Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2022 (vai al sommario) |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
COMUNICATO |
Scioglimento, per atto dell'autorita', della «Monte Calisio societa' cooperativa», in Trento - frazione Povo, senza nomina del commissario liquidatore. |
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LA GIUNTA PROVINCIALE
(Omissis).
Delibera:
1. di disporre, (Omissis) lo scioglimento per atto dell'autorita' della Monte Calisio societa' cooperativa, con sede in Trento Frazione Povo, via Sommarive 4, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-septiesdecies del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni; 2. di non procedere alla nomina di un commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire in misura superiore a euro 5.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 17 della deliberazione di giunta provinciale n. 2599 del 30 ottobre 2009 e secondo quanto rilevato dall'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2018; Pag 3 di 5 Riferimento: 2022-D338-00035 Num. prog. 3 di 5 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale; 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento; 5. di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento; 6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al Registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni; 7. di rendere noto che, ferma restando la possibilita' di adire la competente autorita' giurisdizionale avverso il presente provvedimento e' possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. |
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