Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021
Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
Visto, in particolare, l'art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha previsto l'istituzione del «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», di seguito «Fondo», presso l'Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all'accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonche' in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Visto il comma 3 del predetto art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, che prevede «Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021 assicurando una premialita' ai comuni aggregati nelle Unioni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata al presente decreto. Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, anche per il tramite di societa' in house, di premi per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalita' e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto e' definita ogni altra misura utile ad ottenere il miglior impiego delle risorse»;
Considerata la ripartizione del Fondo previsto della Tabella A di cui al predetto comma 3 dell'art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017;
Considerato che le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti beneficiari per la messa a bando di premi per concorsi di idee di progettazione secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al Capo IV, titolo VI del sopra menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, nei comuni sotto i 5000 abitanti, anche per l'affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilita' tecnica economica, secondo le modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale, tra l'altro, e' stato nominato Ministro senza portafoglio l'onorevole Maria Rosaria Carfagna;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro Maria Rosaria Carfagna e' stato conferito l'incarico per il Sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) «Fondo»: il fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all'art. 6-quater, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
b) «Ente beneficiario»: ciascuna delle amministrazioni comunali, anche sotto forma di Unione dei Comuni, delle province e delle citta' metropolitane, assegnatarie del contributo di cui al presente decreto, cosi' come elencate nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Finalita'

1. Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, le modalita' di ripartizione, i termini, le modalita' di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere sul Fondo.
 
Art. 3
Riparto delle risorse del Fondo

1. L'importo complessivo di 161.515.175,00 euro, disponibile presso l'Agenzia per la coesione territoriale, e' ripartito tra gli Enti beneficiari sulla base delle classi demografiche e nei limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata all'art. 6-quater, del decreto-legge n. 91 del 2017.
2. Il contributo assegnato a ciascun ente beneficiario, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, e' riportato nell'allegato A.
 
Art. 4
Misure finanziate attraverso il fondo

1. Gli enti beneficiari possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la messa a bando di premi per l'acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure di cui al titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonche' con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, secondo lo schema dei bandi tipo di cui all'art. 6-quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017.
2. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono impegnare, in via alternativa, in tutto o in parte, le risorse per l'affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilita' tecnica economica, secondo le modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, purche' coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le proposte progettuali di cui al comma 1 devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, dell'art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017.
4. Le proposte progettuali di cui al comma 1, afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 140 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
5. Le proposte progettuali di cui al comma 1, afferenti ai lavori pubblici acquisite ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono possedere un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilita' tecnico economica ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate dall'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in attuazione dell'art. 6-quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017.
6. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprieta' dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione, ovvero utilizzate per la partecipazione degli stessi enti ad avvisi o ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionali.
 
Art. 5
Autorizzazione e termini di pubblicazione

1. Gli enti beneficiari di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento di cui all'art. 4, commi 1 e 2.
2. I bandi devono essere pubblicati, e gli affidamenti di cui all'art. 4, comma 2, disposti per l'intera somma assegnata, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, pena la revoca del contributo.
 
Art. 6
Erogazione delle risorse e monitoraggio

1. Ogni procedura di cui all'art. 4, commi 1 e 2, avviata dagli enti beneficiari e' identificata dal codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al servizio di progettazione.
2. Le erogazioni sono disposte in favore degli enti beneficiari direttamente dall'Agenzia per la coesione territoriale, su richiesta degli stessi singoli enti, con riferimento a ciascun CUP, con la seguente modalita':
1) in anticipazione, fino al 50% del contributo, dopo la pubblicazione del bando o l'affidamento di cui all'art. 4 comma 2 del presente decreto;
2) a saldo del contributo, al momento dell'approvazione da parte del responsabile unico del procedimento (RUP) della graduatoria dei concorsi di cui all'art. 4 comma 1, ovvero, nel caso di cui all'art. 4, comma 2, all'esito della positiva verifica, di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, da parte dell'ente beneficiario del progetto.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite alle contabilita' di tesoreria unica degli enti beneficiari e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, assicurando il collegamento fra il CUP riferito al servizio di progettazione e il CUP relativo alle opere o ai servizi.
5. Le economie generate e le somme non impegnate all'esito delle procedure di cui all'art. 4 restano nella disponibilita' dell'ente beneficiario e possono essere utilizzate per ulteriori affidamenti nel limite temporale di cui all'art. 5, comma 2.
 
Art. 7
Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese relative ai procedimenti di cui all'art. 4, avviati dopo la pubblicazione del presente decreto.
2. Tra le spese ammissibili nell'ambito di ciascuna operazione, sono inclusi i premi per la messa a bando di concorsi, i compensi per lo sviluppo di progetti di fattibilita' tecnico-economica nel caso di cui all'art. 4 comma 2, le spese per i rilievi e per le indagini strettamente necessari per l'avvio delle procedure di cui all'art. 4, le spese di pubblicazione dei bandi, le spese per le commissioni di gara, le spese per attivita' tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento per le attivita' preliminari alla predisposizione del documento di indirizzo della progettazione, le imposte e le tasse.
3. Non sono ammesse spese per espropri, acquisto di aree, lavori e fornitura di beni di qualsiasi natura.
 
Art. 8
Revoche e controlli

1. I contributi di cui all'art. 2 sono revocati, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o di parziale utilizzo, verificato anche attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6 e dei controlli di cui al comma 4, nonche' nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 5.
2. Le revoche sono disposte con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale e le risorse conseguentemente recuperate sono riassegnate al Fondo.
3. Con ulteriore decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, le risorse di cui al comma 2 sono redistribuite fra gli enti beneficiari non assoggettati a revoca, sulla base di criteri contestualmente definiti.
4. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.
 
Art. 9
Pubblicita' dei contributi assegnati

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il presente decreto e' inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2021

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Garofoli

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 97