Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 febbraio 2022
Attribuzione di contributi, in misura pari a 1,5 milioni di euro, a favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani, per l'anno 2021, destinati a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 875, della citata legge che prevede che «Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani»;
Considerato che il successivo comma 876 del citato art. 1 dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri e le modalita' di gestione e ripartizione delle risorse di cui al comma 875 nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa;
Considerato, inoltre, che il comma 877 del menzionato art. 1 prevede che i comuni beneficiari del contributo in argomento presentano, entro il 28 febbraio 2022, un piano degli interventi e che, entro il 31 luglio 2022, presentano un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti;
Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo di cui al predetto comma 875 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 a favore degli enti individuati dalla suddetta normativa sulla base dei criteri e delle modalita' di gestione specificati nella nota metodologica allegata al presente decreto;

Decreta:

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 1,5 milioni di euro e' ripartito in favore dei Comuni di: Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana e Augusta, Pantelleria e Trapani, sulla base degli importi indicati nell'allegato A, e secondo i criteri e le modalita' specificati nell'allegato B «Nota metodologica».
2. I comuni di cui al comma 1 presentano, entro il 28 febbraio 2022, al Ministero dell'interno un piano degli interventi da finanziare con il contributo assegnato, finalizzato a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 nonche' a garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori. La mancata trasmissione comporta l'esclusione dal contributo.
3. Entro il 31 luglio 2022 i comuni beneficiari presentano al Ministero dell'interno un rendiconto, in conformita' al piano di cui al comma 2, corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti. Il mancato o parziale utilizzo del contributo in difformita' dal piano presentato e il mancato invio degli atti di cui al comma 2 e al primo periodo del presente comma comporta la restituzione del contributo non utilizzato o il recupero sulle risorse a qualunque titolo dovute al comune interessato.
4. Il piano degli interventi e il rendiconto di cui ai commi 2 e 3 devono essere trasmessi, tassativamente entro i predetti termini, all'indirizzo Pec finanzalocale.prot@pec.interno.it indicando nell'oggetto «Contributo art. 1, comma 875, legge n. 234 del 2021».
5. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2022

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro della salute
Speranza

 
Allegato A
RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 875 L.30
DICEMBRE 2021, N. 234

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

NOTA METODOLOGICA (Riparto contributi ex lege 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma
875)

L'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», dispone che, «al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani».
Il successivo comma 876 stabilisce che «con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di gestione e ripartizione delle risorse di cui al comma 875, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa».
Ai sensi del comma 877, «Entro il 28 febbraio 2022, i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 875 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti».
Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 876 sono individuati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell'anno 2021:
1. numero di migranti sbarcati autonomamente presso le coste italiane, nonche' soccorsi in area SAR da unita' della Guardia di finanzia e dalla Guardia costiera;
2. numero di migranti sbarcati presso le coste italiane soccorsi da navi ONG;
3. numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per l'attuazione delle misure di contenimento del rischio di diffusione epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate apposite navi per lo svolgimento della quarantena, al termine della quale i migranti vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per poi essere destinati al sistema di accoglienza. Per tale tipologia di eventi, che vengono programmati al termine del periodo di quarantena, la partecipazione al fondo e' calcolata nella misura del 50 per cento, rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse;
4. numero di migranti transitati nei centri adibiti allo svolgimento della quarantena.
I comuni individuati dal comma 875 partecipano al contributo per una quota proporzionale alla somma dei suddetti dati.
Inoltre, e' stato introdotto un limite di partecipazione, da parte di ogni comune, in misura non superiore al 30 per cento dell'intero contributo.