Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 29 dicembre 2021
Individuazione soggetti beneficiari e misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta o come concausa, del contagio da COVID-19.


IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19, per le imprese, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 74-ter, il quale, nel prevedere un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze armate impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19, istituisce a tal fine un fondo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e demanda a un decreto interministeriale l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante Regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, concernente la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» e i successivi atti del Governo con i quali e' stato prorogato lo stato di emergenza;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le misure per l'attribuzione del contributo economico previsto in favore dei familiari del personale delle Forze armate, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 74-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Per «stato di emergenza» si intende lo stato di emergenza dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato da successivi atti emanati dal Governo.
 
Art. 2
Determinazione del contributo

1. Il contributo economico e' pari ad euro 25.000,00 per evento luttuoso ed e' corrisposto in unica soluzione ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed e' cumulabile con l'equo indennizzo di cui all'art. 1882 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonche', fino a concorrenza, con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione, conferite o conferibili, in ragione delle medesime circostanze.
 
Art. 3
Individuazione dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 2 sono i familiari del personale delle Forze armate, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri, deceduto nelle circostanze di cui all'art. 1, comma 1, secondo il seguente ordine di priorita':
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui alle lettere a), b), e c), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
 
Art. 4
Procedimento

1. Il procedimento finalizzato all'attribuzione del contributo di cui all'art. 2 e' avviato su segnalazione dell'Organismo presso il quale il militare prestava servizio o su segnalazione degli aventi diritto, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro sei mesi dalla data del decesso, se verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
2. All'istruttoria e alla definizione dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1 provvede il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, di seguito denominata: «Direzione generale». Per il solo personale dell'Arma dei Carabinieri provvede il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, di seguito denominato «Comando generale».
3. L'accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, contratto dal personale militare durante lo stato di emergenza in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, secondo quanto previsto dall'art. 1, e' effettuato secondo il procedimento previsto dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, per quanto compatibili.
 
Art. 5
Patologia gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio

1. Nei casi in cui la patologia con il conseguente decesso, contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, sia stata gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio ai sensi degli articoli 1878 o 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il contributo economico di cui all'art. 2 e' liquidato d'ufficio dalla Direzione generale e dal Comando generale ai soggetti beneficiari.
2. Per le patologie, contratte durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, gia' riconosciute dipendenti da causa di servizio ai sensi degli articoli 1878 o 1880 del decreto legislativo n. 66 del 2010, con decesso che si verifica in un momento successivo al predetto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il contributo economico e' altresi' liquidato d'ufficio dalla Direzione generale e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, previo accertamento sanitario sulle cause del decesso, da parte della competente Commissione medica interforze di prima istanza di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 66 del 2010, da cui risulti che la morte sia conseguita dalle predette patologie.
 
Art. 6
Clausola finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, nel rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 74-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, a valere sulle risorse del capitolo di spesa 1393 dello stato di previsione del Ministero della difesa.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2021

Il Ministro della difesa
Guerini Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022, Difesa, foglio n. 225