Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 gennaio 2022
Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visti, in particolare, gli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della citata legge n. 3 del 2018, nella parte in cui individuano le professioni sanitarie riconosciute, e l'art. 5, nella parte in cui individua le professioni socio-sanitarie riconosciute;
Vista la legge del 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 113 del 2020, nella parte in cui prevede che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito presso il Ministero della salute [...] l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie»;
Visto il citato art. 2, comma 1, legge n. 113 del 2020, che al secondo periodo prevede che l'Osservatorio sia costituito da «rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e che, in particolare, il citato Osservatorio sia costituito «per la sua meta', da rappresentanti donne», e che la partecipazione ad esso «non da' diritto alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati»;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 settembre 2017, recante «Istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita'»;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante «Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione», in attuazione della citata legge n. 3 del 2018;
Considerato che la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale ha pubblicato in data 19 maggio 2021 un avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse, rivolto alle associazioni di pazienti;
Preso atto che, nonostante la proroga all'originario termine per la presentazione delle citate manifestazioni d'interesse da parte delle associazioni di pazienti, non risulta pervenuta alcuna istanza;
Ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 2, della legge del 14 agosto 2020, n. 113, all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo con successivo decreto del Ministro della salute la nomina dei singoli rappresentanti;
Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021 (rep. atti n. 256/CSR);

Decreta:

Art. 1

Istituzione

1. Per i motivi e le finalita' di cui in premessa e' istituito, presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'art. 2 della legge del 14 agosto 2020, n. 113, di seguito «Osservatorio».
 
Art. 2

Composizione

1. L'Osservatorio e' composto da:
otto rappresentanti delle regioni individuati da parte della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero della difesa;
un rappresentante del Ministero della giustizia;
un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
un rappresentante FNOMCeO - Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;
un rappresentante FNOVI - Federazione nazionale ordini veterinari italiani;
un rappresentante FOFI - Federazione ordini farmacisti italiani;
un rappresentante CNOP - Consiglio nazionale ordine psicologi;
un rappresentante FNOPO - Federazione nazionale ordini professioni ostetriche;
un rappresentante FNTSRM - PSTRP Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
un rappresentante FNOPI - Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche;
un rappresentante ONB - Ordine nazionale dei biologi;
un rappresentante FNCF - Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici;
un rappresentante CNOAS - Consiglio nazionale ordine assistenti sociali;
un rappresentante ANAAO ASSOMED - Associazione medici dirigenti;
un rappresentante CIMO - Coordinamento italiano medici ospedalieri;
un rappresentante FASSID - Federazione patologi clinici, radiologi, medici del territorio, farmacisti, psicologi ed altri dirigenti;
un rappresentante AAROI EMAC - Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica;
un rappresentante FP CGIL - Funzione pubblica;
un rappresentante FVM - Federazione veterinari medici e dirigenti sanitari;
un rappresentante FESMED - Federazione sindacale medici dirigenti;
un rappresentante Federazione CISL Medici;
un rappresentante ANPO-ASCOTI-FIALS Medici Associazione primari ospedalieri;
un rappresentante UIL FPL;
un rappresentante COSMED - Confederazione sindacale medici e dirigenti;
un rappresentante CIDA - Confederazione italiana dirigenti e alte professionalita';
un rappresentante CODIRP - Confederazione della dirigenza pubblica;
un rappresentante CONFSAL - Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori;
un rappresentante CISL FP - Funzione pubblica;
un rappresentante FIALS - Federazione italiana autonomie locali e sanita';
un rappresentante NURSIND - Sindacato delle professioni infermieristiche;
un rappresentante FSI - Federazione sindacati indipendenti;
un rappresentante NURSING UP - Sindacato infermieri italiani;
un rappresentante CGS - Confederazione generale sindacale;
un rappresentante USAE - Unione sindacati autonomi europei;
un rappresentante CSE - Confederazione indipendente sindacati europei;
un rappresentante FIMMG - Federazione italiana medici di medicina generale;
un rappresentante SNAMI - Sindacato nazionale autonomo medici italiani;
un rappresentante SM - Sindacato dei medici italiani;
un rappresentante CISL medici;
un rappresentante FIMP - Federazione italiana medici pediatri;
un rappresentante SIMPEF - Sindacato medici pediatri di famiglia;
un rappresentante Federazione CIPE-SISPE-SINSPE - Confederazione italiana pediatri - Sindacato italiano specialisti pediatri - Sindacato italiano nazionale specialisti pediatri;
un rappresentante SUMAI ASSOPROF - Sindacato unico di medicina ambulatoriale italiana e professionalita' dell'area sanitaria;
un rappresentante FESPA - Federazione specialisti ambulatoriali;
un rappresentante FIASO - Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere;
un rappresentante FEDERSANITA' - Confederazione Federsanita' ANCI regionali.
2. Per quanto riguarda i rappresentanti del Ministero della salute, l'Osservatorio e' composto da:
un rappresentante della Direzione generale della prevenzione sanitaria;
un rappresentante della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;
un rappresentante della Direzione generale della programmazione sanitaria;
un rappresentante della Direzione generale della digitalizzazione, del Sistema informativo sanitario e della statistica.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.
 
Art. 3

Compiti e funzionamento

1. L'Osservatorio ha il compito di:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti piu' esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonche' a migliorare la qualita' della comunicazione con gli utenti.
2. L'Osservatorio produce i dati utili alla relazione annuale che il Ministro della salute trasmette alle Camere, sull'attivita' svolta.
3. L'Osservatorio, all'atto dell'insediamento, adotta un regolamento con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle attivita'.
 
Art. 4

Durata

1. I componenti dell'Osservatorio nominati rimangono in carica tre anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati.
 
Art. 5

Oneri finanziari

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. La partecipazione all'Osservatorio, da parte dei componenti, degli eventuali sostituti ed esperti, non da' diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2022

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 286