Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 dicembre 2021
Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, e, in particolare, l'art. 31 relativo agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (Guce C 204/01 del 1° luglio 2014);
Vista la comunicazione della Commissione sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Guce C 198/01 del 27 giugno 2014);
Vista la decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 e su successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, soggetto gestore della misura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce un Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021;
Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa».
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successivi e analoghi interventi normativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» e successivi e analoghi provvedimenti;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha modificato il Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato in deroga (anti COVID-19) recependo gli emendamenti al Temporay framework introdotti dalla Commissione europea il 28 gennaio 2021;
Considerato che le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati a partire dal mese di marzo del 2020 per arginare la pandemia determinata dal COVID-19, hanno limitato fortemente le attivita' produttive e commerciali;
Considerata la grave crisi di mercato del settore agroalimentare arrecata dal blocco delle attivita' commerciali, dalla riduzione delle attivita' produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19;
Considerato che alcune filiere produttive necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;
Vista l'intesa resa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021, ai sensi del menzionato art. 1, comma 138, della legge n. 178/2020;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 138 della legge 27 dicembre 2020, n. 178, per il perseguimento della tutela, il rilancio, lo sviluppo e gli investimenti delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.
2. Il presente decreto definisce in particolare:
a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entita' dello stesso;
b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.
3. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «contratto di filiera»: contratto almeno triennale tra i soggetti della filiera brassicola o della canapa o della frutta a guscio o apistica, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di commercializzazione e trasformazione, il miglioramento della qualita' del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti;
b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) «de minimis»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
e) «de minimis agricolo»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
f) «soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva orzo distico da birra rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera o chiude in se' stessa la filiera utilizzando tale orzo per la birrificazione; l'impresa agricola di coltivazione di luppolo o di canapa che rispetti le disposizioni di cui al presente decreto; il soggetto, anche in forma di cooperativa, consorzio o associazione temporanea di imprese, che investa in processi di post raccolta del luppolo e in particolare in impianti di essicazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualita' del mercato, che garantiscano una prospettiva al luppolo nazionale; post raccolta della canapa e in impianti di essicazione, di pulizia del prodotto seme, stigliatura, confezionamento e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualita' del mercato ad uso alimentare; nonche' le imprese agricole attive nel settore apisitico e le imprese agricole della filiera della frutta in guscio.
g) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, limitatamente agli interventi individuati quali azione di «Aiuti alle imprese». Le attivita' del soggetto gestore sono svolte senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
 
Art. 2

Risorse disponibili e riparto per le filiere oggetto di intervento

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ammontano a 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Le filiere oggetto di intervento sono: apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.
3. Il riparto tra le filiere e' cosi' quantificato:


Parte di provvedimento in formato grafico

4. Qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto e' stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalita' di cui al comma 3, le risorse eccedenti possono essere assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle eventuali richieste che superano gli importi di cui al citato comma 3 relative agli altri interventi, nei limiti delle risorse complessive di cui al comma 1, nonche' alle disposizioni di cui agli articoli successivi nel caso in cui le eventuali economie relative ad un intervento siano sufficienti a coprire le eventuali richieste eccedenti relative ad altri interventi. Se si realizzano delle economie a seguito dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 3, si applica l'art. 30, comma 2, lettera b), della legge 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 3
Criteri e quantificazione dell'aiuto in regime di de minimis agricolo

1. Ai soggetti beneficiari della filiera brassicola che abbiano gia' sottoscritto contratti di filiera almeno triennali al momento della domanda e' concesso un aiuto nel limite massimo di 200 euro per ogni ettaro coltivato a orzo distico da birra, nel limite di 50 (cinquanta) ettari per l'anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5.
2. Ai soggetti beneficiari della filiera brassicola che coltivano luppolo al momento della domanda e' concesso un aiuto nel limite massimo di 300 euro per ogni 0,2 ettari coltivati a luppolo, nel limite di 5 (cinque) ettari per l'anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5, fino a esaurimento della disponibilita' del fondo stanziato.
3. Ai soggetti beneficiari della filiera canapicola e' concesso un aiuto nel limite massimo di 300 euro per ogni ettaro coltivato a cannabis sativa L. nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242 e nel limite di 50 ettari, per l'anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5, fino a esaurimento della disponibilita' del fondo stanziato.
4. L'aiuto di cui ai commi 1, 2 e 3 e' concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
5. Nel rispetto dei limiti massimi di aiuto di cui ai precedenti commi, l'importo unitario dell'aiuto e' calcolato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata per la quale e' stata presentata domanda di aiuto.
6. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.
7. Qualora gli aiuti riconoscibili sulla base delle domande valide ed ammesse al beneficio eccedessero gli importi di cui all'art. 2, l'aiuto concesso a ciascun soggetto beneficiario sara' proporzionalmente ridotto.
 
Art. 4

Procedura di richiesta dell'aiuto in regime de minimis agricolo

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art. 2, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla domanda sono accluse:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;
b) per gli aiuti della filiera brassicola, copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'Organizzazione di produttori e l'impresa agricola socia; dichiarazione di utilizzo in proprio dell'orzo distico da birra coltivato da parte di imprese agricole che provvedano direttamente alla birrificazione;
c) per gli aiuti della filiera canapicola, copia della documentazione di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 3;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa agli identificativi catastali delle particelle coltivate a orzo distico certificato e canapa certificata e la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti di cui al comma 1 e 3, dell'art. 3;
e) ogni ulteriore elemento ragionevolmente richiesto dall'atto del soggetto gestore di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 5

Istruttoria delle domande dell'aiuto in regime de minimis agricolo

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis» agricolo avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.
2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 2, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.
4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione, del contratto di filiera (se presente) e della documentazione di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 3 per la canapa, nonche' della superficie coltivata a orzo distico e canapa.
5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari al settanta percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, dietro rilascio di apposita fideiussione da parte del soggetto beneficiario, e ad eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al momento del pagamento del saldo.
7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari, in una o piu' soluzioni secondo le modalita' di cui ai precedenti commi, sulla base delle risorse disponibili.
 
Art. 6

Attivita' di ricerca e promozione

1. Gli importi di cui all'art. 2, comma 3, corrispondenti alle azioni indicate come «Attivita' di ricerca», sono destinati al sostegno delle attivita' di ricerca ivi espressamente riportate, tese alla tutela e rilancio delle imprese operanti nelle filiere brassicola, canapicola e della frutta a guscio. Il contribuito e' destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalita'. L'esecuzione della disposizione di cui al presente comma e' affidata al Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, che opera con le risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Gli importi di cui all'art. 2, comma 3, corrispondenti alle azioni indicate come «Promozione», sono destinati al sostegno delle attivita' di promozione ivi espressamente riportate, tese al significativo rilancio delle imprese operanti nelle filiere apistica e della frutta a guscio. Il contribuito e' destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni soltanto con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalita'. L'esecuzione della disposizione di cui al presente comma e' affidata al Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, che opera con le risorse disponibili a legislativo vigente.
 
Art. 7

Attivita' per le imprese in regime de minimis

1. I soggetti beneficiari della filiera brassicola che investano nel post raccolta del luppolo e in impianti di essicazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualita' del mercato e' concesso un aiuto fino all'80% dei costi e fino a 200.000 euro per l'investimento approvato.
2. I soggetti beneficiari della filiera canapicola che investano nel post raccolta della canapa e in impianti di essicazione, di pulizia del prodotto seme, stigliatura, confezionamento e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualita' del mercato ad uso alimentare (seme di canapa e derivati del seme), e' concesso un aiuto fino all'80% dei costi e fino a un massimo di 150.000 euro per l'investimento approvato.
3. L'aiuto di cui al presente articolo e' concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis».
4. Per le risorse destinate alle attivita' per le imprese di cui al presente articolo, il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica provvedera' ad emanare i relativi bandi e atti amministrativi per l'attuazione degli stessi.
 
Art. 8

Cumulo

1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «de minimis».
 
Art. 9

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.
2. Gli aiuti concessi in conformita' all'art. 3, commi 3 e 4, del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
 
Art. 10

Invarianza finanziaria

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede agli adempimenti ad esso attribuiti dal presente decreto operando con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2021

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 93