Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 gennaio 2022
Attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonche' applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Considerato che il medesimo art. 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito, Soggetto gestore) le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvedera' a disciplinare le modalita' di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 - 2020, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che dispone, tra l'altro, in merito all'applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle previsioni delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7 e 3.8 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento agevolativo;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo» del richiamato PNRR che, nell'ambito della Componente 2 avente l'obiettivo di promuovere l'innovazione e la digitalizzazione del sistema produttivo, prevede investimenti in «Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione» (Investimento n. 5) volti, tra l'altro, a sostenere la «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» (Investimento n. 5.2);
Considerato che l'investimento a supporto della «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» (Investimento n. 5.2) e' volto a potenziare la capacita' delle filiere produttive piu' innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo di cui al richiamato art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 750.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive», da concedere tramite lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del NextGenerationEU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione, riportati nella tabella B allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;
Considerato che il punto 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Considerato che per il soddisfacente conseguimento della milestone europea M1C2-28 riferita al citato Investimento 5.2, entro il mese di marzo 2022 deve essere adottato un decreto comprendente la politica di investimento dei contratti di sviluppo. Inoltre, la politica di investimento dei contratti di sviluppo deve definire almeno:
i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 2021/241. Il capitolato d'oneri deve includere criteri di ammissibilita' per garantire la conformita' agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilita', un elenco di esclusione e il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE;
ii) il tipo di interventi sostenuti;
iii) i beneficiari interessati e i relativi criteri di ammissibilita';
iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri per obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) n. 2021/241.
Inoltre, l'accordo contrattuale con l'entita' o l'intermediario finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
Considerato, altresi', che all'Investimento 5.2 e' associato anche il target europeo da conseguire entro il 31 dicembre 2023 che prevede la firma di almeno 40 contratti di sviluppo, in linea con la loro politica di investimento, e che il soddisfacente conseguimento dell'obiettivo dipende anche dall'attivazione di almeno 1.500 milioni di euro di investimenti;
Attesa la necessita' di dover fornire le adeguate indicazioni operative al fine di dare piena attuazione all'Investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» e garantire il conseguimento dei relativi milestone e target associati;
Ritenuto, altresi', opportuno consentire l'accesso alle possibilita' offerte dal predetto Quadro temporaneo prevedendo, in particolare, la possibilita' per le imprese di richiedere l'applicazione delle disposizioni recate dalla richiamata sezione 3.13 del Quadro temporaneo medesimo;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e risorse

1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell'attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
2. Il presente decreto individua, altresi', le filiere produttive oggetto di sostegno attraverso l'Investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
3. Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, sono pari ad euro 750.000.000,00. In attuazione della previsione recata dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
 
Art. 2
Modalita' attuative

1. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese e' fissata la data di apertura dello sportello agevolativo dedicato alle domande di Contratto di sviluppo che risultino coerenti con quando definito nel presente decreto. Il predetto sportello sara' aperto:
a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;
b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo gia' presentate al soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le istanze di cui alla presente lettera devono avere ad oggetto programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020; le medesime istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire al soggetto gestore l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto.
2. Il soggetto gestore avvia le attivita' di verifica di propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze di cui al comma 1.
3. La modulistica utile alla presentazione delle domande di Contratto di sviluppo o delle istanze di cui al comma 1, lettera b), e' resa disponibile dal soggetto gestore sul proprio sito internet, assieme alla descrizione della politica di investimento, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello agevolativo e comunque non oltre il 31 marzo 2022 in accordo con la milestone M1C2-28 del PNRR.
4. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere, altresi', fornite eventuali ulteriori indicazioni ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto anche derivanti dall'applicazione dei pertinenti regolamenti comunitari.
 
Art. 3
Natura, portata dei programmi di sviluppo, tipologia di interventi
sostenuti, beneficiari e criteri di ammissibilita'.

1. Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere:
a) agroindustria;
b) design, moda e arredo;
c) automotive;
d) microelettronica e semiconduttori;
e) metallo ed elettromeccanica;
f) chimico/farmaceutico.
2. Una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui all'art. 1, comma 3, e' destinata al sostegno dei programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e).
3. Le filiere produttive strategiche per lo sviluppo, come individuate al comma 1, e il criterio di allocazione delle risorse di cui al comma 2 potranno essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle domande, dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove esigenze di sviluppo che dovessero essere individuate.
4. I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1 possono essere realizzati:
da piu' imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell'ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinera', in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) n. 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche' a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, ivi incluso l'utilizzo delle prove di sostenibilita'. Inoltre, agli stessi, devono essere applicati gli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilita' per il Fondo InvestEU, istituito con regolamento EU 2021/523.
6. Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto:
a) attivita' e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
b) attivita' e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attivita' e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) attivita' e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
7. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonche', nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 4
Forma ed intensita' dell'aiuto e disposizioni
di reinvestimento dei potenziali rientri

1. Fermo restando quanto previsto al titolo II del presente decreto, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste nei titoli II, III e IV del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni e assumono le forme previste dall'art. 8 del medesimo decreto, anche in combinazione tra loro.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 in tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui al presente capo, in attuazione di quanto in proposito previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.
3. Le risorse che rientrano nella disponibilita' del Ministero dello sviluppo economico a seguito di revoche o di restituzione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate per il finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, con le modalita' che saranno definite con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico.
 
Art. 5
Disposizioni finali

1. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 1, potranno essere fornite specificazioni sulle modalita' di verifica da parte del soggetto gestore delle disposizioni di cui comma 1 nonche' in ordine:
a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, ai sensi dell'art. 1, comma 1043 della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita' di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;
c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;
d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
e) agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di audit, della Commissione europea, dell'Olaf, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'Olaf, la Corte dei conti e l'Eppo a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018;
h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» del PNRR, cosi' come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
 
Art. 6
Finalita' e ambito di applicazione

1. Al fine di sostenere piu' tangibilmente lo sviluppo delle attivita' economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, su richiesta dell'impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
2. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, nonche', ove applicabili, delle disposizioni di cui al titolo I del presente decreto, le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore entro i termini indicati con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, e limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale valevole per il periodo 2022-2027.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento di cui ai titoli II e IV del decreto 9 dicembre 2014 che rivestono carattere di ecostenibilita' e che, ai sensi del medesimo decreto 9 dicembre 2014, non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
 
Art. 7
Agevolazioni concedibili

1. Ai fini di cui all'art. 6, nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo, le agevolazioni di cui decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni possono essere concesse nei limiti delle intensita' previste dal punto 89, lettera d), del Quadro temporaneo e, comunque, dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal punto 89, lettere a) ed e), del Quadro temporaneo medesimo. Qualora le predette agevolazioni siano riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest'ultimo non potra', in ogni caso, essere superiore a otto anni.
2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo deve intervenire entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione delle agevolazioni si intende perfezionata con l'approvazione dell'istanza da parte del soggetto gestore.
4. In deroga a quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del decreto 9 dicembre 2014 e in attuazione di quanto disposto dal punto 97 del Quadro temporaneo, ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al titolo III e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui al titolo IV del richiamato decreto 9 dicembre 2014 si applicano, ai fini della concessione degli aiuti individuali richiesti, le maggiori soglie di notifica individuate dal punto 97 medesimo. Ai fini dell'applicazione delle diposizioni di cui al presente comma, l'aiuto individuale oggetto di notifica deve essere concesso entro i termini previsti dal punto 97 del Quadro temporaneo.
 
Art. 8
Disposizioni finali

1. L'applicabilita' delle disposizioni di cui al presente titolo II e' subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, definisce i termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 6 e puo' fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II. Il soggetto gestore provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet la modulistica utile a richiedere l'applicazione delle presenti disposizioni.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2022

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 117