IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale; Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 15, della predetta legge n. 689/1981, e' aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2020 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2021, n. 26, con cui l'importo e' stato fissato in 127,18 euro; Considerato che il predetto indice di variazione e' risultato per l'anno 2020 pari a -0,3%; Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di 127,18 euro suindicato;
Decreta:
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15, della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in 126,80 euro.
Roma, 1° febbraio 2022
Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta Il Capo del Dipartimento Assenza |