Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 dicembre 2021
Criteri di selezione e di individuazione dei fondi da integrare con le risorse aggiuntive al Fondo di sostegno al venture capital per investimenti nel capitale di rischio di imprese femminili al fine della realizzazione di progetti a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, nonche' modalita' per l'assegnazione dei finanziamenti ai medesimi progetti.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare:
a) il comma 206, che prevede che «Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, puo' sottoscrivere quote o azioni di uno o piu' Fondi per il venture capital o di uno o piu' fondi che investono in Fondi per il venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera b) del comma 219 del presente articolo»;
b) il comma 208, che dispone che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio», o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014»;
c) il comma 209, che prevede che «Per le finalita' di cui al comma 206, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare:
a) il comma 107, che dispone che «Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a tre milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da societa' il cui capitale e' detenuto in maggioranza da donne»;
b) il comma 108, che prevede che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e di individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonche' le modalita' per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per il Sud, 27 giugno 2019, recante «Definizione delle modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 luglio 2019, n. 176 e, in particolare:
a) l'art. 1, lettera «m», che definisce la «SGR», come la societa' indicata dall'art. 1, comma 116, della citata legge n. 145 del 2018;
b) l'art. 3, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico, attraverso le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, opera, tra l'altro, investendo a condizioni di mercato e/o nel rispetto del regime di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 in uno o piu' Fondi per il venture capital, come definiti all'art. 1 del medesimo decreto, istituiti e gestiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 116, della legge n. 145 del 2018;
c) l'art. 3, comma 3, che prevede che i Fondi per il venture capital nei quali vengono investite le risorse del Fondo di sostegno al venture capital operano:
i. a condizioni di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto ministeriale 27 giugno 2019;
ii. in regime di esenzione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 27 giugno 2019;
iii. con entrambe le modalita' di intervento di cui alle precedenti punti i. e ii.;
Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto ministeriale 27 giugno 2019»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per il Sud, 27 giugno 2019, recante «Definizione delle modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 luglio 2019, n. 176;
b) «Fondo di co-investimento MiSE»: il fondo di investimento mobiliare, gestito dalla SGR, alimentato con le risorse finanziarie di cui all'art. 1, commi 121 e 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che investe, unitamente a investitori privati terzi, nelle imprese ammissibili;
c) «Fondo di sostegno al venture capital»: il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall'art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero;
d) «Fondi per il venture capital»: gli organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso costituiti sotto forma di societa' di investimento a capitale fisso ovvero di fondi di investimento alternativo di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, da ultime intervenute con l'art. 1, comma 219 della legge n. 145 del 2018;
e) «impresa femminile»: la societa' di capitale le cui quote di partecipazione sono detenute, in maggioranza, da donne;
f) «legge n. 178/2020»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
h) «SGR»: la societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 116, della legge n. 145 del 2018;
i) «side letter»: la «side letter» al regolamento del Fondo di co-investimento MiSE che verra' sottoscritta tra il Ministero e la SGR, avente ad oggetto le modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020, secondo quanto indicato all'art. 4 del presente decreto.
 
Art. 2

Finalita'
e ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 108, della legge n. 178/2020, il presente decreto definisce i criteri di selezione e di individuazione dei fondi da integrare con le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 107, della medesima legge n. 178/2020, nonche' le modalita' per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.
 
Art. 3

Selezione e individuazione
dei fondi da integrare

1. Il Ministero utilizza le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020 per sottoscrivere ulteriori quote del Fondo di co-investimento MiSE, le cui relative risorse sono riservate a investimenti nel capitale di rischio di imprese femminili che realizzano i progetti imprenditoriali di cui all'art. 4, cosi' come definito nella side letter.
2. Fatte salve le specificita' previste all'art. 4, il Fondo di co-investimento MiSE opera con le modalita' previste dal decreto ministeriale 27 luglio 2019 e secondo la disciplina del proprio regolamento di gestione.
 
Art. 4

Modalita' di assegnazione delle risorse
ai progetti imprenditoriali

1. Il Fondo di co-investimento MiSE investe le risorse di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020, per il tramite della SGR, per sostenere lo sviluppo di imprese femminili che presentano progetti imprenditoriali a elevata innovazione ovvero ad alto contenuto di innovazione tecnologica e che prevedono il rientro dell'investimento iniziale nel lungo periodo. Ai fini dell'intervento, le imprese femminili non devono essere quotate in mercati regolamentati e devono trovarsi nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attivita(early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing).
2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020 possono essere investite dal Fondo di co-investimento MiSE direttamente nel capitale delle imprese femminili ammissibili, ovvero mediante sottoscrizione di quote di Fondi per il venture capital che investono nelle imprese femminili di cui al comma 1.
3. I progetti imprenditoriali delle imprese femminili di cui al presente articolo devono essere realizzati nel territorio italiano.
 
Art. 5

Side Letter

1. Lo schema di side letter e' tempestivamente trasmesso dalla SGR al Ministero per la propria preventiva approvazione, prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle ulteriori quote del Fondo di co-investimento MiSE.
2. Il Ministero, entro 15 giorni dalla trasmissione della side letter, valutata la conformita' alle previsioni contenute nel presente decreto, comunica alla SGR la propria approvazione della medesima side letter, procede alla sua sottoscrizione ed alla sottoscrizione delle ulteriori quote del Fondo di co-investimento MiSE.
 
Art. 6

Commissioni

1. Per la gestione delle risorse di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020, alla SGR sono riconosciute le medesime commissioni previste dal vigente regolamento di gestione del Fondo di co-investimento MiSE, che gravano sulle medesime risorse.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2019.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 118