Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 18 febbraio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-bis e seguenti;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-ter, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il quale prevede che: «L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati conformemente ai principi definiti dal presente comma»;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) b) «Zona gialla»: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita'; c) «Zona arancione»: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis, comma 2-bis, ai sensi del quale: «Nelle zone gialla, arancione e rossa, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 gennaio 2022, n. 18;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 febbraio 2022, n. 30;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2022, n. 36;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2022, n. 33;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale;
Visto il verbale del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente al report n. 92, nel quale si rileva che: «L'incidenza settimanale continua a diminuire a livello nazionale (...) Persiste la tendenza in diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolati ai sensi del DM salute 30 aprile 2020 (...) L'epidemia si trova in una fase di miglioramento, con decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilita' stabilmente sotto la soglia epidemica»;
Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021 n. 65 art. 13», allegato al citato verbale del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana, presentano dati compatibili con la «zona gialla» e che, pertanto, non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
Visti i verbali del 4 febbraio 2022, dell'11 febbraio 2022 e del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente ai report n. 90, 91 e 92, e, in particolare, i documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021 n. 65 art. 13», allegati a ciascuno dei predetti verbali, dai quali risulta, tra l'altro, la permanenza delle Regioni Abruzzo, Piemonte e Valle d'Aosta per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alla «zona arancione» e che, pertanto, per tali Regioni, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 per l'applicazione delle misure previste per la «zona gialla»;
Considerato, altresi', che, come si evince dai documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65 art. 13», allegati ai citati verbali dell'11 febbraio 2022 e del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia, in mancanza di un accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come verificato dalla Cabina di regia, continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione, le misure di cui alla «zona arancione» alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che per la Regione Marche, sulla base delle specifiche valutazioni espresse nel citato verbale del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia, nel quale si rileva che «La DG PROG del Ministero della salute notifica alla Cabina di Regia di aver ricevuto una nota dalla Regione Marche (Nota pervenuta via email il giorno 16 febbraio 2022) con cui la stessa dichiara che nella Regione dal giorno 8 febbraio 2022 si e' realizzata una occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva inferiore al 20%, (calcolata su 256 posti letto di terapia intensiva) nel contesto di un trend in decrescita che, sulla base dei dati oggi in possesso, si attende prosegua anche nei prossimi giorni.», sussistono gia' i presupposti per l'applicazione delle misure previste per la «zona gialla», fatta salva diversa valutazione della Cabina di regia;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta;

Emana:
la seguente ordinanza:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza
sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna
e Toscana
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.
 
Art. 2
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nelle Regioni Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta cessano di avere efficacia le misure di cui alla «zona arancione», e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.
 
Art. 3
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nella Regione Friuli-Venezia Giulia
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Friuli-Venezia Giulia continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.
 
Art. 4
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2022

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 372