Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 novembre 2021 |
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commissione dell'8 marzo 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere; Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale e' stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166; Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commissione dell'8 marzo 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti; Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva di esecuzione (UE) 2021/415/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale; Ritenuto pertanto necessario modificare gli allegati I, II, IV, VI e IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, al fine di adeguare all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti; Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, nella seduta del 5 ottobre 2021; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, in applicazione dell'art. 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo; Effettuata in data 15 novembre 2021 la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1
Modifica dell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. Nell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, di cui alle premesse, la Sezione I - Colture erbacee da pieno campo e' sostituita dall'allegato I al presente decreto. |
| Allegato I
Allegato I (art. 4) Elenco delle specie oggetto del presente decreto
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II
Allegato II (art.4) Elenco delle specie per le quali l'istituzione dei registri di varieta' e' obbligatoria
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato III
Allegato IX (art. 21) Condizioni che devono soddisfare le colture ai fini della certificazione
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Modifica dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. Nell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, di cui alle premesse, la Sezione A e' sostituita dall'allegato II al presente decreto. |
| Art. 3
Modifica dell'Allegato IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. L'Allegato IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 di cui alle premesse, e' modificato come di seguito riportato: a) nella tabella, lettera A) Cereali, i termini della prima colonna sono sostituiti con i seguenti: «Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale; Phalaris canariensis; Oryza sativa; Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor; Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse; Ibridi di Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse; Zea mays Sementi di base line inbred; Zea mays Sementi di base diverse dalla line «inbred»; Altre specie.» |
| Art. 4
Modifica dell'Allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. L'Allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 di cui alle premesse, e' modificato come di seguito riportato: a) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) Cereali, punto 1, la lettera A, e' sostituita dalla seguente: «A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, esclusi i rispettivi ibridi, la purezza minima varietale deve essere:
=============================================== | | Purezza varietale | | Categoria | minima (%) | +=========================+===================+ |Sementi di base | 99,9 | +-------------------------+-------------------+ |Sementi certificate, 1° | | |riproduzione | 99,7 | +-------------------------+-------------------+ |Sementi certificate, 2° | | |riproduzione | 99,0 | +-------------------------+-------------------+
La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato IX.» b) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) Cereali, punto 1, la lettera C e' sostituita dalla seguente: «C. Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta e xTriticosecale autoimpollinante. La purezza minima varietale delle sementi della categoria "sementi certificate" e' del 90%. Nel caso di sementi di Hordeum vulgare prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la purezza varietale e' dell'85%. Le impurita' diverse dal ristoratore non superano il 2%. La purezza varietale minima e' valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.» c) Alla sezione I-Colture erbacee da pieno campo, lettera B) Cereali, punto 2, la Tabella A, i termini della prima riga nella prima colonna sono sostituiti dai seguenti: «Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta:» d) Alla Sezione I-Colture erbacee e da pieno campo, lettera C) Foraggere, parte I SEMENTI CERTIFICATE, Punto 2, Tabella A, l'intestazione della colonna 7 e' sostituita dalla seguente: «Elymus repens». e) Alla Sezione I-Colture erbacee e da pieno campo, lettera C) Foraggere, parte II SEMENTI DI BASE, punto 2, Tavola A, l'intestazione della colonna 5 e' sostituita dalla seguente: «Elymus repens». |
| Art. 5
Modifica dell'Allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20
1. Nell'allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, di cui alle premesse, la lettera A) Cereali e' sostituita dall'allegato III al presente decreto. Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° febbraio 2022. Roma, 18 novembre 2021
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 111 |
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