Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 febbraio 2022
Composizione, compiti e compensi della Commissione centrale per i revisori legali.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;
Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che ha modificato la direttiva 2006/43/CE;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto, in particolare, l'art. 42, comma 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione centrale per i revisori legali, i cui compiti, unitamente alla composizione ed ai relativi compensi, devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze medesimo;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, e, in particolare, l'art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni dell'Ispettorato generale di finanza;
Visti i regolamenti attuativi del citato decreto legislativo n. 39/2010, ed in particolare il regolamento emanato in applicazione dell'art. 3, in materia di disciplina del tirocinio, il regolamento emanato in applicazione dell'art. 6, in materia di iscrizione al registro dei revisori legali, ed il regolamento emanato in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4, e 7, comma 7, concernente i requisiti di iscrizione al registro dei revisori legali ed il contenuto informativo del registro;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
b) Commissione: la Commissione centrale per i revisori legali istituita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo;
c) «MEF»: il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina la composizione e i compiti della Commissione, e provvede altresi' a stabilirne i criteri di nomina e le modalita' di funzionamento.
2. La Commissione in relazione all'esercizio delle competenze attribuite al MEF ai sensi del decreto legislativo, svolge compiti, in particolare, in materia di:
a) tenuta del registro del tirocinio;
b) tenuta del registro dei revisori legali;
c) esercizio dei poteri di vigilanza del MEF.
 
Art. 3

Composizione della Commissione

1. La Commissione e' composta da nove componenti effettivi:
a) un componente, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e scelto tra i magistrati civili, amministrativi o contabili, anche a riposo;
b) un dirigente del MEF, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
c) un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia;
d) un componente designato dal Presidente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
e) un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca d'Italia;
f) quattro revisori legali designati dal MEF, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi indicati nei punti da b) ad f) viene designato un supplente, con le modalita' di cui al comma 1. Il componente supplente partecipa alle riunioni della Commissione in caso di impedimento del componente effettivo, qualora questo comunichi con congruo preavviso la propria assenza, anche solo direttamente al supplente, con qualunque mezzo idoneo, nei tempi che ne consentano la convocazione in sostituzione.
3. Tutti i componenti indicati ai punti da b) ad f) del comma 1 ed i corrispondenti componenti supplenti devono essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche.
4. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisite le designazioni da parte delle amministrazioni interessate. La Commissione, nel corso della prima riunione utile, elegge il vicepresidente tra i propri componenti effettivi.
5. I componenti di cui al comma 1 ed i corrispondenti componenti supplenti non devono avere a loro carico, nei cinque anni precedenti alla nomina, provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari risultati dal registro dei revisori legali, ovvero da altri albi o registri professionali. A tal fine, all'atto dell'assunzione delle funzioni, i componenti effettivi e quelli supplenti presentano una dichiarazione di trasparenza. Se il provvedimento di sospensione o sanzionatorio viene emanato in costanza dello svolgimento dell'incarico, il componente decade e l'amministrazione che lo ha designato procede ad una nuova designazione.
 
Art. 4

Durata della Commissione

1. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati, per non piu' di una volta, per un analogo periodo di tempo.
 
Art. 5

Modalita' di funzionamento

1. Le riunioni della Commissione sono convocate a cura del Presidente, e sono presiedute da questo o, in sua assenza, dal vicepresidente, con l'assistenza del personale di segreteria individuato ai sensi del comma 2 e nominato con provvedimento dell'Ispettore generale capo di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; di ogni seduta viene redatto un verbale. Le riunioni possono svolgersi in presenza, nel luogo fissato dal Presidente, ovvero in modalita' telematica, assicurando comunque la contemporaneita' della partecipazione dei componenti nel numero minimo di cui al comma 3.
2. La Commissione si avvale, per i servizi di segreteria e di supporto per le attivita' connesse all'esercizio del potere di vigilanza da parte del MEF, ivi compresa l'assistenza nel corso delle riunioni sia alla Commissione che alle eventuali sottocommissioni di cui al comma 6, di personale appartenente alla III area funzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, per un massimo di sei unita' presenti anche congiuntamente per un massimo di quattro unita' alle riunioni della Commissione.
3. Le riunioni della Commissione non possono aver luogo in caso di assenza contemporanea del Presidente e del vicepresidente e, in tal caso, il componente piu' anziano d'eta' provvedera' a redigere un verbale di rinvio della convocazione, che dovra' successivamente essere indetta dal Presidente; la Commissione e' validamente costituita con la partecipazione di sette componenti, compreso il Presidente o il vicepresidente, e le relative proposte sono assunte a maggioranza; in caso di parita' nella votazione, prevarra' il parere espresso dal Presidente o, in sua assenza, quello espresso dal vicepresidente.
4. Se durante lo svolgimento delle riunioni un componente della Commissione si trova in posizione di conflitto di interessi in relazione ad un caso specifico, lo stesso si astiene dalla decisione.
Se per effetto dell'astensione il numero dei componenti legittimati ad esprimersi risulta inferiore al numero che consente la valida costituzione della Commissione, la relativa deliberazione non puo' essere assunta.
5. Ciascun componente della Commissione, il personale di cui al comma 2, nonche' ogni altra persona che collabora con la Commissione, e' tenuto al segreto sulle notizie, gli atti ed i documenti di cui viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.
6. La Commissione puo' prevedere la costituzione di sottocommissioni composte da un numero di componenti, scelti tra effettivi e supplenti, pari ad almeno tre. Ad ogni riunione della sottocommissione partecipa anche un funzionario di cui al comma 2. La Commissione dispone altresi' la soppressione delle sottocommissioni.
7. Le sottocommissioni di cui al comma 6 sono costituite o soppresse con provvedimento del Presidente della Commissione, nel quale sono indicati i nominativi dei partecipanti e i compiti di esame, di approfondimento e di supporto istruttorio ad essa affidati.
 
Art. 6

Compiti della Commissione

1. La Commissione esercita la propria funzione attraverso lo svolgimento dei compiti e delle attivita' specificamente previsti dai regolamenti di attuazione del decreto legislativo.
2. Sono attribuiti alla Commissione, in aggiunta a quanto indicato nel comma 1, i seguenti compiti:
a) acquisire, anche presso l'interessato, a seguito di segnalazioni o notizie qualificate di cui e' comunque venuta a conoscenza, informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'abilitazione, dandone tempestivamente notizia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza ai fini dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) affidare ad un proprio componente l'incarico di predisporre una relazione sui fatti oggetto delle segnalazioni o delle notizie.
 
Art. 7

Compensi

1. Ai componenti della Commissione, delle sottocommissioni e al personale di cui all'art. 5, comma 2, e' corrisposto, in relazione alle partecipazioni alle riunioni, un gettone di presenza nella misura stabilita con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I gettoni spettanti ai componenti della Commissione, delle sottocommissioni e al personale di cui all'art. 5, comma 2, graveranno sul fondo incrementato dai contributi annuali degli iscritti di cui al richiamato art. 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, cosi' come altre eventuali spese destinate al funzionamento della Commissione medesima.
 
Art. 8

Disposizione transitoria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto ministeriale 24 settembre 2012.
2. A decorrere dalla data del decreto di cui all'art. 3, comma 4, cessano le funzioni della Commissione centrale nominata con decreto ministeriale del 23 giugno 2021.
3. Il limite del mandato di cui all'art. 4 decorre dalla data di costituzione della Commissione nominata ai sensi del presente decreto.
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2022

Il Ministro: Franco