Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 dicembre 2021
Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione, di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto 8 marzo 2013 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo agli obiettivi e alle finalita' indicati da altri programmi comunitari, comunque volti ad accrescere la competitivita' delle imprese, puo' individuare, con direttive e bandi, ulteriori tecnologie ed investimenti ammissibili;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, con cui e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per gli anni dal 2021 al 2026;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera f), punto 3, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che destina all'intervento «Accordi per l'innovazione» 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021, che stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 59 del 2021, che prevede che le amministrazioni attuino gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo e la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del piu' volte citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali nonche' i sistemi di monitoraggio per ciascun intervento o programma del Piano nazionale per gli investimenti complementari, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
Visto l'allegato al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto «Accordi per l'innovazione», che individua, tra l'altro, sinergie e complementarieta' alla strategia del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Missione 4 «Istruzione e ricerca» Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», volta a rafforzare la ricerca e a favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base ed applicata condotta in sinergia tra universita' e imprese;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 2020/972 del 2 luglio 2020, n. 2021/452 del 15 marzo 2021 e n. 2020/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto in particolare, l'art. 7, che prevede gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o, a seconda dei casi, dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione e l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
Visto, altresi', l'art. 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e l'art. 54 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, recanti disposizioni inerenti al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170/1 del 12 maggio 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, in particolare, l'art. 35 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;
Visto il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte Europa», di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 e di cui alla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che si pone l'obiettivo di rafforzare il mondo della scienza e della tecnologia al fine di stimolare la competitivita' industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di transizione digitale e verde nell'Unione europea;
Visto il regime di aiuto n. SA. 53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 2023 con l'aiuto SA. 60795, registrato in data 28 dicembre 2020, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 116 del 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla «Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale» registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2018 al n. 69 e dalla Corte dei conti in data 9 marzo 2018 al n. 1- 465;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Considerata la necessita' di fornire le necessarie disposizioni per l'attuazione dell'intervento del Piano nazionale per gli investimenti «Accordi per l'innovazione», complementare e sinergico alla Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 2 «Dalla ricerca alle imprese» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali e europee di riferimento;
Ritenuto, altresi', di dover semplificare le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
c) «decreto 24 maggio 2017»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
d) «Accordo per l'innovazione» o anche «Accordo»: l'Accordo sottoscritto dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
e) «Centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica autonoma che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di organismo di ricerca;
f) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;
g) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
h) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
i) «Programma "Orizzonte Europa"»: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla decisione (UE) 2021/764 del consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte europa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 I/2 del 12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e innovazione al fine di stimolare la competitivita' industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde nell'Unione europea;
j) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
k) «PNC»: il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
l) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 2020/972 del 2 luglio 2020, n. 2021/452 del 15 marzo 2021 e n. 2020/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
m) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
l) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
m) «tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie individuate dal Programma «Orizzonte Europa» riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.
 
Allegato 1

(Articolo 4, comma 1)
Con l'obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, al fine di massimizzare il valore delle risorse finanziarie disponibili e di individuare i settori nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l'evoluzione continua di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva, si ritiene di restringere il campo di intervento del presente intervento alle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) che riflettono gli obiettivi della strategia di politica industriale europea e che presentano adeguate ricadute nei poli tematici di particolare interesse per le specializzazioni manifatturiere nazionali, le cui aree di intervento, riconducibili al II Pilastro del Programma «Orizzonte Europa», sono illustrate nell'allegato n. 2.

ELENCO DELLE TECNOLOGIE (KETs - Key Enabling Technologies)

1. Materiali avanzati e nanotecnologia
2. Fotonica e micro/nano elettronica
3. Sistemi avanzati di produzione
4. Tecnologie delle scienze della vita
5. Intelligenza artificiale
6. Connessione e sicurezza digitale 
 
Allegato 2

(Articolo 3, comma 2 e art. 4, commi 1 e 2)
Aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro «Sfide globali e
competitivita' industriale» del Programma «Orizzonte Europa»

Il secondo pilastro «Sfide globali e competitivita' industriale» del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» (regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla Decisione (UE) 2021/764 del consiglio del 10 maggio 2021) sostiene la creazione e la migliore diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni sostenibili di alta qualita', rafforza la competitivita' dell'industria europea, accresce l'impatto della ricerca e innovazione nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione e sostiene l'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella societa' al fine di affrontare le sfide globali. Al fine di ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilita' e sinergie, il secondo pilastro e' organizzato in Poli tematici, aree di intervento e linee generali.
Con lo scopo di definire una concentrazione tematica delle risorse piu' incisiva sul tessuto imprenditoriale nazionale, si ritiene di focalizzare l'ambito dell'intervento su specifiche aree di intervento e linee generali riconducibili ai Poli tematici caratterizzati da un'elevata presenza di PMI e che costituiscono gli assi portanti del tessuto produttivo del Paese, quali «Salute», «Digitale, industria e spazio», «Clima, energia e mobilita'» e «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente». AREE DI INTERVENTO 1. Tecnologie di fabbricazione
Linee generali:
tecnologie di fabbricazione pionieristiche come la produzione biotecnologica, la produzione additiva, la robotica industriale, collaborativa, flessibile e intelligente, i sistemi di produzione industriale integrati con risorse umane, promosse anche attraverso una rete dell'Unione di infrastrutture ad orientamento industriale, che forniscono servizi volti ad accelerare la trasformazione tecnologica e l'adozione da parte dell'industria dell'Unione;
innovazioni pionieristiche che impiegano differenti tecnologie abilitanti in tutta la catena del valore. Ne sono esempi le tecnologie convergenti, l'IA, i gemelli digitali, l'analisi di dati, le tecnologie di controllo, le tecnologie dei sensori, la robotica industriale, collaborativa e intelligente, i sistemi centrati sull'uomo, la produzione biotecnologica, le batterie di tecnologia avanzata e le tecnologie per l'idrogeno, compreso l'idrogeno basato su fonti rinnovabili, e le celle a combustibile, come pure le tecnologie laser e al plasma avanzate;
competenze, spazi lavorativi e imprese totalmente adattati alle nuove tecnologie, conformemente ai valori sociali europei;
impianti cognitivi flessibili, di alta precisione, privi di difetti, poco inquinanti e a bassa produzione di rifiuti, sostenibili e climaticamente neutri, conformemente all'approccio dell'economia circolare; sistemi di fabbricazione intelligenti ed efficienti sotto il profilo energetico che soddisfino le esigenze dei clienti;
innovazioni pionieristiche nelle tecniche per i sopralluoghi dei siti di costruzione, per una totale automazione del montaggio eseguito sul posto e dei componenti prefabbricati. 2. Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
Linee generali:
microelettronica e nanoelettronica, compresa la concezione, le componenti e le attrezzature produttive della progettazione e dello sviluppo che rispondono alle esigenze specifiche della trasformazione digitale e delle sfide a livello mondiale, in termini di prestazioni, funzionalita', consumo energetico e materiale e integrazione;
tecnologie di telerilevamento e azionamento efficienti e sicure e relativa cointegrazione con le unita' computazionali come fattore abilitante dell'industria e dell'internet delle cose, incluse le soluzioni innovative su materiali flessibili e conformabili per oggetti interattivi a misura d'uomo;
tecnologie come complementi o alternative alla nano-elettronica, quali l'informatica, la trasmissione e il telerilevamento quantistici integrati nonche' le componenti dell'informatica neuromorfica e la spintronica;
architetture di calcolo, acceleratori e processori a basso consumo per una vasta gamma di applicazioni, fra cui l'informatica neuromorfica che alimenta le applicazioni di IA, l'elaborazione al margine (edge computing), la digitalizzazione dell'industria, i megadati e il cloud computing, l'energia intelligente e la mobilita' connessa e automatizzata;
progettazione di unita' di calcolo dei computer che offra solide garanzie di esecuzione affidabile, dotate di misure intrinseche di protezione della vita privata e di sicurezza per i dati di input e output e l'informatica quantistica, nonche' per le istruzioni di elaborazione e interfacce uomo-macchina adeguate;
tecnologie fotoniche che permettono applicazioni con progressi altamente innovativi in termini di funzionalita', integrazione e prestazioni;
tecnologie dell'ingegneria dei sistemi e di controllo a sostegno di sistemi flessibili, evolvibili e completamente autonomi per applicazioni affidabili che interagiscono con il mondo fisico e l'uomo, anche nei settori critici dell'industria e della sicurezza;
Tecnologie di software che rafforzino la qualita', la cibersicurezza e l'affidabilita' dei software con una migliore vita utile, incrementando lo sviluppo della produttivita' e introducendo l'IA integrata e la resilienza nei software e nella relativa architettura;
tecnologie emergenti che espandono le tecnologie digitali. 3. Tecnologie abilitanti emergenti
Linee generali:
sostegno alle tendenze future ed emergenti nelle tecnologie abilitanti fondamentali;
sostegno alle comunita' emergenti aventi, fin dall'inizio, un approccio centrato sull'uomo;
valutazione del potenziale dirompente delle nuove tecnologie industriali emergenti e del loro impatto su cittadini, industria, societa' e ambiente, realizzando interfacce con le tabelle di marcia industriali;
ampliamento della base industriale per l'adozione di tecnologie e innovazioni aventi un potenziale rivoluzionario, compreso lo sviluppo delle risorse umane e nel contesto mondiale. 4. Materiali avanzati
Linee generali:
materiali (compresi polimeri, bio-, nano-, e multi-materiali, materiali bidimensionali e materiali intelligenti - tra cui le lignocellulose -, materiali compositi, metalli e leghe) e materiali avanzati (ad esempio materiali quantistici, responsivi, fotonici e superconduttori) progettati con nuove proprieta' tramite il trattamento di funzionalizzazione e che soddisfino i requisiti regolamentari (ma senza portare a un aumento della pressione sull'ambiente durante il loro intero ciclo di vita, dalle fasi di produzione a quelle di utilizzo e di fine vita);
trattamenti e produzione di materiali integrati seguendo un approccio etico orientato al cliente, compresi le attivita' preregolamentari e la valutazione del ciclo di vita, l'approvvigionamento e la gestione delle materie prime, la durabilita', la riutilizzabilita' e la riciclabilita', la sicurezza, la valutazione del rischio per la salute umana e l'ambiente e la gestione del rischio;
fattori abilitanti dei materiali avanzati come caratterizzazione (ad esempio per la garanzia di qualita'), modellizzazione e simulazione, realizzazione di progetti pilota ed espansione;
un ecosistema di innovazione delle infrastrutture tecnologiche dell'Unione, in rete e accessibile a tutti i portatori di interessi pertinenti, identificato e basato sulle priorita' in accordo con gli stati membri, che fornisce servizi per accelerare la trasformazione tecnologica e l'adozione da parte dell'industria dell'Unione, in particolare da parte delle PMI; questo ecosistema di innovazione coprira' tutte le tecnologie chiave necessarie per consentire innovazioni nel campo dei materiali;
soluzioni basate su materiali avanzati per il patrimonio culturale, il design, l'architettura e la creativita' in generale, con un forte orientamento all'utente, per aggiungere valore ai settori industriali e alle industrie creative. 5. Intelligenza artificiale e robotica
Linee generali:
le tecnologie dell'IA abilitanti, come l'IA intuitiva, l'IA etica, l'IA controllata dall'uomo, l'apprendimento automatico senza supervisione, l'efficienza dei dati e le interazioni uomo-macchina e macchina-macchina avanzate;
robotica sicura, intelligente, collaborativa ed efficiente e sistemi incorporati e autonomi complessi;
tecnologie relative all'IA incentrate sull'uomo per soluzioni basate sull'IA;
Sviluppo e collegamento in rete di competenze di ricerca nel settore dell'IA in tutta Europa, in un'ottica aperta e collaborativa, rafforzando nel contempo la capacita' di test chiuso;
utilizzo dell'IA e della robotica per sostenere le persone con disabilita' e l'inclusione delle persone emarginate;
tecnologie per piattaforme aperte di IA, compresi algoritmi di software, archivi di dati, sistemi basati su agenti, robotica e piattaforme di sistemi autonomi. 6. Industrie circolari
Linee generali:
le simbiosi industriali con i flussi di risorse tra i settori e le comunita' urbane; processi e materiali, per trasportare, trasformare, riutilizzare e immagazzinare risorse, combinando la valorizzazione dei sottoprodotti, dei rifiuti, delle acque reflue e di CO2;
valorizzazione e valutazione del ciclo di vita dei flussi di materiali e di prodotti con l'utilizzo di nuove materie prime alternative, controllo delle risorse, tracciamento e selezione dei materiali (compresi metodi di prova validati e strumenti per la valutazione del rischio per la salute umana e l'ambiente);
prodotti progettati in maniera ecocompatibile, servizi e nuovi modelli di business caratterizzati da un migliore rendimento durante il ciclo di vita, una maggiore durabilita', la possibilita' di potenziamento (upgrading) e la facilita' di riparazione, smontaggio, riutilizzo e riciclaggio;
industria del riciclaggio efficace, massimizzando il potenziale e la sicurezza dei materiali secondari e riducendo al minimo l'inquinamento (cicli di materiali non tossici), la perdita di qualita' e quantita' dopo il trattamento;
eliminazione o, in mancanza di alternative, manipolazione sicura delle sostanze che destano preoccupazione nelle fasi di produzione e di fine vita; sostituti sicuri e tecnologie di produzione sicure ed economicamente efficienti;
fornitura sostenibile e sostituzione di materie prime, comprese le materie prime strategiche, lungo l'intera catena del valore. 7. Industria pulita a basse emissioni di carbonio
Linee generali:
tecnologie di processo, compreso il riscaldamento e il raffrescamento, strumenti digitali, automazione e dimostrazioni su larga scala per le prestazioni di processo e l'efficienza dal punto di vista energetico e delle risorse; significative riduzioni o prevenzione delle emissioni industriali di gas a effetto serra e inquinanti, incluse le emissioni di particolato;
valorizzazione del CO2 prodotto dall'industria e da altri settori;
tecnologie di conversione per un utilizzo sostenibile delle risorse di carbonio per aumentare l'efficienza delle risorse e ridurre le emissioni, compresi i sistemi energetici ibridi per l'industria e il settore energetico con un potenziale di decarbonizzazione;
elettrificazione e l'uso di fonti di energia non convenzionali all'interno di impianti industriali e gli scambi di energia e risorse tra impianti industriali (ad esempio attraverso la simbiosi industriale);
prodotti industriali che richiedono processi di produzione a basse o a zero emissioni di carbonio durante l'intero ciclo di vita. 8. Malattie rare e non trasmissibili
Linee generali:
comprensione dei meccanismi all'origine dello sviluppo di malattie non trasmissibili, tra cui quelle cardiovascolari;
strumenti e tecniche diagnostici per diagnosi piu' precoci e precise e per trattamenti mirati e tempestivi, che consentano il rallentamento o l'inversione della progressione della malattia;
soluzioni integrate per l'automonitoraggio, la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle patologie croniche e della multimorbilita', comprese le malattie neurodegenerative e cardiovascolari;
Ambiti caratterizzati da esigenze cliniche fortemente insoddisfatte quali le malattie rare, compresi i tumori pediatrici. 9. Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla poverta'
Linee generali:
Ccomprendere i meccanismi relativi alle infezioni;
fattori che favoriscono l'emergenza o la ricomparsa delle malattie infettive e la loro diffusione, compresa la trasmissione dagli animali all'uomo (zoonosi), o da altre parti dell'ambiente (acqua, suolo, piante, alimenti) all'uomo, nonche' l'impatto del cambiamento climatico e dell'evoluzione degli ecosistemi sulla dinamica delle malattie infettive;
previsione, diagnosi rapida e precoce, controllo e sorveglianza delle malattie infettive, delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e dei fattori ambientali;
Lotta alla resistenza antimicrobica, in particolare epidemiologia, prevenzione e diagnosi nonche' sviluppo di nuovi antimicrobici e vaccini;
vaccini, comprese tecnologie di piattaforma per i vaccini, diagnosi, trattamenti e cure per le malattie infettive, incluse comorbilita' e coinfezioni. 10. Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata
Linee generali:
strumenti e tecnologie per applicazioni in tutti gli ambiti sanitari e qualsiasi indicazione medica pertinente, comprese le limitazioni funzionali;
strumenti integrati, tecnologie, dispositivi medici, immaginografia medica, biotecnologia, nanomedicina e terapie avanzate (comprese terapia cellulare e genica), e soluzioni digitali per la salute umana e l'assistenza, tra cui IA, soluzioni mobili e telemedicina; affrontare al contempo, ove opportuno e sin dalle fasi iniziali, gli aspetti connessi a una produzione efficiente in termini di costi al fine di ottimizzare la fase di industrializzazione e il potenziale di innovazione per arrivare a un prodotto medicinale accessibile;
progetti pilota, diffusioni su larga scala, ottimizzazione e acquisizione dell'innovazione delle tecnologie e degli strumenti per la salute e l'assistenza in contesti reali compresi gli studi clinici, la ricerca in materia di attuazione compresa la diagnosi basata sulla medicina personalizzata;
processi e servizi innovativi per lo sviluppo, la produzione e la realizzazione rapida di strumenti e tecnologie per la salute e l'assistenza;
gestione dei dati sanitari, compresa la loro interoperabilita', metodi di integrazione, analitici e di visualizzazione, processi decisionali, basandosi sull'IA, estrazione dei dati, tecnologie dei megadati, bioinformatica e tecnologie di calcolo ad alte prestazioni per promuovere la medicina personalizzata, anche in materia di prevenzione, e per ottimizzare il percorso sanitario. 11. Impianti industriali nella transizione energetica
Linee generali:
strumenti e infrastrutture per il controllo del processo degli impianti di produzione per ottimizzare i flussi di energia e i materiali in interazione con il sistema energetico;
processi, progetti e materiali pertinenti, compresi i processi industriali a basse o a zero emissioni;
strategie e tecnologie a basse emissioni volte a rivitalizzare le zone carbonifere e ad alta intensita' di carbonio in fase di transizione;
flessibilita' ed efficienza dell'energia elettrica, delle materie prime e del riscaldamento negli impianti industriali e nel sistema energetico. 12. Competitivita' industriale nel settore dei trasporti
Linee generali:
unione degli aspetti fisici e digitali di progettazione, sviluppo e dimostrazione, fabbricazione, funzionamento, normazione, certificazione, regolamentazione di aeromobili, veicoli e navi e integrazione (compresa l'integrazione tra progettazione digitale e produzione digitale);
concezione e progettazione di aeromobili, veicoli e navi, compresi le parti di ricambio e gli aggiornamenti software e tecnologici, soluzioni software; utilizzo di materiali e strutture migliori, riciclaggio e riutilizzo dei materiali; efficienza, stoccaggio e recupero di energia, caratteristiche di sicurezza e protezione tenendo conto delle esigenze degli utenti, con un minore impatto sul clima, sull'ambiente e sulla salute, compresi il rumore e la qualita' dell'aria;
tecnologie e sottosistemi di bordo, comprese le funzioni automatizzate, per tutti i modi di trasporto, tenendo in considerazione le esigenze di interfaccia con le infrastrutture e approfondendo le sinergie tecnologiche tra modi di trasporto; sistemi di trasporto multimodali; sistemi di sicurezza e prevenzione incidenti e rafforzamento della cibersicurezza; sfruttamento dei progressi in materia di tecnologie dell'informazione e di IA; sviluppo dell'interfaccia uomo-macchina;
nuovi materiali, tecniche e metodi di costruzione, gestione e manutenzione delle infrastrutture, garantendo una disponibilita' di rete affidabile, interfacce intermodali e interoperabilita' multimodale, sicurezza dei lavoratori e un approccio basato sul ciclo di vita completo;
fusione della progettazione e dello sviluppo di infrastrutture fisiche e digitali, manutenzione dell'infrastruttura, rigenerazione e aggiornamento dell'integrazione, interoperabilita' e intermodalita' dei trasporti, resilienza a eventi meteorologici estremi, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici. 13. Mobilita' e trasporti puliti, sicuri e accessibili
Linee generali:
elettrificazione di tutti i modi di trasporto, comprese nuove tecnologie ibride, basate su batterie e celle a combustibile per i sistemi di propulsione e i sistemi ausiliari di aeromobili, veicoli e navi, ricarica o rifornimento rapido, recupero di energia e interfacce di facile utilizzo e accesso con l'infrastruttura di ricarica o rifornimento, garantendo l'interoperabilita' e la fornitura continua di servizi; lo sviluppo e la diffusione di batterie competitive, sicure, efficienti e sostenibili per veicoli a basse emissioni e a emissioni zero, prendendo in considerazione tutte le condizioni di utilizzo e durante le diverse fasi del ciclo di vita; lo sviluppo e la diffusione di accumulatori competitivi, sicuri, efficienti e sostenibili per veicoli a basse emissioni e a emissioni zero;
uso di combustibili sostenibili nuovi e alternativi, compresi biocarburanti avanzati, e nuovi aeromobili, veicoli e navi sicuri e intelligenti per modelli di mobilita' e infrastrutture di sostegno esistenti e futuri, con un impatto ridotto sull'ambiente e sulla salute pubblica; componenti e sistemi di nicchia per soluzioni rispettose dell'ambiente (ad esempio sistemi avanzati di raccolta dati), tecnologie e soluzioni basate sull'utente per l'interoperabilita' e la fornitura continua di servizi. 14. Mobilita' intelligente
Linee generali:
cielo unico europeo: soluzioni a bordo e a terra per livelli simultaneamente piu' elevati di automazione, connettivita', sicurezza, interoperabilita', efficienza, riduzione delle emissioni e servizi;
tecnologie ed operazioni ferroviarie per un sistema ferroviario di elevata capacita', silenzioso, interoperabile e automatizzato;
soluzioni di trasporto intelligenti per operazioni piu' sicure ed efficienti sulle vie navigabili;
Tecnologie e operazioni relative alle vie navigabili per sistemi di trasporto sicuri e automatizzati che colgano le opportunita' offerte dal trasporto per via navigabile;
sistemi e servizi di mobilita' connessi, cooperativi, interoperabili e automatizzati, comprese soluzioni tecnologiche e gli aspetti non tecnologici, come l'evoluzione dei modelli di comportamento e di mobilita' degli utenti. 15. Stoccaggio dell'energia
Linee generali:
tecnologie, compresi i combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e le loro catene di valore associate, e tecnologie dirompenti per rispondere al fabbisogno di stoccaggio energetico sia giornaliero che stagionale, nonche' il loro impatto sull'ambiente e sul clima;
batterie intelligenti, sostenibili e durevoli e loro catena del valore dell'Unione, tra cui il ricorso a soluzioni basate su materiali avanzati, la progettazione, le tecnologie di produzione di batterie su larga scala ed efficienti dal punto di vista energetico, i metodi di riutilizzo e riciclaggio, nonche' il funzionamento efficace a basse temperature e le esigenze di standardizzazione;
idrogeno, in particolare idrogeno a basse emissioni di carbonio e idrogeno basato su fonti rinnovabili, comprese le celle a combustibile, e la sua catena del valore nell'Unione dalla progettazione all'utilizzo finale in varie applicazioni. 16. Sistemi alimentari
Linee generali:
moderni sistemi per la sicurezza e la genuinita' alimentare, compresa la tracciabilita', che migliorano la qualita' alimentare e rafforzano la fiducia dei consumatori nel sistema alimentare;
adattamento del sistema alimentare ai cambiamenti climatici e attenuazione dei loro effetti, compreso lo studio del potenziale e dell'utilizzo del microbioma, delle diverse colture alimentari e delle alternative alle proteine animali;
sistemi alimentari sostenibili a livello ambientale, circolari, efficienti in termini di risorse e resilienti, dalla terra e dal mare, verso l'acqua potabile sicura e le problematiche marittime, l'azzeramento dei rifiuti alimentari nell'intero sistema alimentare, attraverso il riutilizzo di alimenti e biomasse, il riciclaggio di rifiuti alimentari, nuovi imballaggi alimentari e domanda di prodotti alimentari locali e adatti alle necessita'. 17. Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione
Linee generali:
sistemi logistici, di produzione e di approvvigionamento sostenibili di biomassa, ponendo l'attenzione su applicazioni e utilizzi di elevato valore, sostenibilita' sociale e ambientale, impatto sul clima e sulla biodiversita', sulla circolarita' e sull'efficienza complessiva delle risorse, compresa l'acqua;
Scienze della vita e loro convergenza con le tecnologie digitali per comprensione, prospezione e uso sostenibile delle risorse biologiche;
catene del valore a base biologica, materiali a base biologica, compresi materiali, sostanze chimiche, prodotti, servizi e processi ispirati al biologico con qualita' e funzionalita' innovative e sostenibilita' migliorata (compresa la riduzione delle emissioni di gas serra), promuovendo lo sviluppo di bioraffinerie avanzate (di piccole e grandi dimensioni) utilizzando una gamma piu' ampia di biomasse; sostituzione dell'attuale produzione di prodotti non sostenibili attraverso il superamento delle soluzioni a base biologica per applicazioni innovative di mercato;
biotecnologia, compresa la biotecnologia intersettoriale all'avanguardia, per l'applicazione in processi industriali, servizi ambientali e prodotti di consumo competitivi, sostenibili e innovativi;
circolarita' della bioindustria nell'ambito della bioeconomia attraverso l'innovazione tecnologica, sistemica, sociale e del modello di business per aumentare radicalmente il valore generato per unita' di risorsa biologica, mantenendo piu' a lungo il valore di tali risorse nell'economia, preservando e rafforzando il capitale naturale, progettando l'eliminazione di rifiuti e inquinamento, sostenendo il principio dell'utilizzo a cascata della biomassa sostenibile attraverso la R&I e tenendo conto della gerarchia dei rifiuti. 18. Sistemi circolari
Linee generali:
transizione sistemica verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, a base biologica e circolare con nuovi modelli di interazione dei consumatori, nuovi modelli di business per l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali; prodotti e servizi che stimolino l'efficienza delle risorse e l'eliminazione o la sostituzione delle sostanze pericolose durante l'intero ciclo di vita; sistemi di condivisione, riutilizzo, riparazione, rigenerazione, riciclaggio e compostaggio;
ecoinnovazioni per la prevenzione e il risanamento dell'inquinamento ambientale da sostanze pericolose e prodotti chimici che destano nuove preoccupazioni nonche' eliminazione dell'esposizione agli stessi; considerazione dell'interfaccia tra prodotti chimici, prodotti e rifiuti nonche' di soluzioni sostenibili per la produzione di materie prime primarie e secondarie;
uso circolare delle risorse idriche, compresi la riduzione della domanda di acqua, la prevenzione delle perdite, il riutilizzo dell'acqua, il riciclaggio e la valorizzazione delle acque reflue; soluzioni innovative per le sfide relative al legame tra acqua, alimenti ed energia tenendo conto degli impatti dell'uso dell'acqua per fini agricoli ed energetici e consentendo soluzioni sinergetiche. 
 
Allegato 3

(Articolo 3 comma 4 e art. 9 comma 2)
Criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilita' dell'iniziativa di ricerca e
sviluppo.

A) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) capacita' tecnico-organizzativa: capacita' di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;
2) qualita' delle collaborazioni: con particolare riferimento agli organismi di ricerca coinvolti, sia in qualita' di proponenti che in qualita' di consulenti;
3) solidita' economico-finanziaria, valutata sulla base dei seguenti indicatori:
i. capacita' di rimborsare il finanziamento agevolato, da determinare sulla base del seguente rapporto: Cflow/(Fa/N), dove: «Cflow» indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordinari) e degli ammortamenti; «Fa»: indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 6; «N»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni;
ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;
iii. indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;
iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato;
B) Qualita' della proposta progettuale. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) fattibilita' tecnica: da valutare con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;
2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale;
3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;
C) Impatto del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) interesse industriale: da valutare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi;
2) potenzialita' di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacita' di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.
Le modalita' di determinazione dei punteggi, i valori massimi e le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi sopra indicati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.
 
Art. 2

Ambito operativo

1. Il presente decreto provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto 24 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, in favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le regioni, le province autonome e le amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'accordo quadro di cui all'art. 7.
2. Gli accordi di cui al comma 1, devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea e di rilevanza strategica per l'accrescimento della competitivita' tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del regolamento GBER e possono essere concesse nel periodo di validita' del predetto regolamento.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale;
c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i centri di ricerca.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle aree di intervento riportate ai numeri 16, 17 e 18 dell'allegato n. 2, anche le imprese agricole che esercitano le attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile.
3. I progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
4. I soggetti di cui al comma 1 e le imprese agricole di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8, comma 3, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilita' di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente puo' fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle societa' che ne detiene alla data di presentazione della domanda di agevolazioni una quota non inferiore al venti per cento del proprio capitale sociale. In tale ultimo caso, il soggetto proponente e' tenuto a presentare una specifica lettera di patronage con la quale la societa' che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa proposta nonche' l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o piu' delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) qualora richiesto, presentare un'adeguata capacita' di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all'art. 6 e, quindi, un valore dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 3 almeno pari a 0,8.
5. Gli organismi di ricerca, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di cui di cui alle lettere c) e f).
6. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta progettuale;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative.
 
Art. 4

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, come riportate nell'allegato n. 1, nell'ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo pilastro del Programma «Orizzonte Europa» e riportate nell'allegato n. 2.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale;
b) riguardare una sola delle aree di intervento del Programma «Orizzonte Europa», riportate nell'allegato n. 2;
c) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8, comma 3 e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione di cui all'art. 11. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a sei mesi. In ogni caso, i progetti devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2026 al fine di assicurare il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del PNC;
f) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi;
g) rispettare le eventuali ulteriori condizioni previste dall'accordo e dal decreto di concessione di cui all'art. 11.
 
Art. 5

Spese e costi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Ministero;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del regolamento (UE) n. 2021/695;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
2. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013 e dell'art. 74 paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attivita' di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attivita' di ricerca industriale.
3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.
 
Art. 6

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensita' massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
a) il limite massimo dell'intensita' d'aiuto delle agevolazioni concedibili e' pari al 50% (cinquanta percento) dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
b) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, e' concedibile esclusivamente ai soggetti elencati all'art. 3, comma 1 ed alle imprese agricole di cui all'art. 3, comma 2, nel limite del 20% (venti percento) del totale dei costi ammissibili di progetto.
2. Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o piu' organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell'intensita' massima di aiuto stabilita dall'art. 25, paragrafo 6, del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
3. Fermo restando l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili definito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici degli accordi quadro di cui all'art. 7, possono cofinanziare l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi.
4. Il finanziamento agevolato non e' assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilita' speciale n. 1726 «Interventi aree depresse».
6. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al venti per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html
7. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensita' massima stabilita dall'art. 25 del regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
8. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 97 della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora:
a) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all'attivita' di ricerca industriale, l'importo dell'aiuto sia superiore a 20 (venti) milioni di euro per impresa e per progetto;
b) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all'attivita' di sviluppo sperimentale, l'importo dell'aiuto sia superiore a 15 (quindici) milioni di euro per impresa e per progetto.
9. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto dal decreto di concessione di cui all'art. 11.
10. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
 
Art. 7

Accordi quadro per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo

1. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacita' di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitivita' e della produttivita' di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, possono sottoscrivere specifici accordi quadro con il Ministero.
2. Al fine dell'attivazione della procedura volta alla definizione degli accordi quadro di cui al comma 1, le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate devono presentare al Ministero una specifica manifestazione di interesse con le modalita' e secondo gli schemi e le tempistiche indicate dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.
3. Esclusivamente i soggetti di cui al comma 1, gia' firmatari degli accordi quadro di cui al medesimo comma, possono cofinanziare i progetti di ricerca oggetto degli accordi per l'innovazione di cui all'art. 10.
 
Art. 8

Domanda e procedura di accesso

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 18 sono rese disponibili tramite l'apertura di due sportelli agevolativi. Il Ministero, con provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede a definire le modalita' e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni. Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non puo' essere antecedente a centottanta giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono, altresi', definiti le modalita' e gli schemi per la presentazione della domanda di agevolazioni e della relativa documentazione, le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di cui all'art. 9, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, le disposizioni di dettaglio in merito ai obblighi in capo alle imprese beneficiarie derivanti dall'utilizzo di risorse del PNC, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.
3. La domanda di agevolazione deve essere corredata della documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente:
a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni su ciascun soggetto proponente;
b) il piano di sviluppo del progetto;
c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da piu' soggetti.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
 
Art. 9

Istruttoria della domanda e fase negoziale

1. Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione e la documentazione di cui all'art. 8, verifica la disponibilita' delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:
a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilita' del soggetto proponente;
b) la coerenza del progetto con le finalita' dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
c) la conformita' del progetto alle disposizioni nazionali e europee di riferimento, sulla base dei seguenti elementi:
i. rispetto del principio sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l'ambiente;
ii. conformita' alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
d) la fattibilita' tecnica, la sostenibilita' economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 3, 4 e 5;
e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile.
2. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al comma 1, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilita' e' effettuata sulla base dei criteri riportati nell'allegato n. 3, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti all'insieme dei soggetti proponenti. Per gli organismi di ricerca, in considerazione delle specificita' connesse alla loro natura giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del soggetto proponente di cui alla lettera A dell'allegato n. 3, viene effettuata limitatamente alla capacita' tecnico-organizzativa di cui alla lettera A, numero 1 del medesimo allegato.
3. Qualora, a seguito delle attivita' istruttorie di cui al comma 1, il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese ammissibili esposte nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile.
4. Il Ministero, anche nelle more delle risultanze istruttorie di cui al comma 1, avvia la fase di interlocuzione con le regioni e province autonome, sottoscrittrici degli accordi quadro di cui all'art. 7, interessate dall'iniziativa di ricerca e sviluppo, trasmettendo loro copia della domanda di agevolazione e della documentazione di cui all'art. 8, comma 3. In tale fase, il Ministero e le altre amministrazioni pubbliche interessate possono individuare le specifiche tecniche e i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con l'impresa, al fine di rimodularli per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo e alla capacita' propria del progetto stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese.
5. A conclusione delle attivita' di cui al comma 1, che devono svolgersi entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Ministero in caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria provvede a trasmettere le risultanze al soggetto proponente ed alle altre amministrazioni di cui al comma 4. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, il Ministero da' comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 10

Definizione dell'Accordo per l'innovazione

1. Nel caso in cui l'attivita' istruttoria di cui all'art. 9, comma 1 e la fase di interlocuzione di cui all'art. 9, comma 4, si concludano con esito positivo, si procede alla sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, nel quale sono indicati i seguenti elementi:
a) le finalita' dell'Accordo;
b) le amministrazioni sottoscrittici dell'Accordo che intendono cofinanziare l'iniziativa di ricerca e sviluppo;
c) le imprese coinvolte nell'attuazione dell'Accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni in merito all'attuazione dell'Accordo;
d) il progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo con l'indicazione dei costi ammissibili a seguito dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 9, suddivisi per attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
e) il quadro finanziario dell'Accordo con la definizione degli impegni finanziari a carico delle amministrazioni sottoscrittrici;
f) la misura e la forma delle agevolazioni concedibili per il progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo;
g) i termini per la realizzazione dell'Accordo;
h) le modalita' di versamento delle risorse delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni sottoscrittrici nel Fondo per la crescita sostenibile.
2. Il Ministero puo' sottoscrivere l'Accordo e agevolare il progetto di ricerca e sviluppo anche in assenza del cofinanziamento delle regioni e delle province autonome. A tal fine, l'indisponibilita' al cofinanziamento e' accertata qualora non vi sia un pronunciamento da parte dell'amministrazione cofinanziatrice entro venti giorni dalla trasmissione della positiva valutazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 5.
3. L'Accordo per l'innovazione, fermo restando quanto previsto al comma 2, e' sottoscritto dal Ministero, dai soggetti proponenti, dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate.
 
Art. 11

Decreto di concessione

1. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, il Ministero invita i soggetti proponenti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione, qualora non gia' prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve pervenire al Ministero entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce condizione per l'adozione del decreto di concessione di cui al comma 3.
3. Il Ministero, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 1, fatti salvi i termini previsti dall'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni e, ove nulla osti, adotta il decreto di concessione contenente, tra l'altro, l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, la tipologia e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, il Codice unico di progetto, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del progetto, le modalita' di restituzione del finanziamento agevolato eventualmente concesso, nonche' le condizioni di revoca.
4. Nei casi indicati dall'art. 4, comma 1, del regolamento GBER, il decreto di concessione di cui al comma 1 e' subordinato alla notifica individuale e alla successiva valutazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
 
Art. 12

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.
2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al Ministero secondo le modalita' indicate con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili gli schemi per le richieste di erogazione, nonche' i criteri e le modalita' per la rendicontazione dei costi ammissibili.
3. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, le spese e i costi sostenuti fino alla data del medesimo decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 1303/2013 e degli articoli 53 e 54 del regolamento (UE) 2021/1060, come individuate dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.
4. L'Accordo per l'innovazione puo' prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa, l'Accordo puo' prevedere, sempre previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che sia erogato a titolo di anticipazione l'intero finanziamento agevolato.
5. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e, qualora presente, finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non puo' superare il novanta per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo dieci per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo, come regolato dal comma 7, del presente articolo.
6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Ministero, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.
7. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 13, comma 3, e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 13, comma 5.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Ministero provvede a:
a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attivita';
b) verificare la pertinenza, la congruita' e l'ammissibilita' delle spese e dei costi rendicontati;
c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1;
d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 6, comma 10;
e) verificare l'avanzamento del progetto sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;
f) verificare la regolarita' contributiva del soggetto beneficiario;
g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
h) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
i) calcolare le agevolazioni spettanti;
l) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto all'art. 13, comma 3;
m) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.
 
Art. 13

Verifica intermedia e verifica finale

1. Il Ministero, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica viene effettuata a meta' del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d), ed e' indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal Ministero, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.
2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1 con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il soggetto beneficiario stesso trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto, secondo quanto specificato nei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.
3. Il Ministero, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il Ministero predispone una relazione tecnica che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.
4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registri - timesheet, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), nonche' le evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario e' tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
5. Il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto di concessione definitivo delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.
 
Art. 14

Variazioni

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Ministero con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione, al Ministero che procede, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, al fine dell'espressione dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonche' le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal Ministero, e' sospesa l'erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Ministero che, in caso di approvazione, informa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario, procedendo alla normale prosecuzione dell'iter agevolativo.
 
Art. 15

Controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attivita' di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del regolamento (UE) 1303/2013 e dall'art. 82 del regolamento (UE) 2021/1060, il Ministero puo' stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
 
Art. 16

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4, comma 2, lettera d);
f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione;
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera e), per la realizzazione del progetto;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
l) cessazione dell'attivita' economica dell'impresa beneficiaria nelle unita' produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero rilocalizzazione di tale attivita' al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre anni per le imprese di piccole e medie dimensioni;
m) mancato rispetto delle disposizioni inerenti l'utilizzo delle risorse del PNC, secondo quanto specificato dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1;
n) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e l), la revoca delle agevolazioni e' totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi e' riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attivita' effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, e' presentata al Ministero che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.
6. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.
 
Art. 17

Monitoraggio, valutazione e pubblicita'

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Ministero la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalita' e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.
3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. Tali indicatori e i relativi valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalita' di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero, anche successivamente alla conclusione dei programmi agevolati;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni;
c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' disposte dal Ministero.
5. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1 sono definite le ulteriori disposizioni per il monitoraggio dei progetti agevolati, tenuto conto dei vincoli stabiliti per l'utilizzo delle risorse del PNC.
6. Il Ministero, in ogni caso, presidia e vigila sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'intervento «Accordi per l'innovazione», cosi' come individuati nella scheda progetto in allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
 
Art. 18

Risorse disponibili e gestione dell'intervento

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzati euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) a valere sulle risorse del PNC individuate all'art. 1, comma 2, lettera f), punto 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono rese disponibili tramite l'apertura, secondo quanto previsto all'art. 8, di due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali e' destinato un ammontare pari a euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00).
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali.
4. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto e' effettuata nell'ambito della contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, cui affluiscono le risorse di cui al comma 1.
5. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, il Ministero puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto all'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. l02, di societa' in house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 5 sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2021

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 127