Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 30 novembre 2021
Procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000. (Decreto n. 1257/2021).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», in particolare l'art. 1, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;
Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonche' un incremento delle risorse finanziarie;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246 (registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2012, reg. 14, fg. 291), recante «Approvazione del Piano triennale degli interventi ammissibilita' al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000»;
Visto l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha disposto l'affidamento da parte del Ministero alla Cassa depositi e prestiti (CDP) della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la convenzione approvata con d.i. MIUR/MEF del 27 settembre 2005 (registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg. 5, foglio 367) con cui, a seguito dell'emanazione del I bando di cui alla legge n. 338/2000 e del Piano triennale degli interventi ammessi al cofinanziamento, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno stipulato la convenzione tipo prevista dal citato art. 17 della legge n. 3/2003 avente ad oggetto l'attivita' di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa;
Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 16 gennaio 2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg. 1 foglio 310), stipulato in data 26 giugno 2008 tra MIUR e CDP, a seguito della emanazione del II bando di cui alla legge n. 338/2000 ed in vista dell'emanazione dei Piani triennali degli interventi ammessi al cofinanziamento, avente ad oggetto l'attivita' di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;
Visto il secondo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483), stipulato tra MIUR e CDP in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla legge n. 338/2000 e relativo decreto di Piano triennale, avente ad oggetto l'attivita' di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;
Visto il terzo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MUR/MEF del 21 giugno 2020, n. 414, stipulato tra MUR e CDP in data 27 gennaio 2020, a seguito dell'emanazione del IV bando di cui alla legge n. 338/2000 e relativo decreto di Piano triennale, avente ad oggetto l'attivita' di gestione dei fondi destinati al IV bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;
Considerato che, fermo restando il contenuto della convenzione del 30 giugno 2005 in essere tra il Ministero e la CDP, questi ultimi dovranno procedere, successivamente all'emanazione del presente decreto, alla stipula di un nuovo atto aggiuntivo al fine di disciplinare l'attivita' di gestione delle nuove risorse stanziate per il V bando di cui alla legge n. 338/2000;
Visto il comma 5, dell'art. 1, della citata legge n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi, poi costituita con decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117, e successivamente rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 321;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6», e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;
Visto il d.i. MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
Tenuto conto dei protocolli di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione fra il Governo della Repubblica italiana e numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti universitari;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, ed in particolare l'art. 1, comma 1, con cui e' stato istituito il «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti»;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976, e in particolare l'art. 1 relativo alla mobilita' internazionale degli studenti;
Tenuto conto dell'obiettivo strategico relativo al numero dei laureati con un periodo di mobilita' definito nel comunicato ministeriale di Lovanio (2009), con cui i Ministri dello spazio europeo dell'istruzione superiore si impegnano ad assicurare entro il 2020 che il 20 per cento dei laureati abbia avuto un'esperienza di mobilita' internazionale durante gli studi;
Visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», ed in particolare l'art. 19, comma 10-bis, secondo cui «i beni immobili per i quali non sussiste possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», relativo al «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato, tra l'altro, dall'art. 1, comma 310, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e in particolare l'art. 2;
Visto l'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto l'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo al Fondo investimenti 2018;
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al Fondo investimenti 2019;
Visto l'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al Fondo investimenti 2020;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonche' prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalita' dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (art. 9);
Visto, in particolare, l'Allegato VI al predetto regolamento che, al punto 25, per il campo di intervento «Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno», prevede i coefficienti del 40 per cento;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 dell'8 luglio 2021, che per la «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)», prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro per il traguardo della creazione e assegnazione di posti letto aggiuntivi almeno pari a 7.500 entro il 31 dicembre 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto l'art. 64, comma 8, del predetto decreto-legge 77 del 2021, che ha disposto l'incremento della percentuale massima di finanziamento prevista all'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 2000, n. 338;
Visto il d.i. MUR-MEF 1° ottobre 2021, n. 1137, con cui e' stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la struttura di coordinamento delle attivita' di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi previsti nel PNRR;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto il combinato disposto degli articoli 3 e 17 del regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, secondo cui tra i criteri di ecosostenibilita' delle attivita' economiche vi e' quello per il quale le stesse non devono comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
Tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando (25) regolamento (UE) 2021/240) del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamenti assegnati;
Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», secondo cui all'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni: «a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti."; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi"»;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2021 (rep. atti n. 238) avente ad oggetto lo schema di decreto ministeriale recante: «Procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»;
Visto il parere della Conferenza dei rettori delle Universita' italiane reso con nota del Presidente 23 novembre 2021 prot. n. 1197, ratificato dall'assemblea generale della predetta Conferenza del 25 novembre 2021, giusta comunicazione pari data prot. n. 1209;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 30 novembre 2021, prot. n. 1256, recante «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si intende per:
a. «CUP»: Codice unico di progetto (CUP) e' il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
b. «DNSH»: do not significant harm, principio «non arrecare un danno significativo». Principio definito all'art. 17 regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241;
c. «ECA»: Corte dei conti europea;
d. «EPPO»: Procura europea;
e. «Green field»: area libera e inutilizzata, non edificata ovvero non occupata da attivita' antropiche;
f. «OLAF»: Ufficio europeo per la lotta antifrode;
g. «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241;
h. «Rendicontazione delle spese»: attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
i. «RFF»: Dispositivo europeo per la ripresa e resilienza;
j. «Richiesta di pagamento alla Commissione europea»: richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato membro alla Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di target e milestone concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma dell'art. 24 del reg. UE 241/2021;
k. «Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR»: richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuita' della disponibilita' di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori;
l. «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le procedure e le modalita' di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie.
 
Art. 3

Soggetti eleggibili al cofinanziamento

1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:
a) le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario;
c) gli organismi e le aziende regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'edilizia residenziale pubblica;
d) le universita' statali, ad esclusione delle universita' telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalita' giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
e) le universita' non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle universita' telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalita' giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette universita' e ad esse stabilmente collegate;
f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalita' giuridica;
g) i collegi universitari legalmente riconosciuti;
h) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
i) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
j) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalita' giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie.
2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettera h), i), j) del comma 1 del presente articolo devono essere validamente documentati, a pena di esclusione dal cofinanziamento, mediante presentazione di copia dello statuto.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono assicurare, mediante presentazione a pena di esclusione di apposita autodichiarazione da sottoscrivere in fase di presentazione della proposta:
a) il possesso della capacita' economica-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
b) il possesso della capacita' operativa e amministrativa in relazione al progetto proposto;
c) il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (EU, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione, di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
d) il rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR ed il dettaglio degli impegni da assumere.
 
Art. 4

Tipi di interventi e di spese ammissibili

1. In attuazione delle previsioni dell'allegato relativo all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021, non sono ammissibili interventi di nuova edificazione di edifici green field.
2. Sono ammissibili al cofinanziamento di cui all'art. 2 del presente decreto:
a1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali e' obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere gia' stato oggetto di tali ultimi interventi;
a2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;
b) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione e' consentita esclusivamente nel caso di interventi in campus esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del presente decreto;
c) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), i), j) di edifici gia' adibiti a tale funzione. Le spese per l'acquisto di tali immobili sono ammissibili nei limiti di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.
3. Le richieste di cofinanziamento possono interessare interventi singoli oppure interventi facenti parte di un programma unitario. Il programma unitario, ovvero una richiesta di cofinanziamento che interessa piu' di un intervento, deve soddisfare il requisito della distanza massima fra immobili compatibile con la fruizione dei servizi in funzione integrata.
4. Ogni intervento, singolo o facente parte di un programma unitario, deve essere in possesso del Codice unico di progetto (CUP).
5. Sono cofinanziabili:
i) per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a1) e b) le spese per l'acquisto delle aree e/o degli immobili oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'intervento, nonche' le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie;
ii) per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a2) le spese per l'esecuzione dei lavori e relative forniture;
iii) per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, lettera c) le spese per l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento, nonche' le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie;
iv) per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a1), a2) e b), un importo aggiuntivo pari allo 0,5 per cento per le spese tecniche per la digitalizzazione e informatizzazione del processo edilizio e del progetto. Tali spese non dovranno essere distintamente rendicontate.
6. Ad eccezione di quelle previste al comma 5 lettera iv) del presente articolo, le spese tecniche (progettazione, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.) nonche' altri oneri (oneri di urbanizzazione, etc.) sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per gli imprevisti inserite nel quadro economico non possono eccedere il dieci per cento del costo totale dei lavori e forniture di cui e' richiesto il cofinanziamento e i relativi importi sono utilizzabili, entro il suddetto limite, solo in caso di modifiche approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale.
7. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, adeguatamente documentate.
8. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, devono essere appaltati ai sensi della vigente normativa con procedure a evidenza pubblica non possono derogare a tale vincolo anche se la realizzazione dei lavori viene affidata in data antecedente a quella di pubblicazione dei Piani di cui all'art. 8 del presente decreto.
9. Gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. In sede di gara deve essere comunque esplicitato l'importo dei lavori.
10. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi gia' terminati alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli per i quali alla stessa data sia gia' stata pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori. Il cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) del presente decreto, e' consentito solo se alla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato stipulato l'atto di acquisto del bene.
 
Art. 5

Destinazione degli interventi

1. Le strutture residenziali universitarie realizzate con il cofinanziamento di cui al presente decreto sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Pertanto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, per gli interventi cofinanziati vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione, in percentuale non inferiore al sessanta per cento del totale, ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera e), f), g), h), i), j), a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a pena di revoca del cofinanziamento.
2. E' facolta' dell'operatore di consentire l'utilizzazione degli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e per attivita' culturali e ricreative anche a studenti universitari non residenti nella struttura.
3. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «Sant'Anna» di Pisa, la SISSA di Trieste, la Scuola superiore di Catania, l'ISUFI di Lecce, l'IUSS di Pavia, l'IMT di Lucca, l'ASP dei Politecnici di Milano e Torino, nonche' i collegi universitari legalmente riconosciuti, le scuole superiori istituite dalle universita' e le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale di cui all'art. 17, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse, ovvero sulla base dei criteri stabiliti nel bando di ammissione.
 
Art. 6

Presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento, completa della documentazione indicata nel presente articolo, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, secondo le modalita' indicate dal presente articolo.
La richiesta, con la relativa documentazione completa di cui al comma 4 del presente articolo nelle modalita' esplicitate al comma 5, in formato pdf e firmata digitalmente, dovra' essere trasmessa, a pena di esclusione, attraverso apposito sistema informatico, accessibile dalla sezione dedicata al V bando della legge n. 338/2000 presente sul sito istituzionale del Cineca.
2. Le richieste di cofinanziamento degli interventi sono formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto a una valutazione automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per l'ammissione al cofinanziamento e per la stesura della graduatoria di priorita'. Tale modello, con le note per la compilazione, e' adottato con separato decreto direttoriale, e reso disponibile presso la pagina web dedicata http://edifin.miur.it L'invio on-line del modello informatizzato debitamente compilato, da effettuarsi con la chiusura della procedura da parte dell'operatore, deve anch'esso avvenire entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Con la chiusura-invio del modello informatizzato il sistema genera automaticamente il documento in formato pdf del modello stesso, che dovra' essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e trasmesso, a pena di esclusione e secondo le modalita' e tempi indicati al comma 1, unitamente alla documentazione a corredo di cui ai commi che seguono.
4. Di seguito e' specificata la documentazione a corredo della richiesta di cofinanziamento di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione ministeriale, da presentarsi, a pena di esclusione, secondo le modalita' e termini di cui al precedente comma 1:
(a) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i), j) del presente decreto, la documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria;
(b) la relazione tecnico-illustrativa di sintesi del progetto;
(c) il progetto completo di documentazione e dichiarazioni, come indicato al comma 10, lettera a) del presente articolo;
(d) la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilita' dei beni immobili, come indicato al comma 10, lettera d) del presente decreto;
(e) nel caso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto, la documentazione attestante il non utilizzo del bene immobile come residenza universitaria almeno nei 2 anni precedenti alla trasmissione di richiesta di cofinanziamento;
(f) il cronogramma, vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR, dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere;
(g) il quadro economico;
(h) la relazione e la documentazione attestante l'effettiva rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella localita' di realizzazione;
(i) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento;
(j) ove ricorra il caso di acquisto/esproprio, la documentazione attestante la congruita' del costo previsto e la disponibilita' anche sotto forma di opzione, promessa di acquisto o possibilita' di esproprio;
(k) la documentazione atta a dimostrare la sussistenza del vincolo di cui all'art. 2, comma 3 e 4, del decreto ministeriale 30 novembre 2021, prot. n. 1256;
(l) la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto;
(m) elenco di tutti i documenti.
5. Tutta la documentazione del comma precedente dovra' essere, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente in formato «.p7m» (formato CADES) o in formato firma «.pdf» (formato PADES). In ogni caso i documenti da firmare digitalmente dovranno essere redatti nel formato statico PDF/A per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici.
6. La documentazione di cui al comma 4 del presente articolo, punti d) ed i), puo' essere sostituita da autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente decreto. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione puo' chiedere la relativa documentazione.
7. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), b), c), d), e) ed f) del presente decreto la documentazione di cui al comma 4 del presente articolo, punto h) dovra' essere corredata dalla delibera dell'organo competente con la quale si attesta il fabbisogno di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
8. La Commissione puo' richiedere ai soggetti rettifiche e integrazioni alla documentazione trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori, a pena di esclusione dal cofinanziamento, per la trasmissione della nuova documentazione.
9. Costituisce causa di esclusione dal cofinanziamento la presentazione di proposte progettuali incomplete, ricevute dopo il termine di scadenza oppure non conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto. Sono altresi' esclusi dal cofinanziamento progetti che implichino altre fonti di finanziamento pubblico e/o europeo a copertura degli stessi costi.
10. La Commissione, verificato il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti del presente decreto, procede alla individuazione degli interventi e dei programmi unitari ammissibili al cofinanziamento sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti:
a) il progetto, pertinente con il PNRR (Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti - M4C1-R 1.7-27-30) e allegato alla richiesta deve essere almeno di livello definitivo cosi' come inteso ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici. La documentazione trasmessa deve essere comprensiva di:
relazione generale, comprensiva della dimostrazione del possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto nonche' della coerenza dello stesso con la normativa comunitaria, con il PNRR ed i relativi documenti attuativi, e con la normativa di settore;
elaborati grafici del solo progetto architettonico;
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti dall'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
cronoprogramma vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR.
Nel caso venga allegato un progetto di livello esecutivo, la documentazione trasmessa deve essere comprensiva di:
relazione generale;
elaborati grafici del solo progetto architettonico;
quadro economico;
cronoprogramma vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR;
schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
In entrambi i casi, tutti gli elaborati di progetto richiesti devono essere firmati digitalmente dal/i progettista/i e devono essere corredati dalla dichiarazione, sempre firmata digitalmente, del tecnico progettista e del responsabile del procedimento/legale rappresentante che certifichi il livello definitivo o esecutivo del progetto stesso in aderenza alla definizione di legge.
Nel caso di presentazione della richiesta di cofinanziamento con progetto di livello definitivo, per il progetto esecutivo utilizzato per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal codice dei contratti pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza dello stesso con il progetto definitivo in precedenza presentato. Per i soggetti che non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del codice dei contratti pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con il progetto definitivo ovvero di progetto di fattibilita' tecnica ed economica in precedenza presentato deve essere comunque garantita mediante autocertificazione del legale rappresentante.
Cosi' come indicato nell'art. 48, comma 5 del d.I. 31 maggio 2021, n. 77, nel caso in cui il soggetto richiedente intenda procedere con l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, di cui all'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto allegato alla richiesta potra' essere di fattibilita' tecnica ed economica.
Nel caso venga allegato un progetto di fattibilita' tecnica ed economica, la documentazione trasmessa deve essere comprensiva di:
relazione generale;
elaborati grafici del solo progetto architettonico;
quadro economico;
cronoprogramma vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR.
In ogni caso, a pena di esclusione, per tutti i livelli progettuali e' richiesto l'utilizzo del Building information modeling (BIM).
Sono esclusi dall'obbligo di utilizzo del BIM gli interventi di tipo A2, di cui all'art. 4, comma 2, per i quali la documentazione trasmessa deve essere comprensiva di:
relazione generale;
schemi planimetrici;
quadro economico;
cronoprogramma vincolante e compatibile con la tempistica del PNRR.
b) il costo previsto per l'intervento o il programma unitario deve essere congruo rispetto all'entita' delle opere ed alle prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, tenendo conto dei costi medi per superficie e posto alloggio realizzate nelle procedure di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, nello stesso ambito territoriale. Il prezzo di acquisizione di aree o immobili e il valore dell'area e/o dell'immobile deve risultare da dichiarazione giurata di tecnico abilitato dell'ufficio tecnico dell'amministrazione richiedente, o da perizia giurata redatta da tecnico abilitato. Ove previsto dalla normativa vigente, deve essere allegata la valutazione di congruita' da parte della competente Agenzia del demanio;
c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), i), j) del presente decreto, devono presentare garanzia fideiussoria, conforme allo schema approvato dalla Commissione, per la sola quota del cofinanziamento statale, da presentare in occasione di ogni richiesta di erogazione dello stesso per un importo non inferiore al rateo del cofinanziamento richiesto e per una durata fino ad almeno il novantesimo giorno successivo all'ottenimento della messa in esercizio; nel caso di intervento gia' funzionante al momento della richiesta di erogazione, la garanzia fideiussoria non deve essere presentata;
d) fermo restando quanto disposto all'art. 8, comma 14, del presente decreto, l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma unitario devono risultare al momento della presentazione della richiesta di cofinanziamento nella piena disponibilita' del soggetto richiedente (proprieta' o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, concessione in uso gratuito e perpetuo, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione per interventi per lavori che prevedano acquisizioni, per i quali il rispetto dei requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il soggetto richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprieta' o diritto reale di godimento e destinazione d'uso per i cinque anni successivi all'intervento per quelli di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto e venticinque anni successivi all'intervento, ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione per quelli di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1), b) e c). Tali condizioni devono essere opportunamente documentate ai sensi dell'art. 9, comma 1 del presente decreto lettere d) ed e);
e) l'intervento o il programma unitario deve assicurare il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi stabiliti con il decreto ministeriale 30 novembre 2021, prot. n. 1256, con specifica dichiarazione del responsabile del procedimento, a eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) del presente decreto, e degli interventi su edifici sottoposti a vincolo specifico, per la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
f) l'intervento o il programma unitario deve prevedere:
un'estensione minima di almeno quaranta posti alloggio, anche se gia' esistenti, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1 e a2 del presente decreto;
un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentocinquanta posti alloggio per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b (nuova edificazione, demolizione e ricostruzione) e c del presente decreto;
un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentocinquanta posti alloggio, con un'estensione complessiva comunque non inferiore a quaranta posti alloggio, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b (ampliamento) del presente decreto.
Tutti gli interventi che superano il limite massimo di duecentocinquanta posti alloggio saranno ritenuti cofinanziabili, al fine del contributo, entro tale limite massimo;
g) l'intervento o il programma unitario deve prevedere una richiesta di cofinanziamento pari ad almeno euro 500.000, ad eccezione dell'intervento o del programma unitario di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto che devono prevedere una richiesta di cofinanziamento non inferiore a euro 200.000 e non superiore a euro 1.000.000;
h) l'intervento o il programma unitario deve essere realizzato, a pena di esclusione dal cofinanziamento a insindacabile giudizio della Commissione, in presenza di un effettivo fabbisogno di posti alloggio e in localita' presso le quali sono esistenti significativi insediamenti universitari e in prossimita' degli stessi o facilmente raggiungibili con mezzi pubblici.
 
Art. 7

Valutazione e individuazione degli interventi
e dei programmi unitari cofinanziabili

1. La Commissione puo' ammettere al cofinanziamento degli interventi indicando determinate prescrizioni cui il soggetto beneficiario dovra' ottemperare trasmettendo, a pena di esclusione, la documentazione entro i termini perentori stabiliti dalla Commissione stessa.
2. I criteri di valutazione delle proposte progettuali, di cui ai seguenti comma 4 e 5 del presente articolo, fanno riferimento alla verifica di:
a. efficacia del progetto, intesa come capacita' del progetto di raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi indicati dal cronoprogramma;
b. efficienza del progetto, intesa come il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse;
c. utilita' del progetto, intesa come la convenienza per la «comunita'» di riferimento;
d. della sostenibilita'/durabilita' del progetto, intesa come capacita' del progetto di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione.
3. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, formula la graduatoria sulla base dei titoli di valutazione stabiliti dai comma 4 e 5 del presente articolo e delle ponderazioni stabilite per ciascun titolo dalla Commissione stessa.
4. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) del presente decreto, la graduatoria e' effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione:
a) fabbisogno di posti alloggio per ciascuna sede universitaria sul fabbisogno totale, determinato dalla differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per 2, e studenti provenienti da altre regioni nell'anno accademico 2019/2020) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2020). La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto sociale definiti nel modello informatizzato (max 20 punti);
b) cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome e compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 10 punti);
c) offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2020) (max 10 punti);
d) qualita', valutata in relazione agli accorgimenti adottati e alle soluzioni tecniche documentate per dimostrare l'efficientamento e il miglioramento energetico dell'edificio con particolare riferimento alla classe energetica raggiunta (max 60 punti).
5. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1), b), c) del presente decreto, la graduatoria e' effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione:
a) grado di coerenza dell'intervento con gli atti di indirizzo ministeriale (max 10 punti);
b) fabbisogno di posti alloggio per ciascuna sede universitaria sul fabbisogno totale, determinato dalla differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per 2, e studenti provenienti da altre regioni nell'anno accademico 2019/2020) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2020). La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto sociale definiti nel modello informatizzato (max 20 punti);
c) qualita', valutata in relazione al livello di funzionalita' e di comfort della tipologia proposta, della rapidita', nonche' in relazione al grado di sostenibilita' ambientale e innovazione tecnica delle soluzioni adottate quali, ad esempio, le soluzioni che consentono alla residenza di funzionare in sicurezza anche in caso di pandemia. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto ambientale definiti nel modello informatizzato (max 20 punti);
d) compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto finanziario definiti nel modello informatizzato (max 10 punti);
e) cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto finanziario definiti nel modello informatizzato (max 15 punti);
f) intervento teso alla ristrutturazione o alla rifunzionalizzazione di immobili anche attraverso l'abbattimento e la ricostruzione, al fine di riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente, con particolare riferimento a immobili di interesse storico, nonche' intervento in contesto di rilevante valore paesaggistico e ambientale (max 15 punti);
g) esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo studio universitario e nella gestione di strutture residenziali universitarie (max 10 punti).
6. Gli interventi ammessi al cofinanziamento con prescrizioni, di cui al comma 1 del presente articolo, riceveranno una penalizzazione fino a 10 punti.
 
Art. 8

Piani triennali degli interventi
e programmi unitari

1. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 338/2000, a seguito di istruttoria ed entro sessanta giorni dalla ricezione completa della documentazione di cui all'art. 6, formula l'elenco degli interventi A2, di cui all'art. 4, ammissibili a finanziamento con eventuali prescrizioni da inserire nel Piano. La stessa Commissione, a seguito di istruttoria ed entro centoventi giorni dalla ricezione completa della documentazione di cui all'art. 6, formula l'elenco degli interventi a1, b e c, di cui all'art. 4, ammissibili a finanziamento con eventuali prescrizioni da inserire nel Piano.
2. La procedura di selezione degli interventi e' diretta alla formazione di Piani costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui all'art. 4 del presente decreto mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto richiedente, entro il limite massimo del settantacinque per cento del costo complessivo di ciascun intervento o programma unitario. Per costo complessivo di ciascun intervento o programma unitario si intende la somma dei costi ammissibili al cofinanziamento di cui all'art. 4, comma 5 e 6, del presente decreto. Nel caso di immobile apportato dal soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico, ai sensi del comma 5, del presente articolo, il costo totale comprende anche il valore dell'immobile stesso.
3. I progetti dovranno rispettare i principi del Do not significant harm (DNSH) di cui al modello informatizzato.
4. I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 coerentemente a quanto indicato nel cronoprogramma allegato alla richiesta. Fatti salvi gli altri criteri, saranno finanziati gli interventi che documenteranno il raggiungimento di quattro dei seguenti sei parametri:
a. riduzione del consumo delle risorse materiche:
1. impiego di materiale con un contenuto di materia riciclata o recuperata almeno per il 15 per cento in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati, esclusi gli impianti;
2. impiego di componenti edilizi ed elementi prefabbricati disassemblabili per almeno il 50 per cento del proprio peso;
b. riduzione del consumo energetico:
3. per gli interventi sul patrimonio esistente, incremento di almeno tre classi energetiche o il raggiungimento di una qualsiasi classe energetica A. Fanno eccezione gli interventi su immobili storici e vincolati per cui e' richiesto un incremento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica B;
4. per le nuove costruzioni, near Zero energy building (nZEB) o Energy positive building (PEBs) o Energy positive district (PED);
c. riduzione del consumo di acqua:
5. adozione di sistemi di recupero e riuso per almeno il 50 per cento delle acque piovane (stimate sulla piovosita' media degli ultimi tre anni),
d. riduzione del consumo di suolo:
6. nessun incremento dei rapporti di superficie tra coperture artificiali (suolo consumato) e coperture non artificiali (suolo non consumato).
Trattandosi esclusivamente di interventi di efficientamento energetico su immobili esistenti, sono esclusi da tale richiesta gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2.
5. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1 e b, del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprieta' dei soggetti indicati al precedente art. 3, lettera a), b), c), d), e), f), g) ovvero concessi agli stessi in uso o comodato gratuito almeno per venticinque anni ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione nonche' gli immobili concessi in uso gratuito e perpetuo, il valore degli stessi viene considerato come apporto del soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico esclusivamente nel caso di immobili che non siano utilizzati da almeno due anni, a partire dalla trasmissione di richiesta di cofinanziamento, come residenze universitarie e da recuperare a tal fine. Tale limitazione non si applica agli immobili realizzati precedentemente all'entrata in vigore della legge del 30 marzo 1976, n. 373. In ogni caso la quota di cofinanziamento statale non potra', comunque, superare l'importo complessivo dei lavori.
6. Il cofinanziamento per arredi e attrezzature non puo' essere superiore a 2.500 euro a posto alloggio.
7. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati:
a) 59,862 milioni di euro relativi allo stanziamento di bilancio per il 2022; 56,022 milioni di euro relativi allo stanziamento di bilancio per il 2023, 51,342 milioni di euro relativi allo stanziamento di bilancio per il 2024, ed eventuali risorse ulteriori rese disponibili nell'ambito dei sopra indicati esercizi successivamente alla pubblicazione del presente decreto;
b) le risorse degli esercizi successivi al 2024 sino all'esaurimento della graduatoria degli interventi ammessi al cofinanziamento;
c) le residue risorse disponibili comunque destinate al Piano approvato con il decreto ministeriale 12 dicembre 2018, n. 853, «Approvazione del Piano triennale degli interventi ammissibilita' al finanziamento statale nell'ambito del IV bando legge n. 338/2000»;
d) economie in sede di affidamento di lavori, acquisto di arredi, attrezzature e immobili;
e) 300 milioni di euro previsti dal PNRR. Il cofinanziamento degli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano potra' afferire esclusivamente a tali risorse.
8. Una quota delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, pari a 15 milioni di euro negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, e' riservata al cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto. Fermo restando quanto disposto all'art. 9 del presente decreto, in ordine alle modalita' di assegnazione dei cofinanziamenti agli interventi ammessi con riserva di cui al comma 13 del presente articolo, le risorse residue eventualmente disponibili sono destinate al cofinanziamento degli altri tipi di interventi previsti dell'art. 4, comma 2, del presente decreto.
9. Al fine della definizione, da parte della Commissione, delle proposte di decreto di Piano viene ripartito su base regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano il cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo disponibili alla data di pubblicazione del Piano in relazione all'incidenza del fabbisogno di posti alloggio di ogni regione o provincia autonoma rispetto al fabbisogno totale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto.
10. In ogni caso, e' attribuito il 40 per cento delle risorse complessive a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Regione Siciliana) sino a completamento degli interventi risultati ammissibili al cofinanziamento.
11. Le risorse rimanenti e quelle disponibili successivamente alla pubblicazione del decreto di Piano vengono ripartite, indipendentemente dalla localizzazione regionale degli interventi, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto.
12. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta i Piani triennali che individuano gli interventi ammessi ed esclusi dal cofinanziamento, rispettivamente il primo per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto e il secondo per le altre tipologie di interventi distinguendo quelli immediatamente cofinanziabili da quelli ammessi con riserva.
13. I Piani triennali prevedono anche le condizioni e le modalita' di revoca dei cofinanziamenti concessi e la restituzione delle somme gia' erogate, nonche' le modalita' di assegnazione dei cofinanziamenti a interventi ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria.
14. Entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dei Piani triennali, a pena di esclusione dal cofinanziamento, i soggetti ammessi al cofinanziamento devono dimostrare, ove non gia' effettuato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, l'effettivo possesso della/e area/e dell'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma unitario, fatta eccezione per gli interventi che prevedono acquisizioni.
15. I lavori per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2, del presente decreto a pena di revoca del cofinanziamento, devono essere iniziati entro e non oltre centocinquanta giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione del decreto di Piano; per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1 e b, del presente decreto a pena di revoca del cofinanziamento, gli obblighi giuridicamente vincolanti per i lavori devono essere disponibili entro e non oltre trecento giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione del decreto di Piano: alla data di inizio dei lavori, i soggetti beneficiari devono comunque trasmettere alla Commissione il relativo Verbale. Entro novanta giorni naturali e consecutivi, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di Piano, deve essere stipulato l'atto di acquisto nei casi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c del presente decreto. Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A del presente decreto, per gli interventi su edifici gia' adibiti a residenza e che prevedono l'interruzione del servizio abitativo per svolgere i lavori, il termine di inizio lavori puo' essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla gia' menzionata scadenza.
16. La data di inizio dei lavori puo' essere posticipata rispetto al termine indicato nel precedente comma solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volonta' e responsabilita' del soggetto richiedente, valutati insindacabilmente dalla Commissione. In tali casi la Commissione, preso atto della sussistenza dei presupposti, stabilisce in via eccezionale nuovi termini perentori a pena di revoca del cofinanziamento.
17. La gara di appalto degli arredi e delle attrezzature, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di revoca del cofinanziamento degli stessi, novanta giorni naturali e consecutivi prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere: contestualmente alla pubblicazione, i soggetti beneficiari devono trasmettere alla Commissione il bando di gara.
18. Al fine di garantire la tempestiva fruizione della struttura, la gara di appalto per l'eventuale affidamento di gestione, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di riduzione del trenta per cento del cofinanziamento concesso, novanta giorni naturali e consecutivi prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere: contestualmente alla pubblicazione, i soggetti beneficiari devono trasmettere alla Commissione il bando di gara.
19. Ove il Piano triennale definito con le modalita' indicate dal presente decreto, non preveda la completa utilizzazione delle risorse disponibili, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' prevista la presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento.
 
Art. 9

Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento

1. Sui soggetti ammessi al cofinanziamento gravano i seguenti obblighi, assunti con l'inserimento nel decreto di Piano:
(a) avvio tempestivo e completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento; per eventi e cause di forza maggiore e' consentita la parziale realizzazione dell'intervento, purche' di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard quali-quantitativi, con una proporzionale riduzione del cofinanziamento;
(b) pronta comunicazione delle modifiche apportate al progetto trasmesso per la richiesta di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui le modifiche intervengano sul numero complessivo di posti alloggio, sugli standard dimensionali, sui costi e tempi di esecuzione;
(c) rispetto del cronogramma e tempestiva messa in funzione della struttura entro il primo anno accademico successivo al termine dei lavori;
(d) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso della struttura, a partire dalla data della messa in esercizio, per non meno di venticinque anni ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2), soggetti a un vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di cinque anni;
(e) in caso di proprieta', divieto di alienazione della struttura per venticinque anni dalla data di messa in esercizio, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto per i quali il divieto e' di cinque anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali;
(f) in caso di proprieta', costituzione di diritto di prelazione sulla struttura, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a2) del presente decreto, a favore dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, che abbiano competenza per la localita' ove l'immobile/i e' posto, i quali, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica delle condizioni offerte per l'acquisto dell'immobile deve essere fatta dal beneficiario alla regione o provincia autonoma di competenza, che provvede a convocare i soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potra' essere esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica;
(g) nel caso di alienazione della struttura prima del periodo di venticinque anni di cui alla lettera c) e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera f), in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo;
(h) segnalazione, al momento della messa in esercizio della residenza, alla regione o alla provincia autonoma o all'ente per il diritto allo studio competenti per territorio, del numero di posti alloggio che, in attuazione dell'obbligo di destinazione posto all'art. 5, comma 1 del presente decreto, sono resi disponibili - nel caso sussista una domanda da soddisfare - a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
(i) messa a disposizione di posti alloggio, nei limiti del numero segnalato di cui al punto precedente, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore sopracitati, su richiesta della regione, provincia autonoma o ente per il diritto allo studio competente per territorio nel caso sussista una domanda da soddisfare;
(j) l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
(l) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
(m) l'effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarita' delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'amministrazione, nonche' la riferibilita' delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
(n) la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico;
(o) la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;
(p) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto e' finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next generation EU (ad es. utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - Next generation EU»), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR;
(q) l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, nonche' sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
(r) il rispetto dell'obbligo di richiesta del CUP di progetto e la conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativi/contabili;
(s) il rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio del DNSH e tagging climatico e ambientale, pena la possibilita' di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;
(t) il rispetto dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati all'investimento.
2. Le previsioni del comma 1 del presente articolo, lettera d) ed e) non si applicano per gli interventi compresi nei Piani emanati a seguito del primo, secondo, terzo e quarto bando della legge 14 novembre 2000, n. 338, realizzati in sedi nelle quali non sono piu' attivi corsi di livello universitario, per effetto di interventi di razionalizzazione dell'offerta didattica o realizzati in localita' particolarmente distanti dalle sedi universitarie. In tali casi e' possibile il riutilizzo del cofinanziamento dello Stato per interventi in altra sede dello stesso Ateneo, sulla base di una intesa tra il Ministero, la regione o la provincia autonoma competente e l'universita', tenuto conto del parere della Commissione.
3. La violazione delle condizioni poste al comma 1 del presente articolo da' luogo alle sanzioni stabilite nel decreto di Piano di cui al comma 1 del presente articolo, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilita' dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta deve essere integralmente restituita al Ministero.
4. Le previsioni del comma 1, lettera e), f), g) e del comma 3 del presente articolo non si applicano in caso di atti comportanti l'alienazione degli immobili, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, oggetto di cofinanziamento ai fondi immobiliari istituiti ai sensi del Sistema Integrato di Fondi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa) e ai fondi istituiti dalla societa' di gestione del risparmio, ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che il Fondo comunichi il valore di riferimento del trasferimento e dichiari di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento al Ministero e che detto Ministero, nel termine di trenta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di tale comunicazione, qualora non risultino rispettate le prescrizioni, non manifesti ragioni ostative al trasferimento. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 646, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, con riguardo al trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e agli obblighi e alla procedura ivi previsti.
5. In conformita' all'art. 10, comma 10-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80, le previsioni del comma 1, lettera d), e), f) e del comma 3 del presente articolo, non si applicano nel caso dell'effettuazione di ulteriori atti a effetto traslativo a fondi immobiliari o soggetti terzi esercenti impresa, sempre che compatibili con le finalita' sociali di prevalente edilizia residenziale sociale di cui al precedente periodo e alle condizioni quivi indicate, decorsi almeno dieci anni dalla costituzione del vincolo di mantenimento di destinazione d'uso di cui alla lettera d) del precedente comma 1.
6. Il cofinanziamento assegnato e' rideterminato tenendo conto delle eventuali economie conseguite in sede di gara. Per gli interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, il cofinanziamento e' rideterminato sulla base del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Sono cofinanziabili perizie di modifiche in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione, nei limiti di quanto previsto all'art. 4, comma 6, del presente decreto. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento. In ogni caso, non sono cofinanziabili gli eventuali costi relativi alla gestione del contenzioso.
7. Il cofinanziamento assegnato, secondo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, e' erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalita' previsti nel decreto di Piano. In ogni caso una quota pari al venti per cento del cofinanziamento viene erogata previa dimostrazione della messa in esercizio e fruizione della struttura da parte degli utenti.
8. Il pagamento delle spese sostenute per le quali spetta il cofinanziamento assegnato deve essere richiesto entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data dell'avvenuto pagamento.
9. Per gli acquisti di cosa futura le erogazioni del finanziamento sono effettuate successivamente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita di cosa futura e sulla base della documentazione di avvenuta quietanza; in ogni caso una quota pari al venti per cento del cofinanziamento viene erogata previa dimostrazione della consegna del bene a favore dell'acquirente beneficiario del cofinanziamento e della piena funzionalita' e fruizione della struttura da parte degli utenti.
10. Oltre alle cause di revoca di cui all'art. 5, comma 1, art. 8, comma 13, 15, 16 e 17, e art. 9, comma 1, lettera a) ed s), al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, si applicano le cause di revoca stabilite all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
 
Art. 10

Monitoraggio dell'attuazione del Piano

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti che individuano i soggetti attuatori riportano per ciascun intervento il relativo codice unico di progetto (CUP).
2. Il soggetto attuatore ovvero il titolare del CUP effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonche' la rendicontazione degli interventi finanziati che sono classificati sotto la voce: «PNRR-M4C1-R1.7: Riforma della regolamentazione degli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti», valorizzando l'indicatore fisico associato con l'indicazione del numero di posti-studente previsti. I dati inseriti nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono resi disponibili e confluiscono nel sistema di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' previste dai decreti e circolari attuative di cui al comma 1044 dell'art. 1 della medesima legge.
3. Il monitoraggio degli interventi finanziati e' effettuato dal soggetto dal titolare del CUP.
4. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la Commissione provvede al monitoraggio, rendicontazione e controllo di ogni singolo intervento o programma unitario.
5. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1 avvengono con le modalita' definite nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR e delle condizionalita' richieste per lo specifico investimento.
6. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni assunti, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, verranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
7. La Commissione presenta, entro il 31 gennaio, una relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi cofinanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, al Parlamento e alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
8. La CDP procede alla conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilita' delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sara' messa a disposizione su richiesta dell'amministrazione responsabile dell'investimento, del servizio centrale per il PNRR, dell'organismo di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, dell'ECA a Corte dei conti europea (ECA), dell'EPPO a procura europea (EPPO) e delle competenti autorita' giudiziarie nazionali.
 
Art. 11

Ulteriori applicazioni del presente decreto

1. Al fine di dare attuazione al PNRR e di consentire un'efficace programmazione degli interventi, le procedure di presentazione delle richieste di cofinanziamento oggetto del presente decreto vengono ripetute periodicamente a scadenze predefinite.
2. Per le richieste di cofinanziamento di cui all'art. 6, ulteriori scadenze sono il 31 luglio 2022 e il 31 luglio 2023 per gli interventi di tipo a2, mentre per gli interventi di tipo a1, b e c un'ulteriore scadenza e' il 31 gennaio 2023.
3. I soggetti eleggibili, i tipi di intervento e le spese ammissibili, le modalita' di presentazione, i criteri di valutazione e la documentazione rimangono invariati rispetto alla prima applicazione definita negli articoli precedenti.
4. Alle applicazioni successive disciplinate dal presente articolo sono destinate le risorse residue di cui all'art. 8 non utilizzate dalla prima applicazione di cui all'art. 6, nonche' le ulteriori risorse eventualmente disponibili.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Eventuali modifiche o integrazioni saranno adottate e pubblicate con la medesima procedura e i proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: Messa

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3166