Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2022 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 27 gennaio 2022
Modifiche al regolamento n. 1/2019 in materia di revenge porn. (Provvedimento n. 33).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, «Regolamento»);
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»);
Visto il regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, concernente «le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali»;
Visto l'art. 144-bis del codice, introdotto con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, che ha attributo al Garante specifiche competenze nei confronti del fenomeno del c.d. «revenge porn»;
Preso atto, in particolare, che il comma 5 di tale nuova disposizione prevede che il Garante, con proprio provvedimento, possa disciplinare specifiche modalita' di svolgimento dei procedimenti in questione e le misure per impedire la diretta identificabilita' degli interessati;
Ritenuto che il provvedimento di cui al citato art. 144-bis, comma 5, nell'ambito di un coerente disegno normativo, possa utilmente rientrare fra i regolamenti adottati dal Garante ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 154, comma 3 e 156, comma 3, del codice, dovendo disciplinare un ulteriore procedimento di competenza dell'Autorita';
Ritenuto, pertanto, sulla base delle predette considerazioni, di dover apportare, ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera a), del Codice, al regolamento del Garante n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione 4 aprile 2019), l'integrazione di cui all'art. 33-bis, come formulata nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; la predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della medesima deliberazione;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore l'avv. Guido Scorza;

Delibera:

a) nei termini di cui in premessa, di apportare al regolamento del Garante n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione 4 aprile 2019), l'integrazione di cui all'art. 33-bis, come formulata nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; la predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della medesima deliberazione;
b) di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presidente
Stanzione

Il relatore
Scorza

Il segretario generale
Mattei

 
Allegato A
Al regolamento del Garante n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione 4 aprile 2019), dopo l'art. 33 e' inserito il seguente:
art. 33-bis (Revenge porn). - 1. Le segnalazioni di cui all'art. 144-bis del codice, corredate delle registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, a sostegno delle stesse, sono presentate al Garante esclusivamente attraverso il modello, compilabile on-line, pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale. Il modello e' approvato con determinazione del segretario generale.
2. Il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente, verificata la compatibilita' della richiesta alla previsione di cui all'art. 144-bis del codice, entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, salva l'esigenza di acquisire un'integrazione delle informazioni fornite dal segnalante ai fini della predetta verifica, predispone il provvedimento volto ad impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione. Il provvedimento e' adottato in via d'urgenza dal dirigente della medesima unita' organizzativa e sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile del Garante. In caso di mancata ratifica, il provvedimento decade.
3. Il provvedimento di cui al comma precedente e' trasmesso ai gestori delle piattaforme digitali, corredato del materiale oggetto di segnalazione o dalla relativa impronta hash.
4. Nei casi in cui la segnalazione non soddisfi i requisiti richiesti dall'art. 144-bis del codice e dalla presente disposizione, il Dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente procede nei modi di cui all'art. 8, comma 2, o, laddove cio' non risulti possibile, archivia la pratica fornendone tempestiva informazione all'interessato.