L'ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.; Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di Cooperazione territoriale europea; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale e' stato approvato il modello per i Programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea; Visto il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II); Visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea; Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2016 concernente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione (articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020); Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di esecuzione 2014/190/UE; Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammontare delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020; Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020; Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 9108 del 9 dicembre 2015 di approvazione del Programma «Interreg V A Italia-Svizzera» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2014-2020 e successive modificazioni; Vista la decisione della Commissione europea C(2020) 9612 del 22 dicembre 2020, con la quale, da ultimo, viene rideterminata in complessivi euro 15.168.711,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico per i progetti del citato programma operativo; Considerato che per detto Programma e' stato gia' assicurato il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le annualita' dal 2014 al 2020 con i decreti direttoriali Igrue n. 12 del 2016, n. 2 del 2017, n. 42 del 2018, n. 11 del 2019 e n. 38 del 2020 per un importo complessivo pari a euro 15.129.221,00; Considerato pertanto che a fronte dell'ampliamento della suddetta quota nazionale pubblica occorre integrare il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'ammontare di euro 39.490,00; Considerato che l'onere per il suddetto cofinanziamento e' stato quantificato in base al piano finanziario di parte italiana trasmesso dall'Agenzia per la coesione territoriale con nota n. 14558 del 19 ottobre 2021; Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 1° dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' del decreto-legge n. 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma «Interreg V A Italia-Svizzera» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2014-2020 e' integrato per un importo di euro 39.490,00. 2. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle amministrazione titolare del predetto programma provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle richieste dalla stessa presentate ai sensi del regolamento (UE) 1303/2013. 3. L'amministrazione interessata effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa europea e nazionale vigente. 4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 2021
L'Ispettore generale capo: Castaldi
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 16 |