Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2022 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 18 novembre 2021 |
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line. (Delibera n. 379/21/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio del 18 novembre 2021; Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»; Visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equita' e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione on-line; Visto l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ai sensi del quale sono attribuite all'Autorita' competenze tese a «promuovere l'equita' e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on-line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti», stabilendo che l'Autorita': cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'amministrazione, l'iscrizione al medesimo registro dei «fornitori di servizi di intermediazione on-line» e dei «motori di ricerca on-line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera a), n. 5); garantisce «l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on-line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera c), n. 14-bis); irroga sanzioni amministrative a ciascun soggetto che non ottempera agli ordini e alle diffide adottati «in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 31); Visto l'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale «Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente: "66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entita' della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on-line e di motori di ricerca on-line di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente".»; Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modifica dalla delibera n. 238/21/CONS; Vista la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli Uffici di secondo livello»; Ritenuto che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66-bis, della legge n. 266/2005, il contributo per il funzionamento dell'Autorita' deve essere calcolato sui ricavi conseguiti dai fornitori di servizi di intermediazione on-line (piattaforme di e-commerce marketplace, marketplace specializzato, app-store, social media e altri servizi di intermediazione ) come segue: 1. canoni di abbonamento e quote fisse (di registrazione/affiliazione/ sottoscrizione e assimilabili) per l'utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei; 2. commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti in Italia ai consumatori europei; 3. commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma; 4. altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti commerciali stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma, beni/servizi ai consumatori europei; Considerato, altresi', che in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66-bis, della legge n. 266/2005, i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di motori di calcolo come ricavi (derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonche' da commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili) per servizi (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari di siti web aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei; Rilevato che l'art. 1, comma 66-bis, della legge n. 266/2005 individua, in sede di prima applicazione per l'anno 2021, l'aliquota contributiva da applicare alla base imponibile, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, del contributo all'Autorita' a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on-line e dei fornitori di motori di ricerca on-line nella misura dell'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione; Considerato che, per gli anni successivi al 2021, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 1, comma 66-bis, della legge n. 266/2005, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente; Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello» ed in particolare l'istituzione - a partire dal 1° ottobre 2021 - del nuovo Ufficio piattaforme, servizi digitali e platform to business della Direzione servizi digitali, cui sono state attribuite le competenze per lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione e vigilanza, anche attraverso attivita' ispettive e sanzionatorie, finalizzate alla diffusione dei servizi digitali e dell'uso della piattaforma internet nei settori dell'intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line; Considerato che i costi amministrativi da sostenere per le attivita' di regolamentazione e di vigilanza nel settore dell'intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line possono essere stimati per l'anno 2022, in 4 milioni di euro; Ritenuto che l'applicazione dell'aliquota dell'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione come risultanti dall'ultimo bilancio o dalle ultime scritture approvate precedentemente all'adozione della presente delibera; Ritenuto di stabilire in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali; Considerata l'opportunita', al fine di garantire l'uniformita' delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, di utilizzare un modello telematico per il calcolo del contributo dovuto all'Autorita' dai soggetti operanti nei settori dei servizi d'intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line, basato sulla classificazione delle attivita' economiche denominata ATECO 2007 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT sul sito web www.istat.it In detto modello viene richiesta la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni complessivi (Voce A1 del Conto economico) nelle sue componenti utili alla determinazione delle contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi settori di competenza: 1) intermediazione on-line e motori di ricerca, 2) servizi di comunicazione elettronica, 3) servizi Media, 4) servizi postali, 5) altri ricavi. Tale ripartizione e' volta a garantire - ai soggetti operanti in diversi settori - che non vi sia sovrapposizione tra le diverse fonti di ricavo ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza tra base imponibile e mercato di competenza; Ritenuto opportuno illustrare le modalita' operative di compilazione del modello telematico e il sistema di calcolo del contributo PtoB mediante l'adozione di «Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2022 dai soggetti che operano nei settori dei servizi d'intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line»; Ritenuto, infine, opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio; Udita la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I fornitori di servizi di intermediazione on-line e i fornitori di motori di ricerca on-line, cosi' come definiti all'art. 1, comma 6, lettera a) n. 5), della legge n. 249/1997, e specificati con la delibera n. 666/08/CONS, contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2022, come previsto dall'art. 1, commi 65 e 66-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. |
| Art. 2
Misura della contribuzione
1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, e' determinato per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 66-bis, della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva dell'1,5 per mille ai ricavi realizzati a seguito della vendita di servizi di intermediazione on-line e della fornitura di motori di ricerca on-line come definiti dall'Autorita' nell'informativa economica di sistema ai sensi della delibera n. 397/13/CONS e risultanti dall'ultimo bilancio o dalle ultime scritture approvate precedentemente all'adozione della presente delibera. 2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che al 1° marzo 2022 versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali. |
| Art. 3
Termini e modalita' di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2022, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, reso pubblico sul sito istituzionale. 2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' adotta le piu' opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente. 3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo PtoB - Anno 2022». In caso di mancata o errata quantificazione le intimazioni sono adottate con delibera dell'Autorita'. |
| Art. 4
Dichiarazione telematica
1. Entro il 1° marzo 2022 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando il modello telematico «Contributo PtoB - Anno 2022» (allegato A alla presente delibera) corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera). 2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it 3. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 18 novembre 2021
Il Presidente: Lasorella La Commissaria relatrice: Giomi
__________ Avvertenza:
Gli allegati alla delibera n. 379/21/CONS sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it |
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