Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2022 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 8 febbraio 2022 |
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lendenuz», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 117/2022). |
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui e' stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»; Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020; Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013, recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonche' il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; Vista la determina n. 1109/2018 del 13 luglio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2018, con la quale la societa' Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lendenuz» e con cui lo stesso e' stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn); Vista la domanda presentata in data 25 gennaio 2018 con la quale la societa' Sandoz S.p.a., titolare A.I.C., ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Lendenuz», relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 045648021, 045648045, 045648096, 045648110, 045648161, 045648185 e 045648250 e successivamente con istanza del 3 febbraio 2021 ha chiesto la classificazione della confezione con codice A.I.C. n. 045648235; Visto il comunicato della societa' Sandoz S.p.a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Foglio delle inserzioni - n. 137 dell'11 novembre 2021, di approvazione del cambio di denominazione del medicinale da «Lendenuz» a «Lacosamide Sandoz»; Viste le deliberazioni n. 63 del 24 novembre 2021 e n. 7 del 25 gennaio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottate su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; Visti gli atti d'ufficio;
Determina:
Art. 1 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Il medicinale LACOSAMIDE SANDOZ (lacosamide) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue: confezioni: «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C.: n. 045648021 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,70; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,94; «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C.: n. 045648045 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 14,80; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76; «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C.: n. 045648096 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7,40; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,88; «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C.: n. 045648110 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 29,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 55,52; «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C. n. 045648161 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 11,11; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,83; «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C.: n. 045648185 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 44,41 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 83,29; «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C.: n. 045648250 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 59,21; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 111,05; «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C. n. 045648235 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 14,80; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76. Validita' del contratto: ventiquattro mesi. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lacosamide Sandoz» (lacosamide) e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn). Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn). |
| Art. 2 Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lacosamide Sandoz» (lacosamide) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). |
| Art. 3 Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. |
| Art. 4 Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Roma, 8 febbraio 2022
Il dirigente: Trotta |
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