Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 11 gennaio 2022 |
Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione» e, in particolare, l'art. 31-quinquies, che, nell'introdurre misure di semplificazione per il sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifera, apporta modificazioni all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, aggiungendo il comma 16-bis, ai sensi del quale «Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, puo' essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'art. 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'art. 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere»; Vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e, in particolare, il Considerando n. 32, volto a chiarire che la nuova disciplina comunitaria sostituisce la decisione 68/416 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi alla tenuta di scorte d'obbligo in altri Paesi della Comunita'; Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, recante «Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974»; Considerato che l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia e' da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (nel seguito «AIE»); Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi»; Considerato che gli articoli 5, comma 5, e 9, comma 7, del decreto legislativo n. 249/2012 dispongono limitazioni alla tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi in altri Stati membri dell'Unione europea; Considerato che l'art. 7 del decreto legislativo n. 249/2012 attribuisce ad Acquirente unico S.p.a. le attivita' e le funzioni di Organismo centrale di stoccaggio italiano (nel seguito: OCSIT»); Considerato che l'art. 8, comma 1 lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre n. 249/2012 consente ai soggetti destinatari di un obbligo di scorta di delegare tali obblighi anche ad Organismi centrali di stoccaggio (OCS) di altri Stati membri dell'Unione europea o ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio disponibile nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, purche' tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dall'OCSIT per conto del Ministero della transizione ecologica, sia dagli organi competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE; Considerato che l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo n. 249/2012 specifica che tutte le comunicazioni effettuate tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 del medesimo decreto legislativo, il Ministero della transizione ecologica e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal Ministero della transizione ecologica in collaborazione con l'OCSIT e presenti sul sito del Ministero della transizione ecologica e dell'OCSIT; Considerato che l'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012 demanda al Ministero della transizione ecologica il compito di provvedere all'adeguamento delle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati membri in sede di recepimento della direttiva 2009/119/CE e degli atti conseguenti; Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014» e, in particolare, l'art. 25, che prevede la possibilita' di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite ad OCSIT; Considerato il perdurare di situazioni di mercato dei prodotti petroliferi che vede la presenza di operatori che senza le adeguate disponibilita' economiche e logistiche operano per brevi periodi, lasciando poi insoluti i pagamenti degli oneri delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi a favore di OCSIT, con conseguente socializzazione degli stessi oneri sui soggetti obbligati che operano correttamente nel mercato; Ritenuto necessario conferire ad OCSIT la facolta' di chiedere ai soggetti obbligati di cui all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 249/2012 di prestare adeguata garanzia in favore di Acquirente unico S.p.a. nelle funzioni di OCSIT pur prevedendo la facolta' di esonerare dall'obbligo del rilascio della garanzia le societa' di notoria solvibilita' a giudizio di OCSIT stesso; Ritenuto altresi' necessario procedere a una semplificazione e digitalizzazione delle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione europea;
Decreta:
Art. 1
Garanzia a copertura del mancato versamento del contributo OCSIT
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere ai soggetti obbligati di cui all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 di prestare adeguata garanzia in favore di Acquirente unico S.p.a. nelle funzioni di OCSIT, al fine di assicurare il versamento del contributo di cui all'art. 7, comma 5 del medesimo decreto. 2. La garanzia e' rilasciata sotto forma di fideiussione bancaria o attraverso la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nelle modalita' indicate dall'OCSIT sul proprio sito internet all'indirizzo http://www.ocsit.it/ . Il soggetto obbligato che non rilasci la garanzia entro quindici giorni dalla richiesta di OCSIT non puo' operare sulla piattaforma «iSISEN - Scorte oil» ed e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. 3. E' fatta salva la possibilita', per il soggetto obbligato, di richiedere la sostituzione del deposito cauzionale con idonea fideiussione. In caso di accettazione della richiesta, OCSIT restituisce al soggetto obbligato la somma versata a titolo di deposito cauzionale infruttifero al momento della consegna della fideiussione ad OCSIT medesimo. 4. L'OCSIT ha facolta' di esonerare dall'obbligo del rilascio della garanzia le societa' di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne hanno consentito la concessione e, in tal caso, la garanzia deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 5. La notoria solvibilita' di cui al comma 4 e' valutata dall'OCSIT sulla base di parametri oggettivi definiti e resi noti agli operatori sul sito web dell'OCSIT anticipatamente alla richiesta di cui al comma 1. A tal fine, possono essere mutuati parametri oggettivi di notoria solvibilita' definiti da altre amministrazioni dello Stato per finalita' similari. |
| Art. 2
Elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche
1. Nel decreto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e' determinato l'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche per l'anno scorta di riferimento con l'indicazione del livello, differenziato per singolo prodotto, delle scorte specifiche da detenere da parte dell'OCSIT. |
| Art. 3 Diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte (ticket) dell'OCSIT
1. OCSIT puo' stipulare opzioni contrattuali di acquisto di prodotto per la detenzione di scorte petrolifere di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ossia diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte che soddisfano gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2009/119/CE (nel seguito anche: «ticket»). 2. Previa informativa inviata dall'OCSIT al Ministero della transizione ecologica circa la necessita' di ricorrere alle opzioni di cui al comma 1, con il decreto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e' adottato il piano di approvvigionamento dei ticket per l'anno scorta di riferimento. 3. La stipula di ticket al di fuori del piano di approvvigionamento di cui al comma 2 e' soggetta ad approvazione del Ministero della transizione ecologica. |
| Art. 4 Deleghe di tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
1. Sono individuate le seguenti procedure autorizzative per la detenzione di scorte all'estero a favore dell'Italia o in Italia a favore di Paesi esteri: a) scorte da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di Organismi centrali di stoccaggio di prodotti petroliferi, di seguito denominati «OCS», di altri Stati Membri dell'Unione europea, con cui il Ministero della transazione ecologica abbia stipulato un Memorandum di intesa (nel seguito: «MoU»); b) scorte da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea, con cui il Governo italiano abbia stipulato, prima dell'entrata in vigore della direttiva 119/2009/CE, accordi di tenuta delle scorte a favore di una delle Parti (nel seguito: «accordi unilaterali») e/o accordi di reciproca tenuta delle scorte (nel seguito: «accordi bilaterali»); c) scorte da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea, o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea, in assenza di un MoU o di un accordo unilaterale e/o bilaterale specifico; d) scorte da detenere nel territorio nazionale a copertura di obblighi di scorta di Stati membri dell'Agenzia internazionale per l'energia (nel seguito anche: «AIE») che non siano anche Stati membri dell'Unione europea con i quali siano stati stipulati MoU o accordi unilaterali e/o bilaterali; 2. Le istanze per il rilascio della preventiva autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono presentate dall'operatore economico e dall'OCS interessato esclusivamente in via telematica, seguendo le istruzioni operative indicate sul sito dell'OCSIT all'indirizzo http://www.ocsit.it/ , allegando, sempre su supporto informatico, il file «pdf» con la domanda in bollo congiuntamente al file dell'accordo giuridicamente vincolante con l'operatore economico o con l'OCS dell'altro Stato membro dell'Unione europea. 3. Le domande di cui al comma 2 sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, che e' assolta utilizzando il modello F23, approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001. |
| Art. 5 Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi disciplinate da MoU
1. Qualora le scorte di cui all'art. 4 siano da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea con cui il Ministero della transazione ecologica abbia stipulato un MoU per una cooperazione in materia di scorte di sicurezza, gli operatori economici e gli OCS sono tenuti agli adempimenti previsti da ciascun specifico MoU per il rilascio della preventiva autorizzazione alla tenuta delle scorte medesime. 2. Sul sito web dell'OCSIT all'indirizzo http://www.ocsit.it/ sono pubblicati i MoU in vigore con gli Stati membri dell'Unione europea. |
| Art. 6 Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi disciplinate da accordi unilaterali e/o bilaterali
1. Qualora le scorte di cui all'art. 4 siano da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea, con cui il Governo italiano abbia stipulato, prima dell'entrata in vigore della direttiva 119/2009/CE, accordi unilaterali e/o bilaterali, gli operatori economici e gli OCS sono tenuti agli adempimenti previsti nello specifico accordo per il rilascio della autorizzazione preventiva o successiva secondo quanto specificato nell'accordo stesso. 2. Sul sito web dell'OCSIT all'indirizzo http://www.ocsit.it/ sono pubblicati gli accordi unilaterali e/o bilaterali in vigore con gli Stati membri dell'Unione europea. |
| Art. 7 Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi non disciplinate da MoU o da accordi unilaterali e/o bilaterali
1. E' consentita la detenzione di scorte di cui all'art. 4 nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o nel territorio nazionale a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea, in assenza di stipula di MoU o accordo unilaterale e/o bi laterale, nel rispetto di quanto previsto alle lettere a) e b) per il rilascio della preventiva autorizzazione: a) l'istanza deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento; b) l'istanza di autorizzazione deve specificare: 1) il nome e l'indirizzo principale del soggetto depositario presso cui sono detenute le scorte; 2) il nome e l'indirizzo principale del soggetto beneficiario per conto del quale sono detenute le scorte; 3) l'identita' dello Stato membro dell'Unione europea depositario presso cui sono detenute le scorte e l'identita' dello Stato membro dell'Unione europea beneficiario per conto di cui saranno detenute le scorte; 4) la durata della delega di stoccaggio per il quale viene richiesta l'autorizzazione, che dovra' essere a mesi interi e, in ogni caso, dovra' iniziare dal primo giorno del mese e avere la durata minima di tre mesi; 5) le tipologie di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, che sono specificate in base alla seguente lista: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina, jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio, olio combustibile, petrolio greggio, semilavorati, etano, GPL, acqua ragia minerale e benzine speciali, lubrificanti, bitumi, cere paraffiniche, coke di petrolio. 6) il quantitativo delle scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi espresso in tonnellate; 7) le informazioni necessarie per la esatta localizzazione delle strutture di stoccaggio (a livello di deposito e non di singoli serbatoi) in cui le scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi saranno allocate; 8) all'istanza deve essere allegata copia degli accordi giuridicamente vincolanti tra l'operatore economico o l'OCS presso cui saranno detenute le scorte e l'operatore economico per conto del quale saranno detenute le scorte, comprendente anche la esplicita garanzia della disponibilita' e accessibilita' fisica in ogni momento delle scorte medesime. 2. L'autorizzazione e' rilasciata in via preliminare dall'amministrazione competente dello Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio saranno fisicamente detenute le scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi e il procedimento autorizzativo si conclude con la approvazione dell'amministrazione competente dello Stato che beneficera' della tenuta di tali scorte. 3. Nel caso in cui il procedimento autorizzativo di cui al comma 4 non si concluda positivamente almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento, l'istanza e' da intendersi rigettata. 4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate solo in presenza di un impegno scritto dell'altro Stato membro dell'Unione europea coinvolto che assicuri l'effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE secondo misure analoghe a quelle utilizzate per il controllo delle proprie scorte di sicurezza e di un impegno alla rendicontazione regolare di tali quantitativi in conformita' con gli obblighi di reportistica statistica del Monthly Oil Statistics (MOS) dell'AIE e dell'Eurostat. |
| Art. 8
Procedure di deleghe di tenuta delle scorte specifiche
1. Le procedure autorizzative di cui agli articoli da 4 a 7 si applicano sia per le scorte di sicurezza sia per le scorte specifiche, conformemente alle seguenti disposizioni: a) la delega di tenuta di scorte specifiche» di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 a operatori economici per scorte situate in altri Stati membri dell'Unione europea e' limitata ai soli Stati membri con i quali sia in vigore un MoU o un accordo bilaterale; b) la delega di tenuta di «scorte specifiche» di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e' ammessa nel caso di Organismi centrali di stoccaggio (OCS) di altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di un MoU o di un accordo bilaterale. |
| Art. 9 Procedure per la tenuta delle scorte di sicurezza per conto di un Paese aderente all'A.I.E.
1. Le procedure autorizzative di cui agli articoli da 5 a 6 si applicano altresi' alle scorte di sicurezza detenute sul territorio nazionale a favore di uno Stato membro dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) che non sia anche Stato membro dell'Unione europea. |
| Art. 10
Attivita' istruttoria relativa alle istanze
1. L'attivita' istruttoria relativa alle istanze per la detenzione delle scorte di cui all'art. 4 in altri Paesi dell'Unione europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione europea, compresa la interlocuzione con gli altri Stati esteri interessati, e' delegata dal Ministero della transizione ecologica all'OCSIT che opera attraverso la piattaforma «iSISEN - scorte oil». 2. A seguito dell'attivita' istruttoria, l'OCSIT rilascia l'autorizzazione alla detenzione delle scorte qualora l'istruttoria di cui al comma 1 si sia conclusa con esito positivo. OCSIT informa trimestralmente il Ministero della transizione ecologica in merito agli esiti delle istruttorie sia concluse positivamente che negativamente. L'autorizzazione o l'esito negativo dell'istruttoria sono comunicati ai soggetti interessati attraverso la piattaforma «iSISEN - scorte oil» nella quale sono conservate e catalogate tutte le istanze e le relative autorizzazioni. 3. Le comunicazioni di OCSIT con gli altri Stati esteri interessati, nelle more dell'implementazione del sistema europeo armonizzato di interscambio informativo, possono avvenire sia tramite la piattaforma «iSISEN - scorte oil», sia tramite e-mail ovvero tramite lettere cartacee in relazione al grado di digitalizzazione del servizio degli altri Stati esteri interessati. |
| Art. 11
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2022
Il Ministro: Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 80 |
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