IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Nella seduta dell'8 febbraio 2022, composto come da verbale in pari data; Sentiti i relatori consiglieri Angela Tomasicchio e Antonio Gaetani; Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Rilevato che l'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 contiene la disciplina sostanziale e prevede espressamente le sanzioni disciplinari cui sono soggetti i giudici tributari, individuandole in: ammonimento, censura, sospensione, incapacita' ad esercitare un incarico direttivo, rimozione dall'incarico; Tenuto conto che l'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 detta, invece, norme concernenti il procedimento disciplinare, rinviando, al comma 7, per quanto non diversamente contemplato, ed in quanto compatibili, alle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari; Rilevato, dunque, che la fonte di rango primario non contiene previsioni di sorta in ordine a misure disciplinari cautelaci; Visto il regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, nella versione vigente, approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria con delibera del 24 novembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 283 del 4 dicembre 2015; Considerato che il regolamento suindicato agli articoli 13, 14 e 15 ha inserito nel procedimento disciplinare la misura della sospensione cautelare facoltativa (art. 13), la misura della sospensione cautelare obbligatoria (art. 14) e la misura dell'esonero temporaneo (art. 15); rilevato, in particolare, che l'art. 15 del suddetto regolamento prevede l'applicazione della misura dell'esonero temporaneo come una conseguenza meramente automatica e vincolata, sottratta al sindacato discrezionale del Consiglio, neppure sottoposta, per tale ragione, a garanzie procedimentali, rigorosamente applicata al verificarsi del rinvio a giudizio del giudice tributario per i gravi reati di cui agli articoli 314 c.p., 316 c.p., 316-bis c.p., 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.; Rilevato che nell'ordinamento disciplinare della giustizia ordinaria, decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, richiamato dall'art. 16, comma 7 del decreto legislativo n. 545/1992, le misure cautelaci si esauriscono, per quanto qui di interesse, nella sospensione cautelare obbligatoria e nella sospensione cautelare facoltativa, mentre non e' prevista misura analoga a quella introdotta e disciplinata dall'art. 15 del regolamento disciplinare del CPGT (esonero temporaneo); Tenuto conto che per gli stessi gravi reati elencati all'art. 15 del regolamento disciplinare, qualora il giudice sia destinatario di provvedimento custodiate o interdittivo, ovvero qualora il giudice riporti condanna anche non definitiva, l'art. 14 del regolamento disciplinare prevede la sospensione obbligatoria quale misura cautelare; Considerato che la misura cautelare della sospensione facoltativa, disciplinata dall'art. 13 del regolamento disciplinare, e' suscettibile di applicazione immediata, a semplice ricevimento della notizia dell'esistenza di un procedimento penale a carico del giudice, con garanzie difensive e di contraddittorio con l'interessato, e previa acquisizione dell'esercizio della azione da parte dei titolari, ma puo' ben essere disposta anche nel corso del procedimento penale, ove la evoluzione istruttoria, ed eventualmente il rinvio a giudizio, consentano migliore ponderazione della rilevanza disciplinare dei fatti addebitati al giudice; Valutato, quindi, che la misura dell'esonero temporaneo di cui all'art. 15 del regolamento disciplinare non sia effettivamente, in concreto e per quanto appreso dalla esperienza pratica, davvero utile a soddisfare la esigenza di tutela della credibilita' del giudice, ne' utile a garantire la astensione del giudice dallo svolgimento della attivita', posto che tale garanzia e' gia' fornita dall'art. 13 e dall'art. 14 del regolamento, ne', per il tempo trascorso e la mancanza di misure interdittive o custodiali, cosi' allarmante da impedire la partecipazione difensiva dell'interessato; Ritenuto che la non utilita' della norma sia confermata dalla circostanza che nell'ordinamento disciplinare della giustizia ordinaria non e' prevista misura analoga a quella dell'esonero temporaneo; Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1813-2021 con la quale e' stato annullato l'anzidetto art. 15 del regolamento disciplinare nella parte in cui stabilisce l'automaticita' dell'esonero temporaneo del giudice tributario in caso di rinvio a giudizio per alcuno dei delitti sopra citati, in quanto, secondo il G.A. il predetto e contestato articolo ha «l'effetto di introdurre un'ulteriore ipotesi di sospensione obbligatoria, non espressamente prevista dalla legge, asseritamente non disciplinare, collegata alla mera ricorrenza del rinvio a giudizio del magistrato tributario per una delle fattispecie di reati ivi previste, applicata a prescindere da qualsiasi valutazione circa la gravita' dei fatti, la loro rilevanza circa la personalita' dell'imputato, la loro incidenza in termini di ripercussioni per l'ufficio, il loro carattere risalente nel tempo», risultando il suddetto effetto «palesemente in contrasto con i principi di gradualita', congruenza e proporzionalita' che devono sempre accompagnare le reazioni a contenuto afflittivo dell'ordinamento giuridico»; Vista la nota n. 17892 del 23 dicembre 2021, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato, esprimendo le proprie valutazioni su richiesta dalla Commissione Contenzioso di questo Consiglio in ordine ai contenuti della sopracitata sentenza, cosi' conclude: «Alla luce della disciplina vigente per la magistratura ordinaria e dell'interpretazione fornita dal giudice di legittimita', che comunque prevede la sospensione obbligatoria solo nel caso di sottoposizione a misura cautelare e che, in ogni caso, richiede una valutazione da parte dell'organo dei fatti contestati, appare difficilmente sostenibile di fronte al Consiglio di Stato la conformita' ai principio di proporzionalita' dell'art. 15 del citato regolamento»; Considerato, da ultimo, che a seguito dell'approvazione del decreto legislativo del 4 novembre 2021, n. 173, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, e' stato riaffermato come principio universale dell'Unione europea quello della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva di condanna e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali; Per tutto quanto sopra premesso, con la maggioranza qualificata dei votanti di cui all'art. 20 del regolamento disciplinare;
Delibera:
L'art. 15 del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, approvato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria con deliberazione del 24 novembre 2015, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 2015 - Serie generale - n. 283, e' soppresso. Si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si dispone altresi', la tempestiva pubblicazione sul sito del CPGT del testo del regolamento, coordinato della suddetta modifica.
Il vice presidente: Gaetani |