Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 gennaio 2022 |
Modalita' e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operativita' sul territorio nazionale nonche' forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive nn. 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che estende le previsioni dell'art. 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale; Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettere a) e b), che estende ai prestatori di servizi di portafoglio digitale le previsioni dell'art. 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni; Visto l'art. 17-bis, commi 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, ai sensi dei quali la disciplina relativa ai cambiavalute di cui al medesimo articolo si applica anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' e la tempistica con cui i medesimi operatori sono tenuti a comunicare la propria operativita' sul territorio nazionale, nonche' le forme di cooperazione con le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione; Visto l'art. 17-bis, comma 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, circa i dati da trasmettere all'OAM e ai relativi tempi di conservazione e comma 4 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle specifiche tecniche del sistema informatico di conservazione dei dati e la periodicita' dell'invio. Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 5, lettere i) e i-bis); Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 («Codice in materia di protezione dei dati personali»); Considerate le definizioni di virtual asset e di prestatori di servizi relativi a virtual asset che il Financial action task force/Gruppo d'azione finanziaria (FATF/GAFI) ha adottato a ottobre 2018; Considerato l'impegno dei paesi G20 ad attuare anche nel settore dei virtual assset gli standard del FATF-GAFI; Sentito l'Organismo previsto dall'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 28 ottobre 2021;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto: a) decreto antiriciclaggio: indica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni; b) OAM: indica l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2. Nel presente decreto si intendono: a) documento di identificazione: un documento d'identita' in corso di validita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente; b) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche' i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute; c) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali; d) registro: il registro pubblico informatizzato, tenuto dall'OAM, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni; e) sezione speciale del registro: la sezione del registro, di cui all'art. 17-bis, comma 8-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; f) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa ne' garantita da una banca centrale o da un'autorita' pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalita' di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente. |
| Allegato 1
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALL'OAM AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1
A. Dati identificativi del cliente come di seguito specificati: 1. cognome e nome; 2. luogo e data di nascita; 3. residenza; 4. codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 5. estremi del documento di identificazione. B. Dati relativi all'operativita' complessiva per singolo cliente (1) , come di seguito specificati: 1. Controvalore in euro (2) , alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente; (3) 2. Numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale riferibili a ciascun cliente; 3. Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente; 4. Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente; 5. Numero e controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell'ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.
(1) Ricavati tenendo in considerazione tutti i servizi prestati da ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o di servizi di portafoglio digitale, come da comunicazione all'OAM ai sensi dell'art. 3.
(2) Il cambio delle singole valute virtuali con l'euro e' stabilito dal prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sulla base del valore stabilito alla chiusura della giornata di mercato sulla piattaforma del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale stesso o di altri primari operatori presso i quali si appoggia per l'offerta dei servizi.
(3) L'informazione sul saldo delle valute legali riferibili al singolo cliente e' relativa alle disponibilita' detenute dal prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sui propri rapporti radicati presso intermediari finanziari italiani o esteri. |
| Allegato 2
TIPOLOGIA DI SERVIZIO PRESTATO
1. Servizi funzionali all'utilizzo e allo scambio di valute virtuali e/o alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali; 2. Servizi di emissione, offerta di valute virtuali; 3. Servizi trasferimento e compensazione in valute virtuali; 4. Ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio di valute virtuali (es. esecuzione, ricezione, trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terze parti, servizi di collocamento di valute virtuali, servizi di consulenza su valute virtuali); 5. Servizi di portafoglio digitale. |
| Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale del registro, le modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 8-ter. |
| Art. 3 Comunicazione dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale. 1. L'esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e' riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro. L'iscrizione nella sezione speciale del registro e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall'avvio della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 1, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attivita', anche on-line, sul territorio della Repubblica, in possesso dei requisiti di cui all'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono tenuti alla comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141. L'obbligo di cui al medesimo articolo si considera assolto mediante comunicazione all'OAM, ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale del registro. La comunicazione all'OAM costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attivita' sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale. 3. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che, alla data di avvio della sezione speciale del registro di cui all'art. 4, comma 1, gia' svolgono l'attivita', anche on-line, sul territorio della Repubblica e che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, effettuano la comunicazione di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla predetta data. In caso di mancato rispetto del predetto termine l'obbligo di comunicazione si considera non assolto e l'eventuale esercizio dell'attivita' da parte dei predetti prestatori e' considerato abusivo. 4. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 e' effettuata telematicamente all'OAM utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. L'accesso all'area dedicata e' consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalita' tecniche stabilite dall'OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La comunicazione contiene: a) per le persone fisiche: 1) il cognome e il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) la cittadinanza; 4) il codice fiscale, ove assegnato; 5) gli estremi del documento di identificazione; 6) la residenza anagrafica nonche' il domicilio, se diverso dalla residenza; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l'OAM; 8) l'indicazione della tipologia di attivita' svolta in qualita' di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l'indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell'allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita' di svolgimento del servizio, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo dei punti fisici di operativita', ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell'operativita' on-line con l'indicazione dell'indirizzo web tramite il quale il servizio e' svolto; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 1) la denominazione sociale; 2) la natura giuridica del soggetto; 3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l'OAM; 8) l'indicazione della tipologia di attivita' svolta in qualita' di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l'indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell'allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita' di svolgimento del servizio, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo dei punti fisici di operativita', ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell'operativita' on-line con l'indicazione dell'indirizzo web tramite il quale il servizio e' svolto. 5. Alla comunicazione e' allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonche' visura camerale aggiornata. Eventuali variazioni dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 sono comunicate entro quindici giorni dalla variazione dei medesimi dati e con le medesime modalita' telematiche di cui al presente articolo. 6. L'OAM, verificata la regolarita' e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, dispone ovvero nega l'iscrizione nella sezione speciale del registro. 7. Il termine di cui al comma 6 puo' essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l'OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario integrare la documentazione prevista a corredo della comunicazione. In tale ipotesi, l'OAM provvede a darne tempestiva comunicazione per posta elettronica certificata all'interessato affinche' fornisca, con la medesima modalita' di trasmissione della comunicazione, le integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso, e nel caso di cui al comma 3 sospende per una sola volta i termini di presentazione della comunicazione ivi previsti. Decorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, la comunicazione si considera come non pervenuta, e l'OAM nega l'iscrizione nella sezione speciale del registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all'interessato. La mancata iscrizione non pregiudica il diritto dell'interessato ad effettuare una nuova successiva comunicazione ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro. 8. L'OAM trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione semestrale contenente i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalita' e nei termini di cui al comma 7, alla tipologia di servizi svolti dai predetti prestatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell'attivita', nonche' i dati aggregati relativi alle operazioni effettuate trasmessi all'OAM ai sensi dell'art. 5 del presente decreto. |
| Art. 4
Sezione speciale del registro
1. L'OAM avvia la gestione della sezione speciale del registro entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale gia' operativi sul territorio della Repubblica e in possesso dei requisiti di cui all'art. 17-bis, comma 2 del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 che effettuano la comunicazione di cui all'art. 3, comma 3, entro i termini ivi indicati, possono continuare a svolgere la propria attivita' fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 3, commi 6 e 7. 2. L'OAM cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro. 3. Nella sezione speciale del registro sono annotati i seguenti dati trasmessi con la comunicazione di cui all'art. 3, nonche' le successive variazioni: a) il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; b) il codice fiscale ovvero la partita IVA, ove assegnato; c) l'indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell'allegato 2 del presente decreto; d) l'indirizzo dei punti fisici di operativita', ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l'indirizzo web tramite il quale il servizio e' svolto. 4. L'OAM collabora con i soggetti di cui all'art. 21, comma 2, lettera a) del decreto antiriciclaggio e con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per agevolare l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, fornendo, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro, ivi compresi i dati trasmessi all'OAM ai sensi dell'art. 5 del presente decreto. 5. L'OAM dispone dei poteri di sospensione e cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 6. Con riferimento alla determinazione del contributo a fronte dei costi per la tenuta della sezione speciale del registro, si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 99 del 30 aprile 2015. Si applicano altresi' gli atti adottati dall'OAM contenenti le specifiche tecniche ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro. |
| Art. 5
Contenuto, modalita' e periodicita' di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate
1. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale trasmettono all'OAM per via telematica i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. In particolare: a) i dati identificativi del cliente, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; b) i dati sintetici relativi all'operativita' complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto. 2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 avviene con cadenza trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalita' tecniche stabilite dall'OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 3. L'OAM conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati. |
| Art. 6
Cooperazione
1. Per le finalita' di cooperazione di cui all'art. 17-bis, comma 8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le forze di polizia di cui all'art. 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito dei rispettivi comparti di specialita' di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono richiedere all'OAM i dati e le informazioni inerenti ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalita' e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, nonche' i dati relativi alle operazioni effettuate, trasmessi all'OAM ai sensi dell'art. 5. L'OAM trasmette tempestivamente i dati richiesti ai sensi del presente comma. 2. Qualora il Nucleo speciale di polizia valutaria ovvero il reparto della Guardia di finanza da esso interessato o le forze di polizia di cui al comma 1 rilevino l'esercizio abusivo sul territorio della Repubblica italiana di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e/o di servizi di portafoglio digitale, gli stessi accertano e contestano la violazione con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. |
| Art. 7
Trattamento dei dati
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, titolare del trattamento dei dati personali e' l'OAM, competente a ricevere le comunicazioni di cui all'art. 3 e i dati di cui all'art. 5. 2. L'OAM adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, gli atti attuativi di cui all'art. 3, comma 4 e all'art. 5, comma 2, idonei a definire misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a protezione dei dati personali contenuti nel registro, ivi compresi i tempi massimi di conservazione dei dati personali trattati, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. |
| Art. 8
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2022
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 139 |
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