei programmi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio - Allegato I, sulla base della ripartizione effettuata con la delibera del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 citata nelle premesse, ammonta complessivamente ad euro 1.251.318.230,33 ed e' destinato per ciascun programma di sviluppo rurale nella misura definita nella tabella contenuta nell'Allegato 1 - colonna E «Annualita' 2021». 4. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 a titolo di riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi dell'art. 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificato dalla legge 106/2021, per il periodo transitorio 2021 e 2022 ammonta complessivamente ad euro 92.717.455,29 ed e' destinato per ciascuno dei programmi di sviluppo rurale interessati nella misura definita nell'Allegato n. 1 - colonna F «Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale». 5. Relativamente alle risorse di cui ai punti 1 e 3 del presente decreto, le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate nell'applicativo della Commissione europea SFC 2014 per il tramite di AGEA coordinamento. 6. Relativamente alle risorse di cui ai punti 2 e 4 del presente decreto, il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse in favore dei competenti organismi pagatori AGEA ed ARCEA sulla base delle richieste di erogazione inoltrate da AGEA coordinamento, che tengono conto delle previsioni di spesa formulate dai predetti 2 organismi pagatori. 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i programmi di rispettiva competenza, nonche' gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 8. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2021
L'Ispettore generale capo: Castaldi
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 46 |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
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